Transfers to the Regions of the funds provided for by art. 11 of Law no. 77 of 2009

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L’articolo 11 del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale e stanzia a tal fine 965 milioni di euro in 7 anni (2010-2016). L’attuazione dell’art. 11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. 

Gli interventi finanziati, come disposto dalle ordinanze, devono essere riferiti a:

- lettera a) studi di microzonazione sismica;
- lettera b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche di interesse - strategico per finalità di protezione civile; 
- lettera c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
- lettera d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione .

A partire dall'annualità 2013 sono finanziati anche interventi sugli edifici scolastici pubblici con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche.

Pubblichiamo in questa sezione i trasferimenti effettuati, dopo il 20 aprile 2013 data d'entrata in vigore del d.lgs 33, dal Dipartimento della Protezione Civile a Regioni e Province Autonome per le annualità finanziate.