Ocdpc n. 1.081 del 16 marzo 2024 - Procedure semplificate relative allo svolgimento dell’analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei”.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2024
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”;
VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile»;
VISTO, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di competenza;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012 recante “Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di protezione civile”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 recante “Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione”;
VISTE le Indicazioni operative del Dipartimento della protezione civile prot. 57046 del 29 ottobre 2020, per la formazione dei tecnici della pubblica amministrazione, delle Organizzazioni di Volontariato e professionisti iscritti agli albi di ordini e collegi, nell’ambito della “Valutazione dell’impatto, censimento dei danni e rilievo dell’agibilità post-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale”;
VISTE le Indicazioni operative del Dipartimento della protezione civile prot. 7761 del 12 febbraio 2021, per il raccordo e il coordinamento delle attività di sopralluogo tecnico, nell’ambito della “Valutazione dell’impatto, censimento dei danni e rilievo dell’agibilità post-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l’individuazione e il funzionamento dei Centri di competenza;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio del 2014, recante “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”;
VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 8 febbraio 2023 recante “Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”;
VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 31 agosto 2023 recante “Nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in attuazione dell’articolo 2, comma 5 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 8 febbraio 2023”;
VISTO il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei”, che prevede misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli;
VISTO l’articolo 2 del citato decreto-legge n. 140/2023 che, nel prevedere la predisposizione e attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico - da approvarsi con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Regione Campania e sentiti la Città metropolitana di Napoli e i Sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile - dispone che lo stesso sia composto da: a) uno studio di microzonazione sismica; b) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario; c) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione, con apposito cronoprogramma, per la cui esecuzione possono essere attivati accordi con i competenti ordini professionali al fine di assicurare tempi certi, omogeneità e celerità dell'attuazione. Nel piano sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi; d) un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture;
VISTO il piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, approvato il 26 febbraio 2024, con decreto del Ministro per la protezione civile e le Politiche del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
VISTO l’articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 140 del 2023 che prevede che, all'interno della zona di intervento il piano straordinario sia realizzato, con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera b), mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza, d’intesa con la Regione Campania, con efficacia dalla data di adozione, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023;
CONSIDERATO che, con riferimento alle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) – analisi di vulnerabilità dell’edilizia privata – del decreto-legge n.140 del 2023, il suddetto piano straordinario ha previsto al paragrafo 3.5, lettera a), che l’importo pari a 1.835.000,00 euro, assegnato al Dipartimento della protezione civile, sia da questo utilizzato per i rimborsi relativi ai tecnici rilevatori e per la stipula di specifici accordi con ordini e collegi professionali e/o con strutture di coordinamento tra i medesimi secondo le procedure semplificate che saranno riportate nell’ordinanza prevista ai sensi dell’articolo 2 comma 3 lettera b) del decreto-legge 140 del 2023, e ulteriori oneri connessi alle attività della presente misura;
CONSIDERATO che il Dipartimento della protezione civile dispone di strumenti schedografici di analisi già consolidati e condivisi con la comunità scientifica, sviluppati nell’ambito degli accordi del medesimo Dipartimento con i Centri di competenza che operano nell’ambito del rischio sismico e vulcanico;
CONSIDERATO che il Dipartimento della protezione civile dispone altresì di consolidati modelli organizzativi e di procedure tecniche per la valutazione, la rilevazione e la classificazione degli effetti degli eventi sulle opere e sulle infrastrutture pubbliche e private, dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e che tali modelli organizzativi e procedure ben si adattano alla campagna di sopralluoghi tecnici necessari per dare attuazione all’articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, per quanto attiene all’analisi di vulnerabilità sismica dell’edilizia privata;
ATTESA la necessità di procedere con urgenza all’attività di valutazione della vulnerabilità speditiva del patrimonio edilizio privato ordinario, prevalentemente destinato ad abitazione e/o a servizi, che consenta, rispetto ad un piano di verifiche condotto ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018, di ottimizzare i tempi e le risorse economiche necessarie per consentire la celere individuazione di idonee misure di mitigazione sul costruito e la stima del relativo fabbisogno finanziario di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 140 del 2023;
TENUTO CONTO che gli strumenti schedografici PLINIVS, CARTIS e CARTIS-edificio, messi a punto, rispettivamente, nell’ambito delle convenzioni con il Dipartimento della protezione civile dal Centro studi per l’ingegneria idrogeologica vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di ricerca - laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale - dell’Università Federico II di Napoli (PLINIVS-LUPT) e dalla Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIS), così come i criteri e le modalità proposti per il loro impiego, sono stati ritenuti adeguati dal Settore Rischio Sismico della Commissione Grandi Rischi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella seduta del 2 novembre 2023, al fine di dare attuazione all’articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, per quanto attiene l’analisi di vulnerabilità sismica dell’edilizia privata;
TENUTO CONTO che il Dipartimento della protezione civile, ai fini di dare attuazione all’articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, ha proceduto ad una prima delimitazione della zona di intervento relativa all’attuazione del piano di cui all’articolo 2 del medesimo decreto e che quest’ultima è stata approvata dalla Commissione Grandi Rischi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella seduta congiunta dei settori Sismico e Vulcanico del 3 novembre 2023;
ATTESO che la perimetrazione di tale area di intervento, basata su parametri fisici e scientifici, è stata successivamente ridefinita e regolarizzata, anche in base ai confini amministrativi, da parte dei medesimi Comuni interessati e della Città metropolitana di Napoli, in raccordo con la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile ed è stata trasmessa dalla citata Città Metropolitana con nota acquisita al protocollo dipartimentale al n. 66862 del 27 dicembre 2023;
CONSIDERATO che la suddetta area include parte dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli (In particolare, con riferimento al Comune di Napoli, il Quartiere di Bagnoli all’interno della municipalità di Fuorigrotta-Bagnoli e porzione delle municipalità di Soccavo/Pianura e di Posillipo);
VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 8 novembre 2023 istitutivo della Struttura temporanea di supporto al Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023;
D’INTESA con la Regione Campania;
DISPONE
ART. 1
(Attività di sopralluogo e utilizzo schede di analisi di vulnerabilità sismica dell’edilizia privata e zona di intervento)
- Al fine dello svolgimento delle analisi di vulnerabilità sismica dell’edilizia privata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, il Dipartimento della protezione civile coordina, con il concorso della Regione Campania ed il supporto dei comuni interessati, le attività relative alla gestione dei sopralluoghi, ivi incluso il supporto operativo tecnico-amministrativo, individuate nelle due fasi, riportate nel Capitolo 3 del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico citato in premessa: (i) ricognizione preliminare delle caratteristiche edilizie strutturali, classificazione di vulnerabilità speditiva, ed individuazione delle aree da sottoporre ad approfondimenti conoscitivi (scheda PLINVS); (iv) ricognizione di dettaglio delle caratteristiche edilizie e costruttive (scheda CARTIS-edificio).
- Per le attività di sopralluogo di cui al comma 1, sono utilizzate, in coerenza con quanto previsto dal piano straordinario di cui in premessa, la scheda PLINIVS, e la scheda CARTIS-edificio, corredate dei relativi manuali e/o indicazioni compilative, riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
- L’esecuzione dei sopralluoghi di cui al comma 1, fase (iv) avviene sulla base della scheda CARTIS di ricognizione areale delle tipologie edilizie e costruttive maggiormente significative (allegato B), la cui redazione sarà a cura del Consorzio ReLUIS.
- Le attività di cui al comma 1 sono effettuate nell’area di intervento individuata dal Dipartimento della protezione civile e ridefinita e regolarizzata anche in base ai confini amministrativi, da parte dei medesimi Comuni interessati e della Città metropolitana di Napoli, in raccordo con la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, riportata nel Capitolo 1 (Finalità del piano e ambito di applicazione) del piano straordinario citato in premessa.
ART. 2
(Tecnici rilevatori coinvolti nei sopralluoghi)
- L’esecuzione dei sopralluoghi di cui all’articolo 1 e il relativo supporto operativo avvengono prioritariamente attraverso l’utilizzo di tecnici abilitati ai sensi del DPCM 8 luglio 2014 e formati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della presente ordinanza, attivati su richiesta del Dipartimento della protezione civile ed individuati:
- dalla Regione Campania, tra i dipendenti abilitati delle pubbliche amministrazioni territoriali e locali della medesima Regione, nonché tra i volontari abilitati delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco territoriale della medesima Regione;
- dalla Struttura Tecnica Nazionale di Supporto alle Attività di Protezione Civile (STN), tra i tecnici abilitati iscritti agli ordini e ai collegi Professionali della Regione Campania, d’intesa con i medesimi;
- Il Dipartimento della protezione civile, qualora i tecnici abilitati di cui al comma 1 non siano sufficienti a coprire le esigenze di sopralluogo e di supporto operativo, può richiedere anche l’attivazione, secondo le procedure del comma 1, di tecnici non abilitati ai sensi del DPCM 8 luglio 2014 della Pubblica Amministrazione o appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato, oppure iscritti agli ordini e ai collegi Professionali della Regione Campania, opportunamente formati secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1 e 2, della presente ordinanza.
- Qualora il numero dei tecnici di cui ai commi 1 e 2 non sia sufficiente, il Dipartimento della protezione civile può richiedere l’attivazione di tecnici abilitati ai sensi del DPCM 8 luglio 2014 provenienti da altre Regioni e Province autonome e formati ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, della presente ordinanza, individuati tra:
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni territoriali e locali, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- i volontari delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco centrale del Dipartimento di protezione civile o negli elenchi territoriali delle Regioni e Province autonome, attivati secondo le procedure vigenti;
- gli iscritti ai collegi Professionali di altre Regioni e Province Autonome, per il tramite della Struttura Tecnica Nazionale.
- Alle attività di sopralluogo e supporto operativo di cui all’articolo 1 concorrono tecnici afferenti ai Centri di competenza ReLUIS e PLINIVS di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico alle squadre in coerenza con quanto previsto dal Capitolo 3 del piano straordinario citato in premessa.
- I requisiti richiesti ai fini della attivazione dei tecnici di cui al presente articolo sono quelli previsti dal DPCM 8 luglio 2014 e dalle indicazioni operative per la formazione dei tecnici del Dipartimento della protezione civile del 29 ottobre 2020.
ART. 3
(Coperture assicurative, trattamento economico per tecnici rilevatori e per personale coinvolto nelle attività di coordinamento, impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)
- Il Dipartimento della protezione civile, la Regione Campania e le altre Regioni eventualmente attivate per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono autorizzati ad utilizzare specifiche polizze assicurative a copertura degli infortuni, anche già stipulate per altre attività, al fine di garantire idonea copertura al personale impiegato nelle attività di cui all’articolo 1.
- La Struttura Tecnica Nazionale, previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, provvede a stipulare apposite polizze assicurative per il personale dalla stessa individuato, ivi compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi di ordini e collegi professionali o associazioni di categoria, e alla successiva rendicontazione delle spese sostenute al Dipartimento della protezione civile che provvederà al relativo rimborso.
- Al personale, civile e militare, in organico alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 impegnato nelle attività di cui all’articolo 1, è riconosciuto il trattamento di missione, nel rispetto delle procedure stabilite dalle Amministrazioni di appartenenza.
- Ferme restando le misure già previste all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023, al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, direttamente impegnato sul territorio nelle attività di cui all’articolo 1 comma 1, è corrisposta fino al 31 dicembre 2024, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando, altresì, il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 100 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego per le esigenze di cui al citato articolo 1, comma 1.
- Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, direttamente impegnato in sede per le attività connesse al contesto di cui alla presente ordinanza è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
- La Regione Campania e le altre Regioni coinvolte nelle attività di cui all’articolo 1 provvedono, alla liquidazione delle missioni e delle indennità al personale di cui ai commi 3 e 4 per il tramite delle rispettive Amministrazioni di appartenenza e alla successiva rendicontazione delle spese sostenute, anche dalle altre pubbliche amministrazioni territoriali di competenza, al Dipartimento della protezione civile che provvederà al relativo rimborso. A tal fine, le Regioni possono presentare una motivata richiesta di anticipazione per l’importo massimo pari al 50% delle somme finalizzate allo scopo e potranno richiedere i successivi rimborsi a fronte della rendicontazione di almeno l’80% delle anticipazioni ricevute.
- Per i tecnici attivati dalla Struttura Tecnica Nazionale impegnati nelle attività di sopralluogo e supporto operativo è previsto esclusivamente il rimborso omnicomprensivo di una somma forfettariamente parametrata su base mensile a 170 ore di straordinario festivo e notturno nella misura prevista per la categoria A fascia retributiva F1 del personale dei ruoli del Dipartimento della protezione civile, determinato con riferimento ai giorni di effettivo impiego sul territorio interessato, oltre oneri di legge.
- Ai fini della liquidazione dei rimborsi e delle somme di cui al comma 7, i tecnici impiegati nelle attività di cui all’articolo 1 presentano istanza direttamente alla Struttura Tecnica Nazionale, che provvede alle necessarie verifiche istruttorie e trasmette al Dipartimento della protezione civile l’elenco dei beneficiari e dei relativi importi da liquidare con specifica indicazione delle voci di spesa e del numero dei giorni di effettivo impiego sul territorio. Il Dipartimento della protezione civile, a fronte della presentazione di pertinente e idonea documentazione, provvede a riconoscere le somme dovute alla Struttura Tecnica che effettua i successivi versamenti a favore dei tecnici liberi professionisti impiegati.
- Ai volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato impegnati nelle attività di sopralluogo e supporto operativo di cui all’articolo 1, è prevista l’applicazione dei benefici degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, a valere sulle risorse stanziate nel piano straordinario.
- La Regione Campania provvede all’istruttoria delle istanze di rimborso dei benefici di cui al comma 9 per l’impiego delle Organizzazioni di Volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell’elenco territoriale della Regione Campania, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, che provvede al trasferimento delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti.
- Il Dipartimento della protezione civile provvede all’istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi dei benefici richiesti ai sensi del comma 9, per gli interventi effettuati dalle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale.
- Le Regioni e le Province autonome intervenute a supporto della Regione Campania con squadre di volontari afferenti ad Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, provvedono all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi dei benefici richiesti ai sensi del comma 9. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che provvede al trasferimento, alle Regioni ed alle Province autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti.
- L’impiego dei volontari nelle attività di sopralluogo e supporto operativo di cui all’articolo 1, può essere autorizzato anche in deroga ai limiti temporali di impiego previsti all’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n.1 del 2018.
ART. 4
(Formazione dei tecnici)
- Al fine di garantire l’uniformità nello svolgimento delle attività di sopralluogo cui all’articolo 1, i tecnici rilevatori di cui all’articolo 2 partecipano a corsi di formazione coordinati dal Dipartimento della protezione civile e svolti con il supporto dei Centri di competenza, per la compilazione delle schede di cui all’articolo 1 e per l’utilizzo degli eventuali applicativi informatici disponibili.
- I tecnici rilevatori non abilitati ai sensi del DPCM 8 luglio 2014 di cui all’articolo 2, comma 2, partecipano anche a corsi di formazione, coordinati dal Dipartimento della protezione civile con il supporto della Regione Campania, relativamente al funzionamento del Servizio Nazionale della Protezione Civile e al modello di intervento in emergenza, nonché in materia di responsabilità del tecnico rilevatore in emergenza e delle misure generali e specifiche per la tutela e sicurezza degli operatori.
ART. 5
(Risorse finanziarie)
- Agli oneri connessi all’attuazione della presente ordinanza, ad eccezione di quanto previsto al comma 3 dell’articolo 1 e al comma 4 dell’articolo 2, si provvede a carico delle risorse stanziate dall’articolo 2, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 140/2023, nel limite massimo di 1.600.000,00 euro a valere sulle disponibilità di cui alla lettera a) del paragrafo 3.5 “Risorse economiche per la misura”, del piano straordinario richiamato in premessa.
- Agli oneri connessi all’attuazione del comma 4 dell’articolo 2 della presente ordinanza si provvede a carico delle citate risorse stanziate dall’articolo 2, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 140/2023 a valere sulle disponibilità di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 3.5 “Risorse economiche per la misura”, del piano straordinario richiamato in premessa, mediante accordi tra il Dipartimento della protezione civile e i Centri di competenza ReLUIS e PLINIVS.
- Agli oneri connessi all’attuazione del comma 3 dell’articolo 1 della presente ordinanza si provvede a carico delle citate risorse stanziate dall’articolo 2, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 140/2023 a valere sulle disponibilità di cui alla lettera b) del paragrafo 3.5 “Risorse economiche per la misura”, del piano straordinario richiamato in premessa, mediante accordo tra il Dipartimento della protezione civile e il Centro di competenza ReLUIS.
ART. 6
(Norme di rinvio)
- Per quanto non espressamente previsto in termini procedurali nella presente ordinanza si rinvia al piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e del mare 26 febbraio 2024 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 16 marzo 2024
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio