Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018- Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTO il decreto adottato il 29 ottobre 2018, avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
CONSIDERATO che, a partire dal mese di ottobre 2018, il territorio delle regioni e delle Province sopra richiamate è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità, caratterizzati da forti raffiche di vento, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni nonché la perdita di ventinove vite umane;
CONSIDERATO, altresì, che i summenzionati eventi hanno determinato esondazioni di corsi d’acqua con conseguenti allagamenti, movimenti franosi, profonde modifiche morfologiche della costa, mareggiate, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici privati, alla rete dei servizi essenziali, nonché alle opere di difesa idraulica ed alle opere marittime, nonché la caduta di alberature nei centri abitati;
CONSIDERATO che le forti raffiche di vento hanno assunto carattere di eccezionalità nel territorio montano, pregiudicando e compromettendo la stabilità dei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico-forestale causando schianti che hanno coinvolto migliaia di ettari di superfici a bosco che sono state rase al suolo, con determinanti ricadute sulla pubblica incolumità e salute e pregiudicandone le funzioni protettive, regimanti ed anti erosive nei confronti del territorio montano stesso e con il conseguente imminente pericolo di gradazioni di parassiti forestali;
RAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna, per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;
RAVVISATA la necessità di attuare tempestivamente interventi urgenti per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie nonché dal pericolo incombente di deterioramento, compromissione del suolo e del sottosuolo o alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema, della biodiversità della flora e della fauna con conseguente perdita irreversibile dell’ambiente naturale;
ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
CONSIDERATO che le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono di potestà̀ legislativa esclusiva per la protezione civile ai sensi dell’articolo 8, punto 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell’esercizio delle conseguenti funzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del medesimo decreto;
CONSIDERATO che l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 dispone, per le Provincie autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e in presenza di tali interventi fa salve le competenze provinciali e l'operatività̀ dell'ordinamento provinciale;
SENTITI il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
ACQUISITA l’intesa delle Regioni interessate e della Province autonome di Trento e Bolzano;
DISPONE
Articolo 1
(Commissari delegati e Piano degli interventi urgenti)
1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, i Presidenti delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto, i Direttori della protezione civile delle regioni Lazio, Lombardia e Sardegna nonché, per la regione Siciliana, il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile sono nominati Commissari delegati ciascuno per il proprio ambito territoriale. Per le medesime motivazioni, le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente ad effettuare le attività previste dalla presente ordinanza per gli ambiti territoriali di competenza.
2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ciascun Commissario delegato e provincia autonoma di Trento e Bolzano predispone entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta, potranno essere avviati ancora prima dell’approvazione del piano. Con tale piano si dispone in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, ivi comprese quelle di cui agli articoli 5 e 8, e degli interventi, anche in termini di somma urgenza, necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
4. Il piano di cui al comma 3 può essere articolato e realizzato anche per stralci successivi. Il primo stralcio, contiene gli interventi maggiormente urgenti e da elaborare nel limite delle risorse finanziarie di cui all’articolo 2. Per ogni intervento inserito nel piano e negli eventuali stralci del medesimo devono essere anche indicati i comuni e le località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l’indicazione delle singole stime di costo.
5. Il predetto piano ed i relativi stralci possono essere successivamente rimodulati e integrati, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 2 nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 25, comma 2 del citato decreto, e sottoposti alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare ai rendiconti complessivi dei Commissari delegati ovvero tramite modalità definite tra le singole Regioni e i rispettivi organi di controllo. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.
7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l’articolo 34, commi 7 e 8, del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164.
8. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di cui al comma 7, i Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
9. Per il coordinamento unitario degli interventi relativi ad infrastrutture stradali, per la viabilità anche in gestione ad Enti territoriali e locali, nonché per la realizzazione degli stessi, i Commissari delegati possono avvalersi come soggetto attuatore di Anas S.p.A.. In tal caso, i Commissari delegati concordano con la stessa, ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 3, le caratteristiche degli interventi da realizzare nonché modalità, tempi e stime di costo della relativa attuazione.
Articolo 2
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come da ripartizione disposta con delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, nel limite massimo di euro 53.500.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati.
3. Le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Alle Province autonome di Trento e Bolzano si applica la disciplina di cui all’articolo 15.
Articolo 3
(Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori)
1. Ciascun Commissario delegato e provincia autonoma di Trento e Bolzano identifica entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell’emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d), del medesimo articolo.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, ciascun Commissario delegato identifica per ciascun intervento il comune e la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l’indicazione delle singole stime di costo, ai fini della valutazione dell’impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, ovvero i soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscono per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento e secondo i seguenti criteri e massimali:
a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
b) per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.
4. All’esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, provvedono a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti. Per le Province autonome di Trento e Bolzano detti criteri e modalità attuative sono fissati con apposite delibere di giunta.
5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.
Articolo 4
(Deroghe)
1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;
- regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera b), 24, 45 e 53;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della Direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
- decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 articolo 8;
- decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 24;
- decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, articolo 8, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell’articolo 5 della direttiva 2008/98 CEE;
- decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
- leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati.
- disposizioni attuative nazionali e regionali relative ad impegni, controlli o altri adempimenti, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2018 relativo alla Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale.
2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 6 dell’articolo 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 163 possono essere derogati.
3. I Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’articolo 26 comma 6 lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
- 105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
- 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all’articolo 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all’articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all’articolo 1 provvedono, mediante le procedure di cui all’articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture.
6. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all’articolo 1 possono prevedere penalità adeguate all’urgenza anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
7. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all’articolo 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell’articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.
8. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole che hanno subito danni a produzioni, strutture e impianti produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati, possono accedere agli interventi compensativi previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali del Fondo di solidarietà nazionale di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102/2004. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui alla presente ordinanza, entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa.
9. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020, compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento n. 2007/834/UE del Consiglio del 28 giugno 2007 ed al regolamento n. 2018/848/UE del Consiglio del 30 maggio 2018, le aziende agricole ricadenti nei territori di cui alla presente ordinanza mantengono, per l'anno di domanda 2018/2019, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La dichiarazione dell'autorità amministrativa competente è considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del citato regolamento n. 640/2014.
10. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1305/2013, ove gli agricoltori ricadenti nei territori di cui alla presente ordinanza non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure del Programma Sviluppo Rurale, il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per le Province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente alle disposizioni richiamate che non rientrano nelle competenze attribuite dall’ordinamento statutario alle Province medesime. Con riguardo alle disposizioni che rientrano nelle materie attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione alle finalità del presente articolo provvedono le Province medesime secondo quanto previsto dai rispetti ordinamenti.
Articolo 5
(Contributi autonoma sistemazione)
1. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei Sindaci, sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, i Commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sulle risorse di cui all’articolo 2.
4. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell’Amministrazione regionale, provinciale o comunale.
Articolo 6
(Sospensione dei mutui)
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 1° ottobre 2019, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
Articolo 7
(Donazioni a favore delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici)
1. ll Dipartimento della protezione civile provvede all’attivazione di una raccolta fondi attraverso numerazione solidale al fine di reperire risorse da destinare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui in premessa. Al fine di garantire la più ampia trasparenza sull’uso delle risorse di cui al presente comma, con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è istituito un Comitato dei garanti, composto da tre membri di cui uno nominato dallo stesso Capo del Dipartimento, con funzioni di Presidente, e due dalla Conferenza unificata. Ai membri del Comitato dei garanti non spettano compensi
2. Ad integrazione delle risorse raccolte attraverso la numerazione solidale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni ed atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per l’eventuale successivo trasferimento sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell’articolo 2, comma 2. Alle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
Articolo 8
(Disposizioni per assicurare il presidio anti-sciacallaggio nei territori interessati)
1. Al fine di assicurare il presidio anti-sciacallaggio nel territorio della Regione Veneto colpito dagli eventi di cui in premessa, il contingente di personale militare di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è integrato di 36 unità, per la durata di 90 giorni, a decorrere dal 27 ottobre 2018. All’impiego del predetto contingente straordinario si provvede secondo le disposizioni all’uopo vigenti, nonché secondo le direttive dei Prefetti interessati.
2. Agli oneri conseguenti all’integrazione del contingente prevista dal comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 295.000,00, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 2, ed a tal fine tale somma è specificamente destinata all’interno del piano del Commissario delegato – Presidente della regione Veneto, di cui all’articolo 1, comma 4.
Articolo 9
(Disposizioni per consentire il regolare funzionamento delle sale operative regionali e della rete dei Centri funzionali, nonché per garantire la tempestiva esecuzione delle attività emergenziali)
1. Per garantire un adeguato supporto operativo ai sistemi locali di protezione civile, al personale non dirigenziale delle sale operative e dei centri funzionali delle agenzie o strutture regionali di protezione civile o dei centri di coordinamento locale, i Commissari delegati possono riconoscere, per sei mesi, anche in assenza di contrattazione decentrata, l’indennità di cui all’articolo 70-bis del CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018, nella misura giornaliera di € 30,00. La predetta indennità, cumulabile con l’eventuale indennità di posizione organizzativa, viene incrementata del 50% in caso di prestazioni rese in orario festivo o notturno.
2. Al fine di dare il massimo impulso al superamento dell’emergenza e al tempestivo riconoscimento dei contributi ed indennizzi previsti dalla presente ordinanza, i Commissari delegati, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, sono autorizzati a costituire uno specifico ufficio di supporto con un contingente massimo di 11 unità di cui una dirigenziale e dieci non dirigenziali da individuarsi tra il personale già in servizio presso l’amministrazione regionale.
3. Al personale non dirigenziale assegnato alla struttura di cui al precedente comma 2, i Commissari delegati possono riconoscere, per sei mesi, anche in assenza di contrattazione decentrata, l’indennità di cui all’art. 70-bis del CCNL nella misura giornaliera di € 20,00, cumulabile con l’eventuale indennità di posizione organizzativa.
4. Al dirigente preposto alla Struttura di cui al precedente comma 2, per sei mesi, è riconosciuto un incremento dell’indennità di posizione dirigenziale pari al 30% di quella in godimento.
5. Gli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, sono posti a carico dei rispettivi bilanci regionali e non sono computati ai fini di cui all’articolo 1, commi 557 e 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.
6. Le previsioni di cui all’articolo 79, comma 3, del TUEL si applicano, per l’intera durata dello stato di emergenza, anche per la partecipazione dei lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali che siano componenti del C.O.C. sulla base di formale provvedimento costitutivo dello stesso.
7. Per l’intera durata dello stato di emergenza, in deroga a quanto previsto dall’articolo 79, comma 4, del TUEL, i componenti degli organi esecutivi dei comuni hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi del citato art. 79, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 48 ore lavorative al mese, elevate a 70 ore per i Sindaci.
Articolo 10
(Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n.1/2018)
1. I Commissari delegati, avvalendosi delle strutture competenti delle rispettive regioni, provvedono all’istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell’emergenza in rassegna entro un limite massimo dai medesimi individuato all’interno del piano di cui all’articolo 1, comma 3. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 2.
2. Il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell’ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla Regione Veneto, provvede, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, all’istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale e da quelle che hanno operato nell’ambito delle colonne mobili regionali.
Articolo 11
(Materiali litoidi e vegetali)
1. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che al momento degli eventi calamitosi in rassegna erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione dalle competenti Direzioni regionali e dal Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 2 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. I materiali litoidi e vegetali, esclusi i tronchi degli alberi abbattuti, per i quali si applica la disciplina di cui all’articolo 12, rimossi dal Demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli operatori economici, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. La cessione dei suddetti materiali può essere disciplinata anche con atto di concessione che stabilisca puntualmente i quantitativi di materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai canoni demaniali e quanto dovuto dal concessionario a titolo di compensazione, senza oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 2. Per i materiali litoidi asportati Il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.
3. I Commissari delegati o i soggetti attuatori dagli stessi nominati, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d’intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati.
Art.12
(Rimozione degli alberi abbattuti )
1. Gli alberi abbattuti e i materiali vegetali dell’area in cui insistono gli stessi sono esclusi dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. La separazione dal materiale di origine antropica da quello vegetale può avvenire anche nei luoghi di trasformazione dello stesso.
2. I Commissari delegati, sulla base delle mappature, ove disponibili, delle zone colpite provvedono, entro cinque giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, alla individuazione degli ambiti territoriali di intervento, ove è necessaria l’immediata rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e della eventuale suddivisione in lotti omogenei ai fini dell’affidamento dei servizi di rimozione del legname caduto. Entro lo stesso termine provvedono all’individuazione di soggetti attuatori che abbiano specifica conoscenza del territorio quali i Sindaci dei comuni colpiti, che possono operare anche in forma associata, anche avvalendosi dei servizi forestali provinciali o regionali ove presenti. Nelle zone ove non è necessaria l’immediata rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, il termine di cui al primo periodo è di sessanta giorni. I soggetti attuatori possono inoltre, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 stipulare accordi ai fini di utilizzare capacità organizzative e tecniche di altre amministrazioni pubbliche, conservandone la titolarità e l’esercizio funzione. Tali accordi, in deroga al comma 2-bis dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, possono essere firmati anche non digitalmente.
3. Gli interventi di rimozione degli alberi abbattuti o ammalorati e del materiale vegetale presenti nelle aree determinate ai sensi del comma 2 e ricadenti in Zone Speciali di Conservazione, Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, in considerazione dell'urgenza, sono messi in atto in deroga a quanto disposto dalle misure di conservazione vigenti per tali aree.
4. Al fine di provvedere tempestivamente alla rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali, in considerazione dell’urgenza, i Commissari delegati o i Soggetti Attuatori possono affidare tale servizio con le procedure di cui all’articolo 163 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali interventi sono inseriti come prioritari nel piano, possono essere eseguiti anche prima dell’adozione del piano medesimo e i relativi contratti sono conclusi entro dieci giorni dalla data di individuazione degli ambiti territoriali di intervento e devono prevedere il completamento delle prestazioni entro quaranta giorni dalla stipula del contratto. Tale termine è prorogabile, con atto motivato del Commissario delegato, per cause di forza maggiore e per impossibilità dovuta al cambiamento delle condizioni climatiche tali da non consentire l’esecuzione delle prestazioni. I contratti possono altresì prevedere la possibilità, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.
5. I rifiuti costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) e i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto, non possono essere movimentati ma perimetrati adeguatamente e rimossi, da ditta specializzata, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità del 6 settembre 1994.
6. I Commissari delegati ovvero i Soggetti Attuatori possono posizionare il legname, in apposite aree di deposito, idonee anche dal punto di vista della sicurezza della collocazione, ubicate possibilmente in prossimità del sito ove è stato rinvenuto il materiale. Della costituzione del suddetto deposito è data comunicazione al Comune territorialmente competente o altro soggetto ordinariamente competente.
7. Qualora sia necessario per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie e per il ripristino della viabilità forestale e realizzazione di tratti di viabilità forestale integrativa, i Commissari delegati, previa informativa ai proprietari dei terreni o ai conduttori a qualsiasi titolo, ove individuabili, anche mediante affissione almeno tre giorni prima dell’intervento, di avvisi alla Casa Comunale, possono intervenire per la rimozione degli alberi abbattuti.
8. I Commissari delegati sulla base della mappatura e dei lotti individuati secondo le modalità di cui al comma 1) sono autorizzati, sulla base di provvedimento motivato, ad applicare le seguenti procedure:
a) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali che si trovino in lotti ove insistono zone urbanizzate caratterizzate da presenza di infrastrutture anche distrutte o danneggiate, alvei di fiumi, laghi o corsi d’acqua possono, anche in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, prevedere la loro cessione a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane o pedemontane, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali asportati il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi;
b) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali che si trovino in lotti in zona boschiva caratterizzata dalla presenza di tronchi d’albero che, per le loro qualità e caratteristiche dello stato in cui si trovano possono essere utilizzabili ai fini commerciali o industriali, il RUP con provvedimento motivato può stabilire un prezzo a seconda della qualità del legno e dell’offerta anche a forfait. In tal caso il corrispettivo è finalizzato alla esecuzione dei successivi interventi di rimboschimento. In alternativa può essere concordato con il prestatore d’opera la diretta esecuzione, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati purché dotati dei requisiti tecnici richiesti, di lavori di ripristino o di rimboschimento del lotto da cui sono prelevati i tronchi abbattuti per un controvalore proporzionale a quello del legname ricavato.
9. Nel caso in cui tale materiale vegetale provenga dal demanio idrico e marittimo, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 non è dovuto alcun canone.
10. I Commissari delegati ovvero i Soggetti Attuatori, possono applicare le deroghe di cui all’articolo 4 alle seguenti attività:
a. operazioni di messa in sicurezza, taglio ed esbosco, effettuate nelle aree interessate dagli schianti, con le dotazioni strumentali e tecnologiche offerte dallo stato dell’arte anche nei confronti di piante spezzate, pericolanti o palesemente compromesse;
b. ripristino, straordinaria manutenzione o adeguamento ovvero realizzazione della viabilità forestale e di cantiere funzionale all’accesso e alla penetrazione nelle aree interessate degli operatori boschivi e delle macchine forestali (camion, trattori, harvester, forwarder, etc.) necessari alla effettuazione delle operazioni di taglio, esbosco e trasporto all’imposto;
c. allestimento di linee aeree temporanee di esbosco in tutte le varie tipologie offerte dallo stato dell’arte ferme restando le segnalazioni agli operatori del servizio aereo;
d. realizzazione di piazzali di imposto dei cantieri forestali e di prima assortimentazione dei lotti di materiale esboscato (luoghi di separazione del troncame dalla ramaglia ed eventualmente dalle ceppaie con apparato radicale incluso);
e. realizzazione di piazzali di prima lavorazione dei lotti legnosi (scortecciatura, depezzatura, cippatura, etc.), di deposito e di stoccaggio - anche di lungo periodo - del materiale legnoso lavorato, ivi compresa la eventuale realizzazione delle relative strutture temporanee di sommario ricovero e copertura, individuati dal Commissario delegato o dai Soggetti Attuatori che daranno comunicazione ai Comuni interessati. Tali depositi possono essere anche dotati di impianti di irrigazione al fine di evitare attacchi parassitari da parte di parassiti forestali su superfici idonee indipendentemente dalla destinazione colturale ed in deroga alle norme urbanistiche, ambientali e sui rifiuti. E’ altresì ammesso il ricorso anche a specifici sacchi che consentono di mantenere sottovuoto il legname di qualità;
f. lavori preparatori, manutentori, di ripristino e recupero nonché opere provvisionali utili e necessarie allo svolgimento in sicurezza dei vari profili di operatività ricompresi nei punti precedenti.
11. La rimozione degli alberi nei boschi privati può essere affidata ai proprietari dei medesimi a fronte dell’assunzione dell’obbligo di garantire i tempi di urgenza indicati al comma 4 al fine di contemperare le esigenze dei privati con il superiore interesse pubblico di pulizia e ripristino. In caso di inosservanza dei termini di cui al medesimo comma 4, i Commissari delegati provvedono in via sostituiva ed ai proprietari non spetta alcun riconoscimento economico.
12. Limitatamente alla provincia autonoma di Bolzano trovano applicazione le misure previste dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 o quelle provinciali.
Articolo 13
(Spese funerarie)
1 Le spese per le esequie delle vittime dell’evento in premessa sono poste a carico delle gestioni commissariali a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, nel limite di euro 1500,00 per ciascuna vittima.
2 Per le attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 1 comma 1 provvedono ad espletare l’istruttoria sulla base di documentazione giustificativa all’uopo presentata dai familiari che ne faranno richiesta ai Comuni di residenza delle vittime, con le procedure che i Commissari delegati provvedono ad individuare.
Articolo 14
(Procedure di approvazione dei progetti)
1 I Commissari delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai medesimi individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei Commissari delegati e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei Ministri, quando l’amministrazione dissenziente è un’amministrazione statale; ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, che si esprimono entro 7 giorni, negli altri casi.
Articolo 15
(Disposizioni per le Province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza, le risorse finanziarie di cui all’articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono trasferite, con vincolo di destinazione, per gli interventi previsti nel piano approvato dal Capo del Dipartimento della protezione civile al bilancio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, e gestite sulla base dell’ordinamento provinciale. Le risorse assegnate sono erogate secondo modalità concordate tra il Dipartimento della protezione civile e la singola Provincia interessata e rendicontate ai sensi delle leggi provinciali di contabilità di cui all’articolo 2.
2. L’erogazione delle risorse di cui al comma 1 avviene con accredito sul conto di tesoreria unica aperto presso la sede provinciale di Trento e di Bolzano della Banca d’Italia.
3. Gli interventi sono disposti direttamente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del rispettivo ordinamento. Le deroghe di cui all’articolo 4 riferite ad ambiti non di competenza provinciale si applicano anche per le attività non inserite nel piano degli interventi di cui all’articolo 1 poste in essere direttamente dalle stesse Province autonome per la realizzazione delle finalità della presente ordinanza.
4. In relazione alle peculiarità dell'ordinamento finanziario statutario, anche con riguardo alla finanza locale, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono differire i termini per l'adozione di atti e strumenti a carattere finanziario e di bilancio dei Comuni per il tempo strettamente necessario al fine di assicurare, sulla base del rispettivo ordinamento, un'efficace attuazione della presente ordinanza e comunque non oltre il 31 marzo 2019.
Articolo 16
(Norme di salvaguardia)
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano i poteri dei Commissari delegati di cui alla presente ordinanza sono esercitati dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall’ordinamento provinciale.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2018
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli