24 dicembre 2014

Ocdpc n. 215 del 24 dicembre 2014: primi interventi per il maltempo di ottobre nelle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa e di novembre 2014 nelle province di Lucca e Massa Carrara

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2015

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2014 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014;
Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Dispone:

Art. 1 Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Dirigente del Settore Sistema regionale di protezione civile e' nominato Commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato puo' avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive dallo stesso impartite nonche' dei Sindaci dei comuni, delle Unioni di comuni, delle Provincie e dei Consorzi di bonifica interessati dagli eventi meteorologici in argomento. I predetti soggetti possono avvalersi della collaborazione delle strutture organizzative e del personale della regione Toscana, nonche' della collaborazione degli Enti locali della Regione medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere: a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; b) le attivita' poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose; d) l'individuazione dei comuni danneggiati.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole voci di spesa.
5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. I contributi sono erogati ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

Art. 2 Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, nel limite di euro 21.971.000,00 a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
3. La regione Toscana ed i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 sono autorizzati a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 243;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 266;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11;
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 41-bis;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006; decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.

Art. 5 Nomina soggetto responsabile attivita' di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225/1992

1. Il Commissario delegato e' nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attivita' di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato, nonche', fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attivita' economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti e inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attivita' di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonche' al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6 Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;
b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricita', del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;
c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumita'.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.
3. L'attivita' di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorita' di intervento secondo le seguenti tre classi:
a) primi interventi urgenti;
b) interventi di ripristino;
a) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7 Patrimonio privato

1. L'attivita' di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilita' dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attivita' di ricognizione dovra' evidenziare per ogni edificio il numero delle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8 Attivita' economiche e produttive

1. L'attivita' di ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento;
b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non piu' utilizzabili.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9 Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e' svolta in conformita' alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano gia' stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi trovino gia' copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.
3. Le attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10 Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa, i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato con apposito provvedimento, titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza ed eventuale sua proroga, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2015, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

Art. 11 Materiali litoidi e vegetali

1. Il Commissario delegato, anche per il tramite dei Soggetti attuatori, puo' disporre l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali in esubero o gia' accumulati lungo i corsi d'acqua o spiaggiati.
2. I materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, in attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane o pedemontane, oppure puo' essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonche' la corretta contabilita' dei relativi volumi.

Art. 12 Procedure di approvazione dei progetti

1. Per accelerare le attivita' finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, ad apposita conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi uno o piu' rappresentanti di Amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilita', anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
2. L'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori. Si applicano, in ogni caso, le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi e opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa alla Giunta regionale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 13 Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche', allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2014

Il Capo del Dipartimento Gabrielli