Dpcm del 12 ottobre 2015: definizione dei termini e delle modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015
Definizione dei termini e delle modalita' di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e, in particolare, l'art. 14-ter;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale della protezione civile, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 5, comma 3; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 107, comma 1, lettera c);
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e, in particolare, l'art. 80, comma 21;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e, in particolare, l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, e, in particolare, l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita';
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio della Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme in materia di contabilita' e finanza pubblica e in particolare l'art. 13; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante disposizioni in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e, in particolare, l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale si e' disposto che a partire dall'anno 2014 la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e, in particolare, l'art. 10;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca, e, in particolare, l'art. 10 che definisce le modalita' di attuazione della Programmazione unica triennale nazionale;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, che ha stabilito di demandare a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, la definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari previsto dall'art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, del 14 settembre 2005; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, del 14 gennaio 2008;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, del 31 marzo 2010, n. 3864, del 19 maggio 2010, n. 3879, e del 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra Regioni e Province autonome le risorse delle annualita' 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate, nell'ambito del predetto Fondo, agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322; Tenuto conto delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 59 del 2012 con riferimento alla materia della protezione civile;
Ravvisata la necessita' di procedere alla ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse pari a euro 20.000.000,00 per ciascuna delle annualita' 2014 e 2015, gia' iscritte nel Fondo unico per l'edilizia scolastica nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Ravvisata altresi' la necessita' di procedere alla definizione dei termini e delle modalita' di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico;
Ravvisata la necessita' di procedere a una revisione del riparto del suddetto Fondo tra le Regioni e le Province autonome sulla base di aggiornati indici di rischio;
Ravvisata altresi' la necessita' di fornire linee di indirizzo per una migliore definizione degli interventi di adeguamento sismico e per la gestione del programma di interventi; Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della protezione civile con nota n. 44630 dell'11 settembre 2015;
Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota, prot. n. 18879, del 1° ottobre 2015; Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 1° ottobre 2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1 Finalita'
1. Il presente decreto definisce il riparto e le modalita' di impiego, per le annualita' 2014 e 2015, delle risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita', nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 1, comma 160, della legge 15 luglio 2015, n. 107.
2. Al fine di garantire l'istruttoria sulle istanze presentate dalle Regioni competenti e di individuare gli interventi ammessi al finanziamento, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione composta da due componenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e da due componenti designati dal Dipartimento della protezione civile e presieduta dal Direttore per gli interventi in materia di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Art. 2 Ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo per interventi straordinari
1. Con il presente decreto e' ripartita, tra le Regioni e le Province autonome di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la somma complessiva di euro 40.000.000,00 per le annualita' 2014 e 2015.
2. La ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualita' 2016 e seguenti e' effettuata con appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle disponibilita' finanziarie a favore delle Regioni e delle Province autonome beneficiarie nonche' sulla base degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischiosita' sismica delle scuole esistenti.
3. La quota di competenza regionale cosi' come individuata dall'Allegato 1 al presente decreto, in misura non inferiore a euro 100.000,00, e' assegnata alle singole Regioni e alle Province autonome tenendo conto dei differenziati livelli di rischio sismico che caratterizzano i diversi territori.
Art. 3 Interventi oggetto dei finanziamenti derivanti dal Fondo per interventi straordinari
1. Sono destinatari dei finanziamenti derivanti dal Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 1, gli interventi, con priorita' per quelli esecutivi e cantierabili o definitivi appaltabili, che rientrano nelle seguenti tipologie:
a) interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprieta' pubblica, la cui necessita' risulti da verifiche tecniche eseguite in coerenza con le norme tecniche riportate negli allegati 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, o in coerenza con quanto disposto dai decreti 14 settembre 2005 e 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile (di seguito, rispettivamente, decreto interministeriale 14 settembre 2005 e decreto interministeriale 14 gennaio 2008);
b) interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprieta' pubblica, che, anche in assenza di verifiche tecniche eseguite con le modalita' di cui alla lettera a), si riferiscano a opere per le quali, da studi e documenti gia' disponibili alla data del presente decreto, risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale;
c) costruzione di nuovi edifici scolastici di proprieta' pubblica, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti a elevato rischio sismico per i costi eccessivi dell'adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive, riconosciute e documentate situazioni di rischio areale (instabilita' di versante, pericolo di alluvioni o inondazioni), che richiedano la demolizione dell'esistente e la ricostruzione, eventualmente anche in altro sito.
2. Non sono consentiti interventi su edifici scolastici di proprieta' pubblica gia' finanziati con altri fondi nazionali e comunitari, fatta eccezione per quelli finanziati per altre finalita'.
3. Non sono consentiti interventi su edifici a destinazione mista (scolastica-abitativa, scolastica-commerciale), a meno che per questi ultimi non sia preventivamente garantita, con altri fondi, la copertura della spesa dell'intervento sulle parti relative alle altre destinazioni.
4. Gli interventi sugli edifici scolastici di proprieta' pubblica di cui al comma 1 devono riguardare edifici scolastici ubicati in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3 in vigore alla data di emanazione del presente decreto, con esclusione di quelli costruiti o adeguati ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e per i quali la categoria sismica di riferimento all'epoca della progettazione corrisponde alla zona simica attuale o a una di sismicita' superiore. Sono ammessi, altresi', interventi di adeguamento nelle Regioni e nelle Province autonome interamente classificate in zona 4.
5. Gli interventi di adeguamento sismico devono essere progettati facendo riferimento a un livello di conoscenza almeno LC2, come definito nel decreto interministeriale 14 gennaio 2008. Negli edifici in cemento armato, se la necessita' di intervento e' determinata dalle combinazioni di carico statiche (stato limite ultimo o stato limite di esercizio), e' richiesto un livello di conoscenza LC3.
6. Non e' consentito effettuare sullo stesso edificio, strutturalmente distinto dagli edifici adiacenti, interventi finanziati per stralci successivi.
7. La proposta di una nuova costruzione deve essere motivata dal punto di vista funzionale, economico o di inidoneita' del sito. Inoltre deve essere accompagnata, ove necessario per la pubblica incolumita', dalla messa in sicurezza statica o dalla demolizione del vecchio immobile. In ogni caso, l'edificio originario non puo' essere piu' adibito a uso scolastico.
8. Nel caso di interventi non supportati da verifica sismica, la sussistenza della condizione di rischio sismico grave e attuale e' documentata mediante relazione tecnica da parte di un tecnico qualificato dalla quale si desuma la pericolosita' sismica di riferimento, la tipologia costruttiva e la storia dell'edificio, gli eventuali atti di certificazione e collaudo, gli elementi che determinano la vulnerabilita', gli eventuali dissesti in atto e pregressi, il giudizio finale sulle condizioni di rischio.
Art. 4 Adempimenti delle Regioni
1. La Regione e' tenuta all'individuazione degli interventi e dei progetti di adeguamento strutturale e antisismico o di nuova costruzione, al fine di verificare la congruenza degli stessi con le caratteristiche individuate all'art. 3. In particolare, la Regione e' tenuta alla verifica, anche attraverso le certificazioni dell'Ente locale proprietario, almeno delle seguenti caratteristiche del progetto:
a) che l'intervento abbia a oggetto un edificio di proprieta' pubblica adibito a uso scolastico;
b) che l'intervento non sia effettuato con stralci successivi sullo stesso edificio;
c) che i volumi oggetto di intervento siano coerenti con il finanziamento concesso;
d) che l'intervento consenta di raggiungere il pieno adeguamento strutturale e sismico;
e) che l'intervento garantisca la funzionalita' dell'opera;
f) che l'intervento non si riferisca solo a una parte dell'edificio;
g) che l'intervento su eventuali destinazioni non scolastiche dell'edificio sia finanziato con risorse derivanti da altre fonti di finanziamento.
2. Per semplificare lo svolgimento delle procedure di individuazione e di approvazione dei progetti, le Regioni possono indire conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Ai fini dell'utilizzo delle quote di cui all'art. 2, comma 3, ciascuna Regione predispone e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e per conoscenza al Dipartimento della protezione civile, entro il 30 novembre 2015, il piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione, di cui all'art. 3, che intende realizzare, completo delle seguenti indicazioni:
a) priorita' attribuita;
b) denominazione della Regione/del Comune/della Citta' metropolitana/della Provincia;
c) classificazione attuale;
d) classificazione nel 1984;
e) denominazione della scuola completa di indirizzo, planimetria di riferimento con indicazione dell'edificio su cui si interviene, anno di costruzione, volume;
f) tipologia di intervento secondo l'art. 3, comma 1;
g) indice di rischio;
h) costo convenzionale a metro cubo, determinato sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 al presente decreto, e costo convenzionale totale;
i) percentuale di finanziamento statale richiesto e finanziamento statale richiesto;
j) ente beneficiario e soggetto attuatore;
k) documentazione di supporto alla richiesta nel caso di interventi non supportati da verifiche sismiche eseguite in coerenza con le norme tecniche allegate all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003 o in coerenza con quanta riportato nei decreti interministeriali 14 settembre 2005 e 14 gennaio 2008;
l) dichiarazione di non sussistenza di altro finanziamento nazionale o comunitario;
m) dichiarazione, per gli edifici a destinazione mista (scolastica-abitativa, scolastica-commerciale), che garantisca, con altri fondi, la copertura della spesa della parte di intervento relativa alle destinazioni non scolastiche;
n) documentazione di supporto alla richiesta nel caso di demolizione e ricostruzione (non convenienza economica dell'intervento di adeguamento), e, nel caso di ricostruzione fuori sito, documentazione relativa agli aspetti funzionali e/o di inidoneita' del sito di costruzione.
4. Gli interventi oggetto dei finanziamenti derivanti dal Fondo di cui all'art. 1 possono essere individuati da parte delle Regioni anche nell'ambito della programmazione unica nazionale di interventi in materia di edilizia scolastica di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, che non siano stati finanziati con i mutui di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
5. Nell'ambito dei piani degli interventi di cui al comma 3, le Regioni e le Province autonome indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l'utilizzo delle economie, che dovessero eventualmente rendersi disponibili all'esito dei lavori.
6. Qualora i piani degli interventi di cui al comma 3 non pervengano entro il termine ivi indicato, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre Regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze.
7. Nella trasmissione dei piani degli interventi di cui al comma 3, ancorche' comprensivi degli interventi eccedenti la quota assegnata, non e' possibile riferirsi a comunicazioni relative ad annualita' precedenti.
8. Le Regioni, con riferimento agli interventi rientranti nei piani di cui al presente decreto, possono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca una richiesta di sostituzione e/o modifica degli interventi proposti, qualora per sopravvenute esigenze di carattere tecnico o economico le opere non siano piu' realizzabili. In tal caso, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Dipartimento della protezione civile, procede in caso di esito positivo a modificare la programmazione di cui al successivo art. 6 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Art. 5 Caratteristiche del finanziamento
1. L'ammontare del finanziamento concedibile per ciascun intervento e' dato dal prodotto del costo convenzionale di intervento per la percentuale finanziabile, determinati secondo i criteri indicati nell'Allegato 2 al presente decreto.
2. Il costo convenzionale di intervento e' ritenuto comprensivo di IVA, spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza, somme a disposizione e quanto necessario per riconsegnare l'opera finita e collaudata.
3. Nel caso di interventi che comportino la realizzazione di nuovi edifici in sostituzione di quelli esistenti, il calcolo del finanziamento e' effettuato tenendo conto della volumetria minore tra quella dell'edificio da sostituire e quella del nuovo edificio da realizzare.
Art. 6 Individuazione degli interventi ammessi al finanziamento
1. Gli interventi da realizzare, le risorse da destinare a ciascun intervento, gli enti beneficiari delle stesse, il termine di aggiudicazione dei lavori e di definizione delle progettazioni, nonche' le modalita' di rendicontazione e di eventuale revoca del finanziamento in caso di inadempienza, conformemente a quanto previsto nei piani degli interventi di cui all'art. 4, comma 3, sono predisposti dalle Regioni e individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa istruttoria della Commissione di cui all'art. 1, comma 2.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, approvati i piani degli interventi di cui al comma 1, e' autorizzato a contrarre impegno in favore degli enti beneficiari.
3. Le erogazioni sono disposte direttamente dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti locali proprietari degli immobili sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 3. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.
Art. 7 Comunicazioni e verifiche
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca informa semestralmente il Dipartimento della protezione civile sullo stato di avanzamento dei lavori e si impegna a fornire i dati di monitoraggio necessari a garantire l'aggiornamento del WebGIS del Dipartimento stesso sugli interventi di adeguamento sismico.
2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, verifiche, anche a campione, sull'efficacia delle azioni svolte nell'utilizzo dei finanziamenti.
Art. 8 Finanziamento destinato alle Province autonome
1. Il finanziamento assegnato dal presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'Allegato 1, e' acquisito al bilancio della Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Allegato 1
Regione Assegnazione 2014 e 2015 Piemonte 540.000,00 euro Valle D'Aosta 0 euro Lombardia 1.968.000,00 euro Provincia Autonoma di Trento 0 euro Provincia Autonoma di Bolzano 212.000,00 euro Veneto 3.016.000,00 euro Friuli Venezia-Giulia 972.000,00 euro Liguria 608.000,00 euro Emilia-Romagna 2.800.000, 00 euro Toscana 2.272.000,00 euro Umbria 832.000,00 euro Marche 1.360.000,00 euro Lazio 4.252.000,00 euro Abruzzo 1.312.000,00 euro Molise 420.000,00 euro Campania 6.844.000,00 euro Puglia 2.424.000,00 euro Basilicata 736.000,00 euro Calabria 3.444.000,00 euro Sicilia 5.988.000,00 euro Sardegna 0 euro Totale 40.000.000,00 euro
Allegato 2 - Determinazione del finanziamento
Nel presente allegato sono definiti i criteri per la determinazione del finanziamento concedibile per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4. Per ciascuna fattispecie, il massimo finanziamento concedibile e' dato dal prodotto del costo convenzionale di intervento per la percentuale finanziabile, determinata quest'ultima in ragione del rischio sismico dell'opera o della pericolosita' sismica della zona in cui e' situata l'opera per la quale si richiede il finanziamento.
Il costo convenzionale di intervento e' definito in funzione del volume totale dell'edificio, espresso in metri cubi e valutato a partire dallo spiccato fondazioni, ed e' pari a 250 Euro/m³ per gli interventi di adeguamento ed a 300 Euro/m³ per le nuove costruzioni.
Nel caso di interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), ossia per edifici nei quali sia gia' disponibili l'indice di rischio, RCD, risultante da verifiche tecniche sullo stato di fatto, la percentuale finanziabile e' pari a:
- 100% se RCD e' inferiore a 0.2;
- [(380 - 400 RCD ) /3]% se RCD e' compreso fra 0.2 e 0.8;
- 0% se RCD e' maggiore di 0.8.
L'indice di rischio, RCD, e' espresso dal rapporto capacita'/domanda allo stato limite di salvaguardia della vita:
RCD = agSLV /agRIF =(TR,SLV /TR,RIF )ª
In cui:
agSLV = accelerazione su suolo rigido e pianeggiante che porta la
struttura, su suolo effettivo, a raggiungere lo stato limite di salvaguardia della vita
agRIF = accelerazione di riferimento, valutata allo stato limite di salvaguardia della vita per vita nominale di 50 anni e classe d'uso III
TR,SLV = periodo di ritorno di agSLV
TR,RIF = periodo di ritorno di agRIF , pari a 712 anni
a = pendenza della relazione lineare tra Y=log(ag) e X=log(TR), che in prima approssimazione puo' assumersi pari a 0.41.
Per la valutazione della capacita' si fara' riferimento alle Norme tecniche emanate con il D.M. 14.01.2008. Per la valutazione della domanda si fara' riferimento alla pericolosita' sismica allegata alle Norme tecniche emanate con il predetto D.M. 14.01.2008. Nel caso l'indice di rischio sia stato valutato ai sensi dell'OPCM
3274 o del D.M. 14.09.2005, lo stesso andra' opportunamente convertito. In mancanza dell'indice di rischio allo stato limite di salvaguardia della vita, qualora sia disponibile l'indice di rischio allo stato limite di collasso, quest'ultimo andra' opportunamente convertito.
Nel caso di interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), la percentuale finanziabile dipende dalla zona sismica in cui ricade l'opera oggetto di intervento, secondo quanto riportata in tabella 2.
Tabella 2. Percentuale finanziabile nel caso di interventi di tipo b)
Zona sismica 1 2 3 4 Percentuale finanziabile 60% 50% 30% 15%
Per gli interventi di tipo c) la percentuale finanziabile e' determinata mediante l'applicazione dei medesimi criteri individuati per gli interventi di tipo a) o b), a seconda che l'edificio da demolire e ricostruire sia stato, o meno, oggetto di verifica sismica.