Delibera del Consiglio dei Ministri dell'1 dicembre 2014: dichiarazione dello stato di emergenza per la grave crisi umanitaria in atto nell'Africa Occidentale a causa della diffusione del virus Ebola
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della grave crisi umanitaria in atto nell'Africa Occidentale a causa della diffusione del virus Ebola finalizzata a consentire la partecipazione della Croce Rossa Italiana alle attivita' umanitarie in campo sanitario promosse dalla Federazione internazionale delle Societa' di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nei territori interessati
Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 1° dicembre 2014
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante «Regolamento sulla partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile» e, in particolare, gli articoli 9 e 10;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e, in particolare, il comma 5-ter dell'art. 8;
Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana n. 540 del 4 novembre 2010, adottata ai sensi del richiamato art. 8, comma 5-ter, del decreto-legge n. 208/2008;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 1° febbraio 2013, recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile»;
Dato atto che Croce Rossa Italiana risulta iscritta nella sezione centrale dell'elenco nazionale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile in vigore dal 1° agosto 2013;
Considerato che in alcuni Paesi dell'Africa Occidentale e' in atto un'emergenza umanitaria che ha gia' provocato oltre 4.800 vittime e che sta determinando gravissime ripercussioni sul tessuto sociale ed economico dell'area, a causa della diffusione del virus Ebola;
Vista la nota del 4 novembre 2014 con cui la Croce Rossa Italiana, ha rappresentato la necessita' di poter accedere ai benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del richiamato D.P.R. n. 194/2001 per assicurare il proprio supporto all'azione umanitaria in campo sanitario della Federazione Internazionale delle Societa' di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di Ginevra nei predetti territori, con particolare riguardo alla Sierra Leone e alla Liberia, sostenendone gli oneri con risorse del proprio bilancio, ai sensi di quanto previsto dal richiamato art. 8, comma 5-ter, del decreto-legge n. 208/2008 e della citata Ordinanza Commissariale attuativa e precisandone le relative modalita';
Ravvisata, quindi, la necessita' di adottare i provvedimenti necessari e richiesti per consentire la partecipazione della Croce Rossa Italiana alle attivita' umanitarie in campo sanitario promosse dalla Federazione Internazionale delle Societa' di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nei territori interessati per l'attuazione delle iniziative finalizzate a contrastare la gravissima situazione di emergenza in atto;
Vista la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2177 del 18 settembre 2014 in cui si fa appello ai Paesi Membri affinche' rispondano con urgenza alla crisi in atto con un contributo fattivo nei confronti dei Paesi colpiti dall'epidemia;
Vista l'attivazione del Meccanismo Unionale di Protezione Civile del 31 luglio 2014 a seguito della richiesta formale avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanita';
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 10 novembre 2014;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 e' dichiarato, fino al centoottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza della gravissima situazione in cui versano le popolazioni di alcuni Paesi dell'Africa Occidentale e, in particolare, della Sierra Leone e della Liberia, che necessitano di assistenza di carattere sanitario a causa della diffusione del virus Ebola.
2. Per consentire la partecipazione della Croce Rossa Italiana alle attivita' umanitarie in campo sanitario promosse dalla Federazione Internazionale delle Societa' di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nei territori interessati, entro i limiti e con le modalita' specificati nella nota della Croce Rossa Italiana del 4 novembre 2014 richiamata in premessa, e' autorizzata, entro il limite temporale di cui al comma 1, l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 alla componente volontaristica della Croce Rossa Italiana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
3. La Croce Rossa Italiana, provvede, anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, alla gestione dei procedimenti amministrativi ed al rimborso degli oneri conseguenti all'applicazione dei predetti benefici, ai sensi di quanto previsto dalla citata normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall'Ordinanza del Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana n. 540 del 4 novembre 2010 richiamata in premessa.
4. Per l'attuazione delle attivita' da porre in essere per l'attuazione della presente delibera, si provvede a valere sulle disponibilita' all'uopo destinate nel bilancio della Croce Rossa Italiana, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2014
Il Presidente: Renzi