4 agosto 2014

Decreto del Capo Dipartimento del 4 agosto 2014: ripartizione delle risorse previste dall'articolo 11 del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 per l'annualità 2013

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2014

Decreto del Capo Dipartimento del 4 agosto 2014: Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - annualità 2013

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione Civile

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a
carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista l'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171, che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 1 comma 3, che rimanda l'individuazione delle procedure, della modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza, all'adozione di decreti del Capo del Dipartimento;
Ritenuto necessario ripartire tra le regioni i fondi disponibili per l'annualita' 2013 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
Tenuto conto che le modalita' di ripartizione dei finanziamenti per l'annualita' 2013 sono stabilite dalla richiamata ordinanza del Capo
dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171;

Decreta:

Art. 1

La ripartizione delle risorse, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, tra le Regioni per l'annualita' 2013, determinata sulla base dei criteri riportati nell'Allegato 2 dell'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171, e' indicata nella tabella 1 di seguito riportata, per le voci di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) e lettere b) + c). La quota del fondo relativa alle province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro 927.724,51, e' acquisita al bilancio dello Stato come previsto dal comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza citata in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Tabella 1: Ripartizione del Fondo tra le Regioni per l'annualita' 2013

  N. comuni (*)                 Finanziamento (€) lettera a) Finanziamento (€) lettera b)+c) Regione        Abruzzo                  276  1.153.233,00  12.253.100,60  Basilicata  117    710.681,63    7.550.992,33  Calabria  402  2.274.773,62  24.169.469,75  Campania                                     426  2.207.914,25  23.459.088,93  Emilia-Romagna                           283  985.281,61  10.468.617,08  Friuli Venezia-Giulia  202  562.732,41    5.979.031,90  Lazio  299  984.207,63  10.457.206,07  Liguria  111  170.285,30  1.809.281,31  Lombardia  202  183.329,60  1.947.877,03  Marche  239  739.066,71  7.852.583,75  Molise  134  814.487,46  8.653.929,27  Piemonte  141  127.667,84  1.356.470,84  Puglia   84  709.435,51  7.537.752,32  Sicilia  282  2.233.201,27  23.727.763,52  Toscana  247  658.532,03  6.996.902,77  Umbria  92  757.504,17  8.048.481,86  Veneto  335  647.861,69  6.883.530,43  Totale    15.920.195,73  169.152.079,76

 
(*) i comuni sono riportati nell'allegato 7 dell'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171

 

Art. 2

1. Nell'ambito del finanziamento complessivo di cui all'art. 2 comma 1, lettere b) e c) dell'ordinanza sopra citata, le Regioni individuano la somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 2, e ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3

1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene effettuato con
procedure informatizzate che prevedono: 
a) la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui al comma 7 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3907/10, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al comma 1 dell'art. 5 della medesima ordinanza e delle analisi della
Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18 dell'ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171;
b) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorita' di edifici pubblici strategici ricadenti nel loro territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2 commi 2 e 3 dell'ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171 e la descrizione delle caratteristiche dell'immobile presenti nelle schede di verifica sismica e, in particolare, dell'indice di rischio sismico;
c) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorita' di edifici privati ricadenti nel loro territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2 commi 4 e 5 dell'ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171 e la descrizione delle caratteristiche previste nel modello di richiesta di contributo di cui all'allegato 4 all'ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171, con calcolo automatico del punteggio e del contributo massimo concedibile;
d) la trasmissione dalle Regioni al Dipartimento della protezione civile dei resoconti annuali delle attivita' secondo i modelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto;
e) uno strumento di supporto per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008.
2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di cui al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171, relativi agli studi di microzonazione sismica e all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), saranno predisposti dalla Commissiome Tecnica
di cui al comma 7 dell'art. 5 della citata ordinanza n. 3907 del 13 novembre 2010.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2014

Il Capo del Dipartimento: Gabrielli

Registrato alla Corte dei Conti il 18 settembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg.ne - Prev. n. 258