8 agosto 2019

Circolare del Capo Dipartimento dell’8 agosto 2019

Riconoscimento dei benefici normativi previsti dall’articolo 39 del D.Lgs 1/2018. Modalità attuative per il credito d’imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Comunicazione codice tributo “6898” Agenzia delle Entrate

Nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2019 è stato pubblicato il Decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato di concerto  con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  nel quale sono stabiliti le condizioni, i termini e  le  modalità  di  applicazione delle disposizioni dell’articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e le regole per il versamento periodico, da  parte  del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai sensi del predetto articolo 38.

Con nota n. DPC/VOL/4295 del 25/01/2019, il Dipartimento ha fornito le disposizioni necessarie affinché i datori di lavoro, nel caso lo ritengano opportuno, possano accedere alla richiesta di rimborso degli oneri derivanti dalla partecipazione, come Volontario, di uno o più dipendenti ad attività di protezione civile scaricando il modello All. 1 e compilandolo in ogni sua parte.

Il suddetto modello è utilizzabile sia se l’istruttoria venga espletata dal Dipartimento sia dalle Direzioni Regionali di Protezione Civile e Provincie Autonome e potrà essere reperito dai siti istituzionali di riferimento; ai suddetti enti è lasciata la facoltà di predisporre modulistica propria, anche su supporto informatico, relativamente alle attività per le quali provvedono alle istruttorie, avendo cura di assicurare che siano comunque presenti tutte le informazioni necessarie per il rimborso.

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto con nota n. 179031 del 5 giugno 2019 alla trasmissione della Risoluzione n. 55/E del 5 giugno 2019 indicante l’istituzione del codice tributo “6898” denominato “Credito d’imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile – art. 38 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189”, necessario, per identificare univocamente l’utilizzo in compensazione delle somme riconosciute come credito d’imposta, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite la compilazione del modello F24.

Il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia stessa, indicando il codice tributo “6898” in corrispondenza degli importi a credito compensati, pena il mancato riconoscimento dell'operazione di versamento.

Il datore di lavoro potrà presentare il modello F24 in compensazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello di invio della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del Dipartimento o delle Direzioni Regionali di Protezione Civile e delle Province Autonome che hanno predisposto l’istruttoria della stessa.

I crediti d’imposta riconosciuti e i relativi utilizzi saranno consultabili attraverso il “cassetto fiscale” del contribuente, nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Si ribadisce che è facoltà del datore di lavoro del Volontario la scelta di fruire del rimborso mediante accredito su conto corrente postale o bancario ovvero mediante credito d’imposta e deve avvenire al momento della richiesta del rimborso stesso; una volta optato per una delle modalità previste, questa non potrà più essere modificata, quindi, la scelta fatta per la specifica richiesta di rimborso è irreversibile.

Il Dipartimento, le Direzioni Regionali di Protezione Civile e le Provincie Autonome ristoreranno l’Agenzia dei crediti d’imposta autorizzati in forma cumulativa, secondo la tempistica prevista dall’articolo 5 del DPCM del 26 ottobre 2018. Con successiva comunicazione il Dipartimento avrà cura di fornire ai suddetti organi competenti le indicazioni necessarie per prendere contatti con l’Agenzia delle Entrate, per la definizione delle modalità operative, degli aspetti tecnici ed informatici.

Relativamente alle istanze di rimborso e alla loro istruttoria, si ritiene opportuno precisare che il datore di lavoro dovrà indirizzare la richiesta di rimborso all’Autorità di Protezione Civile che ha disposto la comunicazione di attivazione.

Per ogni altro aspetto tecnico, documentazione e modulistica si rimanda a quanto già riportato nella nota n. DPC/VOL/4295 del 25 gennaio 2019, ribadendo che il datore di lavoro, pubblico o privato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 40, comma 3, del D.lgs. 1/2018 può presentare la domanda di rimborso entro 2 (due) anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività,

Il Servizio Volontariato dell’Ufficio Volontariato e risorse del servizio nazionale dello scrivente Dipartimento rimane a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento.

 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

          Agostino Miozzo