Contributions for meteo-hydro events of October 2018

          

Nei mesi di ottobre e novembre 2018  l’Italia è stata colpita da fenomeni meteorologici particolarmente avversi che hanno determinato gravi danni in alcune Regioni e Province autonome. Per questo motivo, con delibera del Consiglio dei ministri, l’8 novembre 2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza per le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e le provincie Autonome di Trento e Bolzano.

Il 15 novembre 2018 il Capo Dipartimento della protezione civile ha firmato l’ordinanza n. 558 che prevede - per la prima volta dall’entrata in vigore del nuovo Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1/2018) - l’avvio di misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale delle comunità colpite dagli eventi calamitosi. Con questo stesso obiettivo, sono stati inoltre adottati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 che assegnano e disciplinano l’utilizzo di nuove risorse finanziarie.

Per supportare il lavoro delle Amministrazioni interessate da questi eventi, pubblichiamo le risposte alle richieste di chiarimenti più frequenti che arrivano al Dipartimento in relazione ai provvedimenti adottati.

 

L’articolo 4, comma 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento n.558 del 15 novembre 2018 prevede la possibilità per i Commissari delegati e i soggetti attuatori di avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si ritiene che questi presupposti possono rinvenirsi nell’urgenza di porre in essere gli interventi di cui alla medesima ordinanza n. 558 che, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 7, sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.  

In linea generale, non è possibile richiedere un contributo per un immobile non dichiarato presso la camera di commercio, ad eccezione dei casi previsti dalla circolare ministeriale n.3202/C del 22 gennaio 1990. La circolare non prevede, tra l’altro, l’obbligo di dichiarare - al Registro delle imprese - i depositi/magazzini privi di personale stabile, utilizzabili esclusivamente per il magazzinaggio delle merci dell'impresa.

No. La detrazione non è possibile trattandosi di fondi pubblici.

Le economie derivanti dall’attuazione degli interventi possono essere utilizzate per la realizzazione di interventi che hanno le stesse finalità, previa rimodulazione del Piano e approvazione da parte del Dipartimento della protezione civile.

La marca da bollo deve essere apposta. La normativa emergenziale non deroga la legge sul bollo.

La disciplina emergenziale non deroga alla giurisdizione che è posta in capo al giudice territorialmente competente. Si ritiene che l’Avvocatura regionale possa essere investita della questione se l’impugnativa riguarda l’atto di concessione del contributo. Qualora essa riguardi anche l’ordinanza come atto presupposto, dovrà essere investita della questione l’Avvocatura generale dello Stato.

In analogia al termine previsto per i contratti di appalto si è stabilito il 30 settembre come termine per l’adozione dei decreti di concessione dei contributi ai privati e alle attività economiche e produttive. Ciò è necessario al fine di avere i dati per l’eventuale rimodulazione delle risorse non utilizzate.

Si, è possibile.

Le società o associazioni senza fine di lucro sono da considerare privati e quindi è possibile ammetterli a contributo solo qualora la sede sia un immobile ad uso abitativo. 

  • Fondazione, ente no profit riconosciuto con decreto regionale, avente partita IVA ma non iscrizione alla Camera di commercio: non rileva l’iscrizione alla Camera di Commercio ma il documentabile svolgimento dell’attività economica e produttiva.  
  • Scuola Sci, che è Associazione iscritta ad apposito albo professionale, avente partita IVA ma non iscrizione alla Camera di commercio: non rileva l’iscrizione alla Camera di Commercio ma il documentabile svolgimento dell’attività economica e produttiva.  
  • Ente religioso iscritto alla Camera di commercio, ma per lo specifico immobile danneggiato, essendo una “Casa di preghiera” non è stata inserita come unità locale: occorre verificare se l’immobile danneggiato è sede dell’attività economica e produttiva.
  • Club Alpino Italiano (per danni a rifugi) Se presso i rifugi si svolge attività turistico-alberghiera (pernottamento e/o ristorazione) il caso rientra tra le attività economico-produttive.

 

Il DPCM del 27 febbraio 2019 prevede il finanziamento per danni relativi a strutture, opere e impianti e non solo a immobili. Previa valutazione caso per caso rimessa alle Regioni, si ritiene che possono rientrare nell’articolo 4, comma 2, lettera c) del DPCM del 27 febbraio 2019.

In casi come quello prospettato, non si tratta di sede o di unità locale ma di strutture, opere ed impianti ammissibili ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c) del DPCM del 27 febbraio 2019, previa valutazione caso per caso rimessa alle Regioni sulla base di quanto espressamente previsto nei relativi contratti di concessione.

Generalmente tali danni sono posti dai  contratti di concessione a carico del concessionario, quindi non sono ammissibili. 

Per impianti si intendono le seguenti categorie:

  • impianti riconducibili alla categoria degli immobili secondo la nozione dell’art. 812  c.c. (es.: impianto di produzione di energia elettrica, inteso come complesso edilizio, e comunque incorporato al suolo), il cui contributo, se ammissibile, è pari al 50%;
  • impianti generici, in attuazione dell’art. 2424 del codice civile non legati alla tipica attività della società, ad esempio riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme, che rientrano nei lavori ammessi a contributo per la riparazione dei danni subiti all’immobile sede dell’attività di impresa, nella misura del 50%;
  • impianti specifici, ammissibili a contributo nella misura dell’80%, legati alle tipiche attività produttive dell’azienda.

Si precisa che per essere finanziabili deve trattarsi di impianti di cui all’articolo 3, comma 18 della legge n. 350/2003, richiamata dal DPCM del 27 febbraio 2019, ovvero di impianti che costituiscono investimenti e sono ad utilizzo pluriennale.

Non è possibile rivedere i termini in quanto l’esigenza di utilizzare le risorse deriva dalla norma primaria. Inoltre, il termine è fissato ai fini dell’eventuale rimodulazione del riparto delle risorse non utilizzate.

Per quanto attiene alle prime misure di cui alla OCDPC 558/2018, considerato l’importo massimo concedibile di euro 20.000, si rinvia a quanto già rappresentato nella circolare dipartimentale del 1° dicembre 2018 in ordine al regime de minimis.  Per quanto attiene ai contributi di cui al DPCM 27 febbraio 2019, si rende necessario che ciascuna Regione avvii la procedura di comunicazione in esenzione della misura di cui al reg. UE n. 651/2014. E’ inoltre possibile predisporre un unico bando per entrambe le citate misure attivando, quindi, unicamente la procedura della comunicazione in esenzione.

No. Per le fattispecie di cui al separato finanziamento verranno adottate ulteriori disposizioni.

Non è prevista la presentazione di alcuna perizia.

Per quanto attiene alle autovetture, non immatricolate o usate, presenti all’interno di concessionarie, o quelle ricoverate presso le officine, si deve tener conto della relativa proprietà. Pertanto, si ritengono ammissibili a contributo unicamente quelle per le quali sia dimostrata la proprietà in capo all’impresa interessata e che siano strettamente funzionali all’esercizio dell’attività economico-produttiva.

Si conferma che per gli interventi di tipo d) relativi alle annualità 2020 e 2021 verranno trasferite le risorse finanziarie stanziate dall’art. 1, comma 1028 della legge n. 145/2018 e dall’art. 24-quater come ripartite per ciascuna annualità dai ddPCM del 27 febbraio 2019 e 4aprile 2019, con le procedure ivi previste.

No.

Non è fissato un importo di spesa minimo. A rendiconto in via generale occorre presentare le spese relative al ripristino dell’intero danno, sul quale è stato calcolato il contributo spettante. Nel caso di specie deve essere quindi prodotta anche la documentazione delle spese sostenute con il rimborso assicurativo nonché quella relativa ai premi assicurativi pagati negli ultimi cinque anni.

Si qualora l’intervento del soggetto privato realizzato sul proprio terreno sia effettuato su una struttura pertinenziale all’immobile.

 

Sì. Si ritiene che le strutture possono essere ammesse a contributo ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c) del DPCM del 27.2.2019, previa valutazione caso per caso rimessa alle Regioni sulla base di quanto espressamente previsto nei relativi contratti di concessione. Le Regioni e Province autonome potranno utilizzare il Mod C3 adattato al caso specifico o predisporne un altro.

Deve essere valutato importo delle spese comprensivo dell’IVA.