Procedura del Soggetto attuatore del 21 settembre 2016: gestione delle attività sulla messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili
Procedure per la gestione delle attività inerenti alla messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili
Premessa
Le attività concernenti la salvaguardia dei beni culturali sono attuate secondo le disposizioni del “Soggetto Attuatore per i beni culturali”, arch. Antonia Pasqua Recchia, nominato con OCDPC n. 393/2016 (Art 5 comma 2). Conformemente alla Direttiva MIBACT del 23 aprile 2015 le disposizioni si attuano anche attraverso la Unità di Crisi e Coordinamento Nazionale (UCCN) del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo (MIBACT) e, a livello regionale, per il tramite delle Unità di Crisi Coordinamento Regionale (UCCR) che fanno capo ai Segretariati regionali del MIBACT.
L’evoluzione dell’azione emergenziale ha reso necessario sia il rafforzamento operativo delle strutture territoriali che, contestualmente, il ruolo di coordinamento, monitoraggio e supporto delle strutture centralizzate.
A tal fine i Segretariati regionali-UCCR garantiscono la presenza di proprie Unità di personale nei “Centri di coordinamento regionale” attivati nelle quattro Regioni coinvolte dal sisma (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria), con l’importante ruolo di raccordo tra le predette UCCR del MiBACT e i medesimi Centri di Coordinamento regionali.
A livello centrale, la struttura di riferimento è individuata nella “Funzione Beni Culturali” attivata presso la Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), istituita con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 2749 del 12 settembre 2016 con il ruolo di monitoraggio e supporto delle attività poste in essere nei Centri di coordinamento regionale, nonché di più generale coordinamento.
La Funzione Beni Culturali è costituita da almeno un referente del Dipartimento della Protezione Civile e un referente del MIBACT. Possono integrare la Funzione Beni Culturali anche le unità del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale appositamente distaccate nel territorio.
Ambito di applicazione
1. Per gli interventi che coinvolgono beni vincolati o di interesse culturale e che siano finalizzati alla pubblica incolumità, al ripristino di servizi essenziali o alla fruibilità viaria si applicano le “Procedure per la messa in sicurezza temporanea post-sismica” di cui alla nota UC/TERAG16/0047429 del 15 settembre 2016.
2. Per tutti gli altri interventi che coinvolgono beni vincolati o di interesse culturale si applicano le procedure riportate nel presente documento.
1. SOPRALLUOGHI PER IL RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO AL PATRIMONIO CULTURALE (1°LIVELLO)
a. Le UCCR-MIBAC conducono sopralluoghi per il rilievo speditivo del danno (di 1° livello) sull’intero territorio interessato dal sisma attraverso squadre composte da funzionari MIBACT che compilano le apposite schede. Tale attività è in via di completamento, sulla base sia delle segnalazioni ricevute che di riscontri diretti.
2. SOPRALLUOGHI PER IL RILIEVO DEL DANNO AL PATRIMONIO CULTURALE (2°LIVELLO)
a. Le UCCR-MIBAC definiscono le priorità da seguire nella programmazione dei sopralluoghi per il rilievo del danno di 2° livello, anche in base agli esiti dei sopralluoghi speditivi (di 1° livello) e previa verifica di eventuale sequestro del bene da parte dell’Autorità Giudiziaria per il tramite del Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio culturale (CCTPC). Qualora tale verifica dia esito positivo tutti i rilievi sono subordinati al Nulla Osta dell’Autorità Giudiziaria richiesto per il tramite del suddetto Comando.
b. Le UCCR-MIBAC definiscono il programma settimanale (dal Lunedì alla Domenica) dei sopralluoghi per il rilievo del danno ai beni culturali, da predisporre in base delle disponibilità dei tecnici MIBACT, tenendo conto della contiguità territoriale dei beni al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse.
c. Le suddette squadre sono integrate con strutturisti esperti, resi disponibili per il tramite della Di.Coma.C. – Funzione Beni Culturali, previa richiesta effettuata dalla UCCR-MIBAC il mercoledì della settimana precedente, attraverso il modulo in allegato 1, con la specifica dei comuni in cui si andrà a operare, così da consentire una corretta gestione del personale e la pianificazione delle risorse disponibili. Entro il venerdì della stessa settimana la Di.Coma.C.- Funzione beni culturali comunica alle UCCR-MIBAC i nominativi degli esperti strutturisti che compongono ciascuna squadra.
d. Per i sopralluoghi in zona rossa o nei casi di grave danneggiamento del bene immobile su cui si deve effettuare il rilievo (gravità desumibile dalla scheda di rilievo di 1° livello) la squadra è integrata da una unità dei VVFF per garantire la praticabilità, previa richiesta al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio, per il tramite del Centro di coordinamento regionale.
e. La scheda di rilievo del danno di 2° livello viene compilata anche in caso di interventi urgenti su beni immobili (presidi, smontaggi controllati…), compatibilmente con le condizioni di accessibilità e con l’urgenza dell’intervento.
f. Le squadre così integrate si organizzano in sede di Centro di coordinamento regionale. Pertanto ogni lunedì i componenti delle squadre si incontrano presso il Centro di coordinamento regionale, sotto il coordinamento dell’UCCR-MIBAC, per definire ed approfondire congiuntamente tutti gli aspetti operativi (orari, punti di incontro, accessibilità, distribuzione delle schede preferibilmente già precompilate nella sezione anagrafica, riferimenti sul posto, …) relativi ai rilievi programmati per la settimana; le squadre effettuano i sopralluoghi sul territorio e compilano le schede di rilievo del danno di 2° livello (per chiese e palazzi).
g. Sia per le chiese che per i palazzi non si compila la sezione relativa ai costi. Per le chiese viene compilata da parte degli strutturisti la sezione relativa all’agibilità che viene da essi sottoscritta. La stessa sezione non va compilata per i palazzi, la cui agibilità viene definita con sopralluogo separato utilizzando la scheda AeDES sempre sottoscritta dagli strutturisti.
h. I componenti MIBACT delle squadre consegnano quotidianamente le schede alle UCCR-MIBAC, che a loro volta provvedono a verificarne la completezza, scansionarle, archiviarle, come previsto dalla Direttiva del 23 aprile 2015, e a inserirle nella piattaforma Community-MIBAC, alla quale verrà garantito l’accesso anche alla Di.Coma.C.– Funzione beni culturali e al Centro di coordinamento regionale.
i. Le UCCR-MIBAC inviano giornalmente al Soggetto Attuatore e all’UCCN-MiBAC il report di monitoraggio delle attività completo degli esiti del rilievo, secondo lo schema di cui all’allegato 2. Contestualmente, utilizzando lo schema di cui all’allegato 3, inviano al Centro di coordinamento regionale e alla Di.Coma.C.– Funzione beni culturali, il report contenente i soli esiti di agibilità, per i conseguenti provvedimenti urgenti da adottarsi (per pubblica incolumità, ripristino di servizi essenziali, fruibilità viaria).
j. Il Centro di coordinamento regionale trasmette gli esiti di agibilità alle autorità interessate per il seguito di competenza e si attiva per l’attuazione dei provvedimenti urgenti segnalati.
k. Le UCCR-MIBAC provvedono a formulare nel più breve tempo possibile, per il tramite di un apposito gruppo di lavoro, la stima dei costi relativi alle opere di messa in sicurezza e dell’intervento di consolidamento/restauro o ricostruzione. A tal fine il Soggetto attuatore avvia immediatamente un gruppo di lavoro unificato per l’affinamento della metodologia di individuazione dei costi parametrici unitaria per le quattro regioni, basandosi sulle banche dati di preventivo e di consuntivo dei costi sostenuti per interventi analoghi, e sulle tipologie di danno riscontrate nelle schede di 1° livello e, per quanto possibile tenuto conto dell’urgenza di pervenire ad un dato complessivo, sulle tipologie di danno riscontrate nelle schede di 1° livello.
l. Le UCCR-MIBAC aggiornano le schede di rilievo del danno di 2° livello inserendo i dati relativi ai costi a completamento delle sezioni previste e reinseriscono le schede aggiornate nella piattaforma Community-MIBAC.
3. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU BENI MOBILI ED IMMOBILI (qualora non ricorrano le finalità di pubblica incolumità, ripristino di servizi essenziali o fruibilità viaria)
a. Le UCCR-MIBAC definiscono le priorità degli interventi sul patrimonio culturale presente nel territorio di propria competenza, suddivisi tra interventi su beni mobili (spostamento in luogo sicuro o protezione in situ) e interventi sugli immobili. Tali priorità sono trasmesse al Soggetto Attuatore per i beni culturali e all’UCCN-MiBAC.
b. Per i beni immobili, l’ordine di priorità è connesso con il rischio di perdita del bene stesso; nel caso in cui al loro interno sia presente anche patrimonio culturale mobile da mettere in sicurezza, va specificatamente segnalato nel campo note del report di monitoraggio.
c. Per i beni mobili, l’ordine delle priorità è definito in base al rischio di aggravamento di danni .
d. Il Soggetto Attuatore per i beni culturali, sulla base degli elenchi di priorità trasmessi dalle UCCR- MIBAC, definisce un ordine di priorità complessivo e si coordina con il Soggetto Attuatore dei VVF, al fine di individuare gli interventi che potranno essere realizzati dai VVF, in funzione delle risorse allo scopo destinate, e quelli per i quali il Soggetto Attuatore dei beni culturali per il tramite dei Segretariati Regionali –UCCR provvede ricorrendo ad altre strutture operative ovvero con ditte private.
e. Il Soggetto Attuatore per i beni culturali trasmette alle UCCR-MIBAC l’elenco di priorità complessivo con l’indicazione della struttura da impiegare per la realizzazione di ciascun intervento.
f. In sede di Centro di coordinamento regionale, le UCCR-MIBAC procedono alla progettazione degli interventi, con il supporto dei VVF o dei centri di competenza, e alla successiva attuazione degli stessi con i soggetti individuati.
g. Per la messa in sicurezza dei beni mobili, le UCCR-MIBAC provvedono a pianificare gli interventi, valutando le eventuali attrezzature nonché i mezzi di trasporto e le professionalità MIBACT necessari per la rimozione dei beni e ad attuarli, se necessario, con il supporto dei VVF da richiedere al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio, per il tramite del Centro di coordinamento regionale.
h. Nei casi in cui si ritenga necessario il supporto di personale e mezzi di trasporto per i beni mobili ricorrendo ad associazioni di volontariato di protezione civile specializzate, l’UCCR-MIBAC ne inoltra richiesta alla Di.Coma.C., che si attiva in tal senso nell’ambito delle organizzazioni di rilievo nazionale qualificate, ovvero, in coordinamento con le direzioni di protezione civile delle Regioni interessate, delle organizzazioni regionali riconosciute.
i. Negli interventi che prevedono la rimozione dei beni mobili, Il CCTPC, presente presso i Centri di coordinamento regionali, si attiva a supporto del MIBACT per le attività di competenza previste nella Direttiva del 23 aprile 2015.
j. Tutti gli interventi saranno attuati previa verifica che l’immobile su cui si interviene non sia sottoposto a sequestro giudiziario. In quest’ultimo caso occorre ottenere il Nulla Osta dell’Autorità Giudiziaria per il tramite del CCTPC.
k. Nel caso di interventi su beni mobili particolarmente vulnerabili, il personale delle UCCR potrà essere integrato con personale degli Istituti centrali MiBACT che saranno attivati direttamente dall’ UCCN-MiBAC.