13 novembre 2010

Opcm n. 3907 del 13 novembre 2010 - Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 dell'1 dicembre 2010 - Supplemento ordinario n. 262 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e , in particolare,
l'articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'articolo 13 che, per l'attuazione del citato articolo 11, nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di
cui uno con funzioni di Presidente, che definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico entro trenta giorni dalla nomina;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione;

VISTO il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta Commissione, che individua come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, che, al comma
3 dell'articolo 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

VISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provvede, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;

VISTO il decreto 14 gennaio 2008 del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;

VISTI gli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;

RITENUTO necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2010;

DISPONE

ART. 1

  1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
  3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

ART. 2
 

  1. La somma disponibile per l'anno 2010 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'articolo 16:
    1. indagini di microzonazione sismica;
    2. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
    3. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
    4. altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata.
  2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo “ag” di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di “ag” e i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S•ag maggiore di 0,125g.
  3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza, e che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.
  4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del
    decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due
    terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.
  5. Le Regioni possono, in via sperimentale per l'annualità 2010, attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, fino ad una percentuale massima del 40% del finanziamento complessivo determinato all'articolo 16, con le modalita' di cui agli articoli 12, 13 e 14.
  6. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione
    dei contributi di cui alla presente ordinanza, gli enti locali interessati possono utilizzare fino all' 1% della quota assegnata.

ART. 3

  1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.
  2. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
  3. Le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, sentiti i comuni interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza. 
  4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

ART. 4

  1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture pubbliche o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati elementi di priorità la posizione dell'edificio in prospicienza di una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure l'appartenenza all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.
  2. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

ART. 5

  1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 è destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008.
  2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 50% del costo degli studi di microzonazione.
  3. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica negli strumenti urbanistici vigenti.
  4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:
    1. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
    2. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
    3. rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).
  5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso “I” ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14.01.2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.
  6. Gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” costituiscono il documento tecnico di riferimento. Gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica sono definiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 7 al fine di rendere i risultati omogenei e interoperabili.
  7. Al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi di cui al presente articolo, in attuazione degli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, è istituita una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da: 
    1. tre rappresentanti delle Regioni, di cui due designati dalla Conferenza Unificata ed uno scelto di volta in volta in funzione delle zone interessate dallo studio;
    2. tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    3. un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Unione delle Province Italiane, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei Geologi e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
  8. La Commissione, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è presieduta dal Direttore dell'Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico, che ne dispone la convocazione e si serve di una unità di personale come supporto tecnico per la formazione e gestione delle banche dati e delle cartografie individuata nell'ambito di una rimodulazione della convenzione tra C.N.R. e Dipartimento della protezione civile - progetto Urbisit - work package 4, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
  9. La Commissione, di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843, cessa la propria attività a decorrere dalla data di emanazione della presente ordinanza.

ART. 6

  1. 1. Le Regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli Enti locali, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
  2. Le Regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3 dell'articolo 5.
  3. Gli Enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.
  4. Le Regioni informano la Commissione tecnica di cui all'articolo 4, comma 6, sull'avanzamento degli studi.
  5. Le Regioni certificano, entro sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica, che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle Regioni e dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, nonché le ulteriori clausole contrattuali, e ne danno comunicazione alla Commissione tecnica.
  6. La Commissione tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi comunicati e certificati dalle Regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.
  7. Le Regioni, sentita la Commissione tecnica, approvano in maniera definitiva gli studi effettuati redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.

ART. 7

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 18.000 euro si applica anche alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 2.

Popolazione Contributo

Ab < 2.500 6.000,00 €
2.500 < ab. < 5.000 8.000,00 €
5.000 < ab. < 10.000 10.000,00 €
10.000 < ab. < 25.000 12.000,00 €
25.000 < ab. < 50.000 14.000,00 €
50.000 < ab. < 100.000 16.000,00 €
100.000 < ab. 18.000,00 €

Tab. 1

ART. 8

  1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali, è determinato nella seguente misura massima:
    1. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
    2. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
    3. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

ART. 9
 

  1. 1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come “riparazioni o interventi locali” nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.
  2. Ricadono,tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:
    1. volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
    2. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari.
  3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.
  4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.
  5. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.
  6. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute nell'articolo 11 comma 1.

ART.10

  1. La selezione degli interventi è affidata alle Regioni, secondo i programmi di cui all'art.3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le Regioni assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite.
  2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con aSLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con aSLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:
    • 100% del costo convenzionale se a < 0,2;
    • 0% del costo convenzionale se a > 0,8 ;
    • [(380 - 400 a)/3] % del costo convenzionale se 0,2 < a < 0,8

      Dove per a si intende aSLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra aSLD ed aSLV nel caso di opere strategiche.

  3. I valori di a devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal DM 14.01.2008 ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

ART. 11

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, sub b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984 a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.
  2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.

ART. 12

  1. 1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari
  2. dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio e' stabilito nella seguente misura
  3. massima e deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:
  4. a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unita' abitativa e 10.000 euro per altre unita' immobiliari;
  5. b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unita' abitativa e 15.000 euro per altre unita' immobiliari;
  6. c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unita' abitativa e 20.000 euro per altre unita' immobiliari.

ART. 13

  1. 1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.
  2. Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.
  3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

ART. 14

  1. 1. La ripartizione dei contributi di cui all'articolo 12 fra le Regioni si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.
  2. Le Regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i Comuni su cui attivare i contributi di cui all'articolo 12, d'intesa con i Comuni interessati.
  3. I Comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.
  4. Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alle Regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorità tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.
  5. A tal fine i Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell' Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale del Comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio.
  6. La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro i successivi sessanta giorni: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli Uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo.
  7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  8. Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione; Il completamento dei lavori è certificato dal Direttore dei Lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9.
  9. In allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei contributi.

ART. 15

  1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate entro dodici mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le Regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati.

ART. 16

  1. Per l'annualità 2010 si provvede utilizzando le risorse - pari a 42,504 milioni di euro - di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione:
    • articolo 2, comma 1, lettera a): 4 milioni di euro;
    • articolo 2, comma 1, lettere b) e c): 34 milioni di euro;
    • articolo 2, comma 1, lettera d): 4 milioni di euro;
    • per l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza: 0,504 milioni di euro.
  2. 2. Il Dipartimento della protezione civile, l'ANCI e le Regioni definiscono entro 60 giorni dall'emanazione della presente ordinanza gli strumenti informatici di gestione della stessa.

Roma, 13 novembre 2010

Il Presidente: Berlusconi