25 febbraio 2022

Ocdpc n. 867 del 25 febbraio 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile nel territorio dei comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 marzo 2022

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019, con stanziamento di risorse pari a euro 2.100.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 3 settembre 2020, con la quale lo stanziamento di risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020 è stato integrato di euro 260.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con la quale lo stato di emergenza dichiarato nel territorio dei comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019 è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019”;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno n. 163 del 15 marzo 2004 “Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori, ai sensi dell’art. 25 commi 7, 8, 9, della legge 28.12.2001, n. 448” che, tra l’altro, ha disposto il finanziamento di un intervento denominato “Lavori urgenti di sistemazione e riqualificazione ambientale della costa in località Acquacalda a protezione dell’abitato e della strada litoranea”;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DDS/DEC/2008/0913 del 27 novembre 2008 “programma di interventi a tutela dell’ambiente e della difesa del suolo nella regione Siciliana” che, tra l’altro, ha disposto il finanziamento dell’intervento denominato “Sistemazione e riqualificazione costa località Acquacalda”;

CONSIDERATO che il Commissario delegato nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020, d’intesa con il Sindaco del Comune di Lipari, in considerazione degli effetti delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019 anche nella località Acquacalda del Comune di Lipari, ha evidenziato la necessità di procedere contestualmente e in forma coordinata alla realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della viabilità e al completamento delle opere di protezione dell’abitato, ottimizzando l’impiego sia delle risorse rese disponibili per fronteggiare l’emergenza di che trattasi sia quelle residue dei finanziamenti ministeriali sopra indicati;

VISTO il Piano degli interventi trasmesso con nota prot. n. 58359/DRPC SICILIA in data 29 ottobre 2020 dal Commissario delegato al Dipartimento della protezione civile ai fini dell’approvazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza n. 657 del 28 marzo 2020, che prevede la realizzazione dell’intervento “Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della località Acquacalda a Lipari (1° e 2° Lotto)”, di importo pari a euro 4.610.000, finanziato: per euro 1.810.000, con risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1; per euro 1.000.000, con risorse stanziate con decreto del Ministro dell’interno n. 163 del 15 marzo 2004; per euro 1.800.000, con risorse stanziate con decreto n. DDS/DEC/2008/0913 del 27 novembre 2008 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

CONSIDERATO che il Capo del Dipartimento della protezione civile, con nota prot. n. 63147 del 1° dicembre 2020, ha approvato il piano degli interventi rimodulato predisposto dal Commissario delegato, con contestuale approvazione dell’intervento, ivi contenuto, “Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della località Acquacalda a Lipari (1° e 2° Lotto)”, di importo pari a euro 4.610.000, subordinata al trasferimento nella contabilità speciale n. 6203, aperta dal Commissario delegato ai sensi dell’art. 7, comma 2, dell’Ordinanza del Capo del dipartimento della potezione civile n. 657 del 28 marzo 2020 della somma di € 2.800.000,00, derivante dalle somme stanziate con i decreti ministeriali citati in precedenza;

VISTA la nota prot. 2080 del 12 gennaio 2021, con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso il proprio nulla osta al trasferimento sulla contabilità speciale di cui all’articolo 7, comma 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020, della somma di euro 1.800.00,00, derivante dallo stanziamento effettuato con decreto n. DDS/DEC/2008/0913 del 27 novembre 2008 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

CONSIDERATO che nella riunione svoltasi in data 21 settembre 2021 con il Commissario delegato, il Sindaco del Comune di Lipari, rappresentanti del Ministero dell’interno e del Dipartimento della protezione civile, è stata condivisa la necessità di provvedere al completamento dell’intervento ;“Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della località Acquacalda a Lipari (1° e 2° Lotto)”di cui al Piano di interventi approvato con nota prot. n. 63147 del 1° dicembre 2020 dal Capo del Dipartimento della protezione civile;

VISTE le note del Sindaco del Comune di Lipari prot. n. 28739 del 21.05.2020, ;prot. n. 14397 del 1 ottobre 2021 e prot. n.17006 del 24 novembre 2021, quest’ultima recante la rendicontazione del contributo assegnato in attuazione del decreto del Ministero dell’interno 15 marzo 2004, n. 63;

VISTA la nota prot. n. 156383 del 26 novembre 2021 del Ministero dell’interno che, nel riscontrare la nota prot. n. 17006 del Sindaco del Comune di Lipari, ha fornito il proprio assenso alla erogazione della somma di euro 762.000 al medesimo Sindaco, a seguito di reiscrizione della medesima somma in bilancio; previa richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze;

RAVVISATA la necessità di consentire il trasferimento sulla contabilità speciale di cui all’articolo 7, comma 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020 di euro 238.000, provenienti da trasferimenti da parte del Ministero dell’interno ed euro 1.800.000, provenienti da trasferimenti da parte del Ministero della transizione ecologica, già allocate sul bilancio del Comune di Lipari per complessivi euro 2.038.000, e di consentire altresì il trasferimento della quota residua pari a euro 762.000 delle risorse stanziate dal Ministero dell’interno, previa conclusione del procedimento di reiscrizione dei residui perenti;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

ACQUISITA l’intesa della Regione Siciliana;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART.1

  1. Al fine di garantire la realizzazione dell’ intervento denominato “Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della località Acquacalda a Lipari (1° e 2° Lotto)”, inserito nel Piano di cui all’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020, il Sindaco del Comune di Lipari, individuato quale Soggetto attuatore per la realizzazione di tali interventi dal Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1 della medesima ordinanza, è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale n. 6203, aperta ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della citata ordinanza, risorse finanziarie pari a 2.038.000 euro, come di seguito suddivise:

    a) 1.800.000 euro provenienti da risorse assegnate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del proprio decreto n. DDS/DEC/2008/0913 del 27 novembre 2008, recante “Programma di interventi a tutela dell’ambiente e della difesa del suolo nella regione Siciliana”, allocate sul capitolo n. 2805 del bilancio del Comune di Lipari;
    b)238.000 euro provenienti da risorse assegnate dal Ministero dell’interno ai sensi del proprio decreto n. 163 del 15 marzo 2004, recante “Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori, ai sensi dell’art. 25 commi 7, 8, 9, della legge 28.12.2001, n. 448”, allocate sul capitolo n. 2751 del bilancio del Comune di Lipari.
     

  2. Il Ministero dell’interno, al fine di consentire il completamento dell’intervento di cui al comma 1, è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’articolo 7, comma 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020, un’ulteriore quota di risorse finanziarie assegnate con il decreto ministeriale di cui al comma 1, lettera b), pari a 762.000 euro, previa reiscrizione della medesima somma sul pertinente capitolo di bilancio 7248 - piano gestionale 85, a seguito di prelevamento dall’apposito ‘fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  3. Il Commissario delegato, per le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Rimangono fermi gli obblighi di rendicontazione al Ministero dell’Interno da parte del comune di Lipari ai sensi dell’articolo 158 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio