Ocdpc n. 779 del 20 maggio 2021 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 27 maggio 2021
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1 settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, nonché n. 603 del 23 agosto 2019 n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, 626 del 7 gennaio 2020, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28 aprile 2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020 e n. 697 del 18 agosto 2020, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all’articolo 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori 180 giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;
VISTO il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che all’articolo 1 ha stabilito che lo stato d’emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all’articolo 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020, che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 è integrato di euro 345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il proseguimento dell’attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;
VISTO l’articolo 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 300 milioni di euro per l'anno 2021;
VISTA la nota del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione prot. n. CGRTS-109P del 4 gennaio 2021;
RITENUTO necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alla sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019;
ACQUISITE le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
ART. 1
(Ulteriori disposizioni in materia di assistenza alla popolazione)
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019, è inserita la seguente lettera:
“a-bis) A decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza, aver provveduto, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari che necessitano di interventi di immediata riparazione alla presentazione, entro il termine del 30 novembre 2020, della domanda di contributo per i danni lievi di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 189d el 17 ottobre 2016, indicando il numero MUDE dell’istanza depositata, ovvero di trovarsi in una delle ipotesi di impedimento previste dalla circolare del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 28612/2020 e dall’ordinanza del medesimo Commissario n. 111 del 23 dicembre 2020;”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della citata ordinanza n. 614/2019, le parole “al di fuori dell’ipotesi di cui alla lettera a) sono sostituite dalle seguenti: “al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e a-bis)”.
3 Dopo la lettera b) dell’articolo 1 della citata ordinanza n. 614 del 12 novembre 2019, è aggiunta la seguente lettera:
“b-bis) In alternativa a quanto previsto dalla precedente lettera b), di optare per l’eco bonus e sisma bonus di cui all’articolo 119, comma 4-ter del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 con contestuale rinuncia al contributo per la ricostruzione”.
4 In sede di prima applicazione le dichiarazioni di cui alle lettere a-bis e b-bis possono essere rese entro il 30 giugno 2021.
ART. 2
(Ulteriori disposizioni in materia di assegnazione di strutture temporanee d’emergenza)
1. Al fine di garantire l’economicità, l’efficacia e l’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione, e per facilitare il rientro alle normali condizioni di vita, i comuni interessati dagli eventi sismici di cui in premessa, nei cui territori sono ubicate le strutture di emergenza di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, soddisfatto il fabbisogno degli aventi diritto, possono assegnare tali strutture al soddisfacimento di altre esigenze non direttamente connesse agli eventi sismici, secondo modalità e criteri fissati dalla regione territorialmente competente, qualora l’assegnazione risulti economicamente più vantaggiosa della rimozione.
2. I comuni di cui al comma 1, soddisfatto il fabbisogno degli aventi diritto, possono assegnare le strutture ad uso abitativo di cui al comma 1 a soggetti beneficiari del contributo di autonoma sistemazione, in sostituzione di tale contributo, secondo criteri e modalità determinati dalla Regione territorialmente interessata.
3. Per l’assegnazione ai sensi del comma 1 delle strutture finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, i Comuni provvedono mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo criteri e modalità determinati dalla regione territorialmente interessata.
4. Si provvede alla revoca dell’assegnazione delle strutture attribuite ai sensi del comma 1 qualora, entro sei mesi dall’assegnazione stessa, l’assegnatario non abiti nella struttura, non vi espleti l’attività o sospenda l’abitazione o l’attività per più di sei mesi l’anno, in assenza di comprovate e sopravvenute esigenze ad esso non imputabili che non consentano di far fronte all’impegno assunto in sede di richiesta. I comuni ogni sei mesi comunicano alla regione le strutture di emergenza per le quali è stata disposta la revoca dell’assegnazione in forza della presente disposizione.
5. I soggetti assegnatari ai sensi del comma 1 sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento e, per quanto concerne le strutture destinate ad uso commerciale, un contributo parametrato alla media dei canoni per la locazione dei locali commerciali, desunta dai parametri dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) presso l’Agenzia delle Entrate, decurtata del 30 per cento.
6. I comuni interessati destinano le somme percepite a titolo di pagamento dei canoni di cui al comma 5 alla copertura delle spese di gestione e di manutenzione delle relative strutture, conformemente alle disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 624 del 19 dicembre 2019.
7. I comuni provvedono a comunicare l'elenco delle strutture assegnate ed i dati degli assegnatari alle Regioni territorialmente competenti, che ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2021
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio