26 aprile 2023

Ocdpc n. 988 del 26 aprile 2023 - Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire il superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Proroga della vigenza delle contabilità speciali intestate ai Soggetti responsabili di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 maggio 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTE la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, che all’articolo 1 ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 19 maggio 2022, n. 52;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del  24 luglio 2020, n. 689 del  30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell’11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021, n.772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021, n. 805  del 5 novembre 2021, n. 806 dell’8 novembre 2021, 808 del 12 novembre 2021, 816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31 dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 dell’1 marzo 2022, n. 879 del 25 marzo 2022, n. 884 del 31 marzo 2022, n. 887 del 15 aprile 2022, n. 888 del 16 aprile 2022, n. 890 del 26 aprile 2022, nn. 892 e 893 del 16 maggio 2022, n. 900 del 27 giugno 2022, n. 905 del 18 luglio 2022,  n. 914 del 16 agosto 2022, n. 918 del 12 settembre 2022, n. 931 n. 933 e n. 934 del 13 ottobre 2022, n. 936 del 20 ottobre 2022, n. 949 del 1 dicembre 2022, n. 953 del 16 dicembre 2022, n. 956 del 29 dicembre 2022 e n. 957 del 29 dicembre 2022;

RAVVISATA la necessità, al fine di consentire il completamento delle attività amministrativo-contabili poste in essere per il superamento del contesto emergenziale in rassegna, di disporre la proroga delle contabilità speciali intestate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022, ai soggetti responsasabili di cui al comma 1 del medesimo articolo;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1
(Prosecuzione delle attività già svolte dai Soggetti responsabili. Proroga della vigenza delle contabilità speciali)

  1. Al fine di consentire la conclusione delle attività di competenza finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, nonché delle relative procedure amministrativo-contabili, la vigenza delle contabilità speciali intestate ai Soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 1, comma 5, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 gennaio 2024.
  2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio