7 aprile 2023

Ocdpc n. 980 del 7 aprile 2023 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera l), e l’articolo 29, commi 1 e 3;

VISTA la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

 VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

 VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”

CONSIDERATO che la Repubblica italiana, nell’ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo Unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

CONSIDERATO che gli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell’esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile  e che la citata richiesta è stata successivamente integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l’evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso;

TENUTO CONTO dell’ingente numero di domande di assistenza veicolate tramite il Meccanismo unionale della protezione civile, anche da parte degli Stati membri confinanti con l’Ucraina;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, prevedendo uno stanziamento iniziale di euro 3.000.000,00;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della citata delibera del 25 febbraio 2022 è stato integrato di euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2022 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022, ulteriormente prorogato fino al 24 maggio 2023 con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022, n. 877 del 21 marzo 2022 e n. 880 del 26 marzo 2022;

RAVVISATA la necessità di assicurare il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, con riferimento alle attrezzature e ai mezzi donati, ai sensi della citata ordinanza n. 870/2022 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dell’Ucraina ovvero dei Paesi limitrofi destinatari di assistenza o di organismi internazionali, di enti del terzo settore e del privato sociale, operanti nell’ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento della protezione civile, per fronteggiare l’emergenza in rassegna;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della citata ordinanza n. 870/2022 con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede alla definizione del reintegro dei beni donati;

VISTA la ricognizione effettuata dal Dipartimento della protezione civile con le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni di volontariato interessate relativa all’ individuazione e quantificazione dell’elenco di attrezzature e mezzi donati - nell’ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento per l’emergenza in rassegna - oggetto di reintegro, previa documentata richiesta, nel limite massimo di risorse di cui alla presente ordinanza;

ACQUISITA l’intesa delle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria, Veneto e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile)                                                                                     

  1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022, ai fini del ripristino della capacità operativa delle componenti e strutture del Servizio nazionale di protezione civile, il Dipartimento della protezione civile può autorizzare il reintegro delle attrezzature e dei mezzi dalle medesime donati, nell’ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento, per il soccorso e l’assistenza alla popolazione interessata dagli eventi in rassegna.
  2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati nel limite massimo di euro 9.825.600,00, si provvede a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta motivata, un’anticipazione non superiore al 50% del contributo spettante. Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione.
  4. Nel caso in cui i soggetti beneficiari siano organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali, l’anticipazione di cui al comma precedente sarà erogata direttamente alla Regione ovvero alle Agenzie regionali preposte e alle Province autonome, che avranno cura di trasferire l’acconto spettante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio