13 giugno 2022

Ocdpc n. 896 del 13 giugno 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020 recante: “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 dicembre 2020, n. 722 recante: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2021, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020, è stato integrato di euro 17.200.000,00, per il completamento delle attività di cui alla lettera b) e per l’avvio degli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 25 del citato decreto legislativo;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 dicembre 2021, n. 815 recante: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro”;

RAVVISATA la necessità di garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile e delle strutture coinvolte nella gestione del contesto emergenziale;

ACQUISITA l’intesa della Regione Autonoma della Sardegna;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART.1
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale)

  1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività  connesse al contrasto dell’emergenza, nel periodo dal 28 novembre 2020 al 31 dicembre 2020, è riconosciuto il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
  2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse al contrasto dell’emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 28 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 anche in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  3. Al personale non dirigenziale appartenente alle strutture di cui all’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020, direttamente impegnato nelle attività connesse all’emergenza, per il periodo dal 9 novembre 2021 fino al 2 dicembre 2022, entro il limite di sei unità individuate dal Commissario delegato di cui al comma 1 dell’articolo 1 della medesima ordinanza, è autorizzato il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel limite di euro 518.093,00, si provvede a valere sulle risorse stanziate per il contrasto dell’emergenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio