12 gennaio 2022

Ocdpc n. 834 del 12 gennaio 2022 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’8 novembre 2021;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;  

VISTA la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell’elenco allegato all’ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisone (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato D. Lgs n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

VISTO l’articolo 24-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d’uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

  • il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d’opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (articolo 2, comma 1);
  • relativamente alle economie derivanti dall’attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l’utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all’annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (articolo 2, comma 4-ter);
  • gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (articolo 2, comma 5);
  • con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (articolo 2, comma 6);
  • la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27 del citato decreto legislativo n.1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (articolo 6, comma 2);
  • gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (articolo 6, comma 3);   

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

  • il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d’opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (articolo 1, comma 5);
  • relativamente alle economie derivanti dall’attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l’utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all’annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (articolo 1, comma 7-ter); 
  • gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (articolo 1, comma 8);
  • con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (articolo 1, comma 9);
  • gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (articolo 1, comma 8);    

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

CONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

ACQUISITA l’intesa della Regione Sardegna con nota del 13 dicembre 2021;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
 

DISPONE
 

ART. 1
(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 1/2018 e le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727/2020)

  1. La Regione Sardegna è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore generale della Protezione civile della Regione Sardegna è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’articolo 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  3. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Sardegna nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  1. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6111 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.
  2. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  3. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  4. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo articolo 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
  5. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  6. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
  7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  8. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.

 

ART. 2
(Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni)

  1. La Regione Sardegna è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore generale della Protezione civile della Regione Sardegna, già individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
  3. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione  Sardegna nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6111 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio regionale.  
  5. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  6. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
  7. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di 12 mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tale data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
  8. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  9. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
  10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  11. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciali, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

 

ART. 3
(Ulteriori disposizioni)

  1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 1 e dal comma 6 dell’articolo 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 e dell’articolo 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 12 gennaio 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fabrizio Curcio