4 agosto 2021

Ocdpc n. 786 del 31 luglio 2021 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

 La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

 

VISTE la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021, la  delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha prorogato il citato stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 e la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

 

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021 n.52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19;

 

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021   n. 105  recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” che all’articolo 1 ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

 

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del  24 luglio 2020, n. 689 del  30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n.719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020,  n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell’11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 768 del 14 aprile 2021,  n. 772 del 30 aprile 2021, n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio 2021 e n. 784 del 12 luglio 2021 recanti : “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con la quale, tra l’altro, il Ministero della salute è stato autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, a conferire incarichi di  collaborazione  coordinata  e  continuativa, della durata massima di novanta giorni, a settantasei  medici,  anche in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, e alle disposizioni  dell'Accordo  collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, a quattro psicologi, a trenta infermieri e a quattro mediatori culturali;

 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del Soggetto attuatore per il Ministero della salute e successive modifiche e integrazioni;

 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione, compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 1250 del 3 maggio 2021 recante ulteriori disposizioni inerenti il soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e in particolare l’articolo 1, in virtù del quale in caso di sopravvenuta vacanza del Segretario generale del Ministero della salute, individuato Soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. 414 del 7 febbraio 2020, le funzioni e i compiti di Soggetto attuatore, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. 532 del 18 febbraio 2020, sono assicurati dal Direttore generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio;

 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020 con la quale il predetto Soggetto attuatore del Ministero della salute è stato autorizzato a prorogare i contratti già autorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 e a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di 77 unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all’articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all’articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all’Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005;

 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 643 del 1° marzo 2020, con la quale, tra l’altro, il Soggetto attuatore di cui citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 è stato autorizzato a conferire fino a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, in deroga all’articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 645 dell’8 marzo 2020 e, in particolare, l’articolo 1, con il quale il Soggetto attuatore di cui al citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni, nell’ambito dei poteri di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato autorizzato ad affidare in outsourcing, per il potenziamento del Servizio 1500 - numero di pubblica utilità, relativo all’infezione da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di contact center di primo livello composto da un massimo di 200 postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi; l’articolo 2, con il quale il citato Soggetto attuatore è stato autorizzato a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di trentotto unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all’articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all’articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all’Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005;

 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 672 del 12 maggio 2020, con la quale il citato Soggetto attuatore è stato autorizzato a prorogare l’affidamento in outsourcing del servizio di contact center di primo livello per il potenziamento del Servizio 1500 di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell’8 marzo 2020 fino al termine dello stato di emergenza;

 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 736 del 30 gennaio 2021, con la quale, tra l’altro, il Ministero della salute è stato autorizzato ad avvalersi, fino al 30 aprile 2021, mediante il Soggetto attuatore già individuato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del 7 febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa già prorogati al 31 gennaio 2021 dall’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 716 del 26 novembre 2020, alle medesime condizioni ivi indicate, e il citato Soggetto attuatore del è stato autorizzato a prorogare, sempre fino al 30 aprile 2021, l’affidamento in outsourcing del servizio di contact center di primo livello per il potenziamento del Servizio 1500 di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell’8 marzo 2020;

 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 772 del 30 aprile 2021 con la quale, tra l’altro, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 luglio 2021, mediante il Soggetto attuatore individuato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 414 del 7 febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, già prorogati al 30 aprile 2021, di cui all’art. 1 comma 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 736 del 30 gennaio 2021, alle medesime condizioni ivi indicate, e il citato soggetto attuatore è stato autorizzato a prorogare fino al 31 luglio 2021 anche l’affidamento in outsourcing del servizio di contact center di I livello attivato ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell’8 marzo 2020;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2021, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 2021 al foglio n. 1789, con il quale è stato nominato il nuovo Segretario Generale del Ministero della salute;

 

RAVVISATA la necessità di assicurare la continuità delle attività degli Uffici del Ministero della salute, conseguenti al rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e, in particolare, anche riferiti al potenziamento dei sistemi di controllo sanitario centrali e periferici; 

 

TENUTO CONTO che nella contabilità speciale intestata al Soggetto attuatore del Ministero della salute di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, risultano disponibili risorse economiche non spese;

 

CONSIDERATO che per la copertura degli oneri derivanti dal mantenimento dei livelli di controllo sanitario e di attività di profilassi nazionale e internazionale attivati, il Ministero della salute ha comunicato la disponibilità ad integrare la richiamata contabilità speciale con le risorse proprie già stanziate, per il 2021, sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM);

   

CONSIDERATO che la specificità della situazione emergenziale ha visto il coinvolgimento diretto del Ministero della salute e, conseguentemente, l'impegno effettivo del personale del predetto Dicastero nelle attività connesse all'emergenza, con conseguente necessità che al personale non dirigenziale del Ministero della salute vengano corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 50 ore mensili, oltre i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa anche contrattuale;

 

VISTE le note del Ministero della salute prot. n 0008838 del 22 luglio 2021 e prot. n 0013987 del 30 luglio 2021;

 

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

 

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze

 

DISPONE

 

Articolo 1

 1.    Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2021, mediante il Soggetto attuatore individuato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 414 del 7 febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 e alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo, n. 645 dell’8 marzo 2020, n. 716 del 26 novembre 2020 e n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 772 del 30 aprile 2021, nel limite massimo di 100 medici, 1 psicologo, 3 infermieri e 5 giornalisti con oneri quantificati in euro 3.499.049,45.

2.    Al fine di assicurare gli interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, gli incarichi di collaborazione di cui al comma 1, possono essere conferiti al personale medico abilitato all'esercizio della professione medica e iscritto al relativo ordine professionale, anche durante l’iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 .

3.    Il personale medico di cui al comma 1, continua ad essere autorizzato in via straordinaria anche allo svolgimento delle funzioni proprie del medico di porto ed aeroporto in materia di profilassi internazionale, di cui all’articolo 2, comma 2 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 637/2020.

4.    Il Soggetto attuatore è, altresì, autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2021 l’affidamento in outsourcing del servizio di contact center di I livello attivato ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell’8 marzo 2020 per il potenziamento del Servizio 1500 - numero di pubblica utilità, prorogato al 31 luglio 2021 dall’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 772 del 30 aprile 2021, con oneri quantificati in euro 4.190.000,00.

5.    Dal 1 agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il Ministero della salute è autorizzato, anche oltre i limiti delle risorse assegnate nell'anno 2021, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di durata massima dell’orario di lavoro, a corrispondere al proprio personale non dirigenziale direttamente impegnato nell’emergenza epidemiologica da COVID-19, compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso in presenza sul luogo di lavoro, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, esclusivamente nei confronti dei dipendenti effettivamente impiegati in attività direttamente connesse alla gestione della situazione emergenziale, oltre i limiti quantitativi e di spesa previsti dalla normativa anche contrattuale vigente in materia, nel limite massimo di spesa di euro 270.000,00 a carico delle risorse indicate al comma 6.

6.    Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5, quantificati complessivamente in euro 7.959.049,45 per l’anno 2021, si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020. Il Ministero della salute è autorizzato a trasferire sulla predetta contabilità speciale le risorse pari ad euro 7.191.489,71 allocate sul capitolo 4393 del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM). Al tale fine Il capitolo 4393 è integrato di 3.791.489,71 euro per l’anno 2021 mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

 

Roma, 31 luglio 2021

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE