15 dicembre 2020

Ocdpc n. 725 del 15 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire il completamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (NA) e Laghetti di Castelvolturno (CE), nel territorio della regione Campania

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.320 del 28 dicembre 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3654 del 1 febbraio 2008, n. 3849 del 19 febbraio 2010, n. 3863 del 31 marzo 2010, n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3880 del 3 giugno 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010, n. 3920 del 28 gennaio 2011 e n. 4021 del 4 maggio 2012;

VISTO in particolare l’articolo 11 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, in cui al Commissario delegato ai sensi dell’articolo 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849/2010, è demandata la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (NA) e dei Laghetti di Castelvolturno (CE);

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 20 settembre 2012, con cui la gestione commissariale in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania è stata prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2012;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, dove è stabilito che fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al citato articolo 11 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 nonché i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle medesime;

VISTO l’articolo 11, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che ha disposto la proroga, fino al 31 luglio 2016, del termine di vigenza delle predette disposizioni;

VISTO l’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 425 del 16 dicembre 2016 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (NA) e Laghetti di Castelvolturno (CE), nel territorio della regione Campania”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 604 del 23 agosto 2019 recante “Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (NA) e Laghetti di Castelvolturno (CE), nel territorio della regione Campania”;

CONSIDERATO che la sopra citata ordinanza n. 604/2019 non contiene disposizioni circa la destinazione e l’utilizzo delle somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 1731 di cui all’articolo 1, comma 6, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 425 del 16 dicembre 2016;

RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 604/2019 onde specificare la destinazione delle risorse disponibili sulla predetta contabilità e consentire pertanto il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della criticità in atto;

RITENUTO che per ragioni di economicità e di continuità dell’azione amministrativa la Regione Campania possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del personale già in servizio presso la struttura commissariale di cui all’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza n. 3654/2008, nel limite di quattro unità;

D’INTESA con la Regione Campania;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

  1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (NA) e dei Laghetti di Castelvolturno (CE), le risorse residue giacenti sulla contabilità speciale n. 1731 - intestata al dott. Mario Pasquale De Biase ai sensi dell’articolo 1, comma 6, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 425 del 16 dicembre 2016 – sono trasferite al bilancio della Regione Campania previa approvazione, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un Piano degli interventi predisposto dalla medesima Regione.
  2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 la Regione Campania è autorizzata ad avvalersi del personale già in sevizio presso la struttura commissariale di cui all’articolo 1, comma 3 dell’ordinanza n. 3654/2008, nel limite di quattro unità. Detto personale è posto, presso la Regione Campania, in posizione di comando, distacco o altra posizione prevista dalla normativa vigente.
  3. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate unicamente alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza ed al pagamento degli oneri conseguenti all’impiego, per un periodo non superiore a cinque anni, del personale di cui al comma 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 dicembre 2020,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli