23 settembre 2020

Ocdpc n. 703 del 23 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6069

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 6 ottobre 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova;   

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova è stato prorogato di 180 giorni;   

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2018, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova è stato prorogato di sei mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 485 del 12 ottobre 2017 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova”;   
 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 596 del 2 luglio 2019 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova”;

VISTA la nota del 28 luglio 2020 del Presidente della Regione Liguria con la quale viene richiesta la sostituzione del Direttore del Dipartimento ambiente, territorio e infrastrutture della Regione Liguria, già soggetto responsabile nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della citata ordinanza n. 596 del 2 luglio 2019, con l’Assessore con delega alla protezione civile della medesima Regione;

VISTA la nota del 24 agosto 2020 del Presidente della Regione Liguria con la quale viene rappresentata la necessità di disporre la proroga della contabilità speciale n. 6069, ai fini del completamento degli interventi in corso;

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

D’INTESA con la Regione Liguria;
 

DISPONE
 

ART. 1

  1. Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, nonché delle relative procedure amministrativo-contabili, la vigenza della contabilità speciale n. 6069, intestata al Direttore del Dipartimento ambiente, territorio e infrastrutture della Regione Liguria ai sensi dell’articolo 1, comma 5, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 596 del 2 luglio 2019, è prorogata fino al 31 dicembre 2020.
  2.  Il Direttore del Dipartimento ambiente, territorio e infrastrutture della Regione Liguria è sostituito dall’Assessore con delega alla protezione civile della medesima Regione quale soggetto responsabile di cui all’articolo 1, comma 2, della citata ordinanza n. 596 del 2 luglio 2019, cui viene conseguentemente intestata la contabilità speciale n. 6069 al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa.
  3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 settembre 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli