Ocdpc n. 610 del 16 ottobre 2019 - Subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017, nel territorio delle Province di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2019
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017, nel territorio delle Province di Ferrara, di Ravenna, e di Forlì-Cesena, nonché la delibera del 24 luglio 2018 di proroga per dodici mesi dello stato di emergenza;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 511 del recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017, nel territorio delle Province di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”;
AVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;
RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;
ACQUISITA l’intesa della Regione Emilia - Romagna;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
ART. 1
- La regione Emilia – Romagna è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.
- Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della regione Emilia- Romagna, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
- Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 511 del 7 marzo 2018 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
- Il Presidente della regione Emilia- Romagna, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della regione Emilia- Romagna, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della regione Emilia- Romagna provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 511 del 7 marzo 2018, che viene al medesimo intestata fino al 24 luglio 2021, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
- Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il medesimo Presidente della regione Emilia- Romagna è autorizzato a presentare, entro sei mesi dall’adozione della presente ordinanza, una rimodulazione, nei limiti delle risorse disponibili, del Piano degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3 della citata ordinanza n. 511/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della Protezione civile.
- Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5 e 6, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Presidente della regione Emilia- Romagna può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa, di cui al comma 5 dell’articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
- A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 7 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia- Romagna, ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il Presidente della regione Emilia- Romagna è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.
- Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
- All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
- Il Presidente della regione Emilia- Romagna, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
- Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 16 ottobre 2019
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli