Ocdpc n. 597 del 12 luglio 2019 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative per il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della medesima Regione
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 Luglio 2019
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTI gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2017 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 515 del 27 marzo 2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto”;
RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;
RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;
ACQUISITA l’intesa della Regione Veneto con nota del 24 giugno 2019;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
ART. 1
- La Regione Veneto è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.
- Per le finalità di cui al comma 1 il Direttore della Struttura regionale “Direzione Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali” della Regione Veneto prosegue l’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi calamitosi in premessa indicati, pianificati e non ancora ultimati. Egli è autorizzato, entro sei mesi dalla data di adozione della presente ordinanza, a redigere una rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’articolo 1, comma 4, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 515 del 27 marzo 2018, da sottoporre ad approvazione del Dipartimento della protezione civile. Egli provvede, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza e sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.
- Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 515/2018 provvede, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
- Il Soggetto di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della Regione nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Soggetto di cui al comma 2 è autorizzato a gestire, in qualità di autorità ordinariamente competente, la contabilità speciale n. 6089, aperta ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 515/2018 ed al medesimo già intestata, fino al 20 giugno 2021. Il predetto Soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
- Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 2, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore della Struttura regionale “Direzione Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali” della Regione Veneto può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
- A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Veneto ovvero, ove si tratti di altra Amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il Soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 6.
- Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
- All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
- Il Direttore della Struttura regionale “Direzione Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali” della Regione Veneto, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
- Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2019
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli