27 luglio 2026

Ocdpc n. 1204 del 27 luglio 2026 - Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione interessata degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a ovest di Caracas nella Repubblica Bolivariana del Venezuela il 24 giugno 2026

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera l), e l’articolo 29, commi 1 e 3;

VISTA la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il Meccanismo Unionale di protezione civile il cui punto di riferimento è il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione europea (ERCC);

CONSIDERATO che la Repubblica italiana, nell’ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo Unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2026 con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio a ovest di Caracas nella Repubblica Bolivariana del Venezuela il 24 giugno 2026;

RAVVISATA la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all’ordinamento giuridico vigente;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante: “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

RITENUTA, pertanto, l’esigenza di inviare risorse umane, attrezzature e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell’area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei Soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

DISPONE

ART. 1
(Coordinamento delle iniziative urgenti di protezione civile) 

  1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel territorio a ovest di Caracas nella Repubblica Bolivariana del Venezuela il 24 giugno 2026, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, coordina gli interventi nazionali di protezione civile a supporto della popolazione interessata dagli eventi in rassegna, concorrendo alle attività di soccorso e assistenza, anche in raccordo con l’ERCC della Commissione Europea (DG-ECHO) e con le competenti autorità della Repubblica Bolivariana del Venezuela e i soggetti eventualmente da questa all’uopo individuati.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l’invio di personale del medesimo Dipartimento, delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile nonché di beni e attrezzature, inclusi materiali sanitari, farmaci e beni di prima necessità, all’uopo individuati e resi disponibili dalle summenzionate articolazioni del citato Servizio nazionale e autorizzati nell’ambito del Meccanismo Unionale di protezione civile o in via bilaterale, con oneri posti a carico delle risorse di cui all’articolo 5.
  3. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d’urgenza e ove necessario, polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2.

ART. 2
(Disposizioni concernenti la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all’assistenza alla popolazione)

  1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’attività di assistenza alla popolazione interessata dalla situazione di emergenza di cui in premessa, è autorizzata la donazione, in favore della popolazione medesima, ad autorità estere, ovvero ad organismi internazionali e organizzazioni non governative operanti nel territorio colpito, nell’ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento della protezione civile, tutti o parte dei beni ed attrezzature necessari allo scopo, inviati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.
  2. All’individuazione e donazione di tutti o parte dei beni ed attrezzature di cui al comma 1 si provvede con scambio di note con le autorità della Repubblica Bolivariana del Venezuela, ovvero con organismi internazionali e organizzazioni non governative operanti nel territorio colpito, che possono essere accompagnate da un verbale sottoscritto al momento della consegna ovvero da altra idonea documentazione comprovante l’avvenuta consegna.
  3. Al reintegro delle attrezzature e dei materiali di cui all’articolo 1, comma 2 ed oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 5.

ART. 3
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile)

  1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impiegato all’estero ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 è corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’impiego all’estero connesso al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato all’estero nell’ambito del Meccanismo Unionale di protezione civile nelle attività di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attività connesse al contrasto dell’emergenza in rassegna, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta al netto dell’eventuale concorso riconosciuto, ad analogo titolo, dalla Commissione europea.
  2. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile di cui al comma 1 è autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, per far fronte, in loco, a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta autorizzazione preventiva. Le spese sostenute con carta di credito o in contanti sono soggette a rendicontazione, da sottoporre ad approvazione del Capo del Dipartimento, mediante relazione sintetica delle attività espletate ed esibizione di idonea documentazione giustificativa. Qualora la condizione emergenziale del Paese interessato dagli eventi in rassegna non consenta di disporre di documentazione formale, la singola spesa, nel rispetto del limite massimo di euro 400 settimanali pro capite, potrà essere giustificata mediante apposita autocertificazione resa dal dipendente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, previa dichiarazione da parte dell’Ambasciata/Consolato d’Italia presenti nei Paesi terzi, che attesti che tali tipologie si spese non sono documentabili nel Paese in questione.
  3. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato sul territorio nazionale per le attività di cui alla presente ordinanza è riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti ordinariamente previsti dal rispettivo ordinamento, nella misura massima di trenta ore mensili pro-capite.
  4. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, impegnato in missione sul territorio nazionale e all’estero per le attività di cui alla presente Ordinanza, per le trasferte di durata superiore a dodici ore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 81 comma 1, lettera c) del CCNL della PCM 2016-2018 sottoscritto il 7 ottobre 2022, compete il rimborso della spesa complessiva sostenuta per i pasti, anche a fronte di unica fruizione giornaliera.
  5. Al personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, impegnato in missione sul territorio nazionale e all’estero per le attività di cui alla presente ordinanza, per le trasferte di durata superiore a dodici ore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 64 comma 4, del CCNL della PCM 2002-2005 sottoscritto il 13 aprile 2006, compete il rimborso della spesa complessiva sostenuta per i pasti, anche a fronte di unica fruizione giornaliera.
  6. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnati nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza:
    - per l’impiego all’estero connesso al contesto emergenziale in rassegna, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego;
    - per l’impiego sul territorio nazionale, una indennità mensile pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
  7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 marzo 2014 n. 50 e confermate dall’articolo 1, comma 590, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, già previste dall'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3967/2011 e dall'articolo 17, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3721/2008, si provvede a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la situazione di emergenza in essere.
  8. Al fine di garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione di cui all’articolo 1, comma 1, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inviato all’estero per l’impiego in attività connesse al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza previo coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, è corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, su richiesta e in alternativa ad eventuali indennità ordinariamente previste dalla contrattazione collettiva di riferimento, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza che provvederanno alla relativa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile. In favore delle amministrazioni di appartenenza del predetto personale è riconosciuto, altresì, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti.
  9. Alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 nonché agli Enti del terzo settore iscritti nel Registro nazionale terzo settore (RUNTS), impiegati nelle attività previste dalla presente ordinanza, si applicano i benefici normativi degli articoli 39 e 40 del medesimo decreto legislativo. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell’emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate.

ART. 4
(Deroghe)

  1. Per l’espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 sono autorizzati a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:
    - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;
    - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
    - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante il regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    - decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, articolo 14;
    -  disposizioni attuative delle norme sopra indicate strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

ART. 5
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza, si provvede, nel limite di euro 3.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2026.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano