14 luglio 2026

Ocdpc n. 1200 del 14 luglio 2026 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026 con cui lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, è stato integrato di euro 200.000.000,00 per l’annualità 2026 e 200.000.000,00 per l’annualità 2027 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b), c) per la realizzazione degli interventi prioritari di riduzione del rischio residuo di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto-legge 27 febbraio 2026 n. 25, recante: “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile” e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, che dispone che con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei presidenti delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono individuati i soggetti, aventi le caratteristiche declinate nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto citato, che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026;

VISTA la nota del 10 marzo 2026 con cui il Dipartimento della protezione civile ha chiesto alle Regioni interessate di trasmettere gli elenchi dei soggetti interessati a cui applicare le disposizioni previste dal sopra richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 25/2026;

VISTA la nota del 18 marzo 2026 con cui il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento delle attività della Regione Siciliana ha trasmesso l’elenco delle richieste inoltrate dai comuni;

VISTA la nota del 19 marzo 2026 con cui il Soggetto attuatore della Regione Calabria ha comunicato che alla data del 18 marzo 2026 non sono pervenute richieste da parte dei Comuni interessati;

VISTA la nota del 20 marzo 2026 con cui il Coordinatore per l’emergenza della Regione Sardegna ha comunicato che alla data del 18 marzo 2026 non sono pervenute richieste da parte dei Comuni interessati;

RAVVISATA la necessità di individuare i predetti soggetti e di rettificare la denominazione di alcuni comuni riportati nell’allegato dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE                                                

ART. 1
(Individuazione dei soggetti ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n.25 cui applicare la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

  1. In attuazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, nell’allegato 1*, che forma parte integrante della presente ordinanza, sono individuati i soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili, ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 di cui in premessa:
    a)  danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 25/2026, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;
    b)  danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge n.25/2026, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e, all'esito delle verifiche svolte, ed è stato disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.
  2. Ai soggetti così individuati si applicano, secondo le modalità e i criteri indicati nell’articolo 2 del decreto-legge 25/2026, la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi.

    *disponibile in formato pdf tra i documenti allegati

ART. 2
(Rettifica dell’elenco dei Comuni di cui all’allegato dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026)

  1. I Comuni di seguito riportati, inseriti nell’allegato all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, sono così modificati:
  • Regione Calabria: “Bruzzano Zeffiro” con “Bruzzano Zeffirio” e “Francavilla” con “Francavilla Angitola”;
  • Regione Siciliana: “Rosolini Siracusa” con “Rosolini, Siracusa”.

     

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano