Ocdpc n. 1164 del 26 settembre 2025 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Umbria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio del Comune di Umbertide (PG), nella parte centro-nord del Comune di Perugia e nella parte ovest del Comune di Gubbio
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d’Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant’Orfeto del Comune di Perugia, la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2023 con cui il predetto stato d’emergenza è stato esteso al territorio dell’intero Comune di Umbertide in provincia di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024 con cui il citato stato d’emergenza è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, del 10 giugno 2024 e del 28 marzo 2025 di integrazione delle risorse finanziare;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 987 del 20 aprile 2023 recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d’Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant’Orfeto del Comune di Perugia” e l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1017 del 3 agosto 2023”;
VISTO l’articolo 22-ter del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dall’articolo 10 del decreto legge 8 agosto 2025, 116, ai sensi del quale, “le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, disposte in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri su richiesta del Presidente della regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonché la disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilità. Il riconoscimento agli interessati delle misure di cui al primo periodo è comunque subordinato alla verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile e, in caso di maturata scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, all’avvenuta richiesta dei medesimi per la concessione del medesimo contributo per la ricostruzione.”;
TENUTO CONTO che la Regione Umbria, con nota del 18 marzo 2025, ha rappresentato l’esigenza di estendere, ai sensi del citato articolo 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la misura relativa alla corresponsione del contributo di autonoma sistemazione fino al 31 dicembre 2025;
TENUTO CONTO che con l’articolo 36, comma 2-ter, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al Commissario straordinario di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge convertito 11 gennaio 2023, n. 3, è stato attribuito il compito di provvedere alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 678 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono state stanziate apposite risorse finanziarie per l’avvio degli interventi di ricostruzione anzidetti;
ATTESO CHE il sopra citato Commissario straordinario, con decreto n. 1 del 28 aprile 2025, recante “Linee Guida contenenti primi indirizzi e criteri per l’avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023” ha adottato le linee guida per l’avvio dei processi di ricostruzione in argomento, individuando, quale termine per la presentazione delle manifestazioni di volontà da parte dei soggetti danneggiati, il 30 settembre 2025;
TENUTO CONTO che il medesimo Commissario straordinario, con Ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici 2023”, ha ritenuto di confermare le modalità stabilite nel citato Decreto n. 1 del 2025, stabilendo che per gli interventi di ricostruzione privata i soggetti interessati possono presentare manifestazione di volontà all’USR territorialmente competente attraverso la piattaforma Ge.Di.Si., secondo lo schema allegato al menzionato Decreto, in riferimento ad immobili distrutti o danneggiati da tali eventi sismici e che siano in possesso di apposita scheda Aedes con esito B, C ed E, ritenendo, altresì, di fissare come nuovo termine per le manifestazioni di volontà il 31 ottobre 2025;
CONSIDERATO CHE è comunque necessario garantire ai soggetti evacuati che non possono rientrare nelle loro abitazioni il contributo per l’autonoma sistemazione;
RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;
RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
ACQUISITA l’intesa della Regione Umbria;
DISPONE
ART. 1
- La Regione Umbria è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 987 del 20 aprile 2023, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.
- Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente del servizio protezione civile ed emergenze della Regione Umbria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. n. 987/2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il medesimo soggetto responsabile provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
- Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Presidente della Regione Umbria, Commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 987/2023, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
- Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Umbria, dei soggetti già individuati dal Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 987/2023 nonché di soggetti non già individuati dal medesimo Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, nonché la corresponsione del contributo mensile per l’autonoma sistemazione di cui al medesimo comma 2, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6401, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 987/2023, che viene al medesimo intestata fino al 6 aprile 2027. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10.
- Il Soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei Piani di cui al comma 2, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell’ambito dei quali può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
- Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi all’evento emergenziale in trattazione.
- Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull’avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l’indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.
- Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.
- Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
- Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
- Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.
- Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.
- In attuazione di quanto previsto dall'articolo 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dall’articolo 10 del decreto legge 8 agosto 2025, 116, il soggetto responsabile di cui al comma 2 è autorizzato a proseguire, fino al 31 dicembre 2025, l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari evacuati a seguito degli eventi citati in premessa, nei confronti dei quali è verificata e attestata l'impossibilità di far rientro nella propria abitazione a causa del perdurare dell'inagibilità della medesima. Con successiva ordinanza si provvede a disciplinare le conseguenze, in termini di decadenza dal diritto al contributo per l’autonoma sistemazione, derivanti dalla mancata presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 14 si provvede, nel limite di euro 1.528.200,00, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 6401, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
- Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2025
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano