Ocdpc n. 1159 del 29 agosto 2025 -Disposizioni per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.208 del 8 settembre 2025
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con cui è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze, nonché la delibera del 6 maggio 2024 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 giugno 2023, n. 1000 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze”;
VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge n.100 del 31 luglio 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO in particolare l’articolo 20-ter del citato decreto-legge n. 61 del 2023, e successive modifiche e integrazioni, che ha previsto la nomina di un Commissario alla ricostruzione per gli eventi in parola fino al 31 maggio 2026;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, attuativo del comma 3 dell’art. 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante “Disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100”;
VISTO l'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, recante «Disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'articolo 20-ter, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100», in cui sono state rideterminate le risorse del piano degli interventi di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 5 giugno 2023, n. 1000, a valere sull'integrazione del Fondo per le emergenze nazionali recata dal richiamato articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023;
VISTO in particolare l’allegato A del citato DPCM 11 agosto 2023, che trasferisce al Commissario straordinario le eventuali residue attività di cui alle lettere a) b) e c) dell’articolo 25, comma 2 del decreto legislativo n.1/2018, non individuate nei Piani degli interventi riportati nel citato Allegato A;
RAVVISATA la necessità di adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;
D’INTESA con la Regione Toscana;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
ART. 1
- La Regione Toscana è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1000/2023 nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.
- Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Toscana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all’allegato A del DPCM 11 agosto 2023 citato in premessa e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
- Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.
- Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Toscana e dei soggetti già individuati dal Commissario, nonché di soggetti non già individuati dal Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6408 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1000/2023, che viene al medesimo intestata fino al 25 maggio 2027. Le eventuali risorse, stanziate con i provvedimenti di cui in premessa, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite, se disponibili sulla contabilità speciale, con le modalità di cui al comma 8, ovvero, ove non ancora trasferite, secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, sulla medesima contabilità, restano nella disponibilità delle Amministrazioni di provenienza.
- Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza le cui somme sono trasferite con le modalità previste al comma 8.
- Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 8.
- All’esito del definitivo completamento delle attività previste nei Piani di cui al comma 2 le risorse finanziarie residue sono trasferite con le modalità di cui all’articolo 6 del DPCM 11 agosto 2023 citato in premessa, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
- Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
- Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell’effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.
- Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.
- Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 agosto 2025
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano