21 maggio 2025

Ocdpc n. 1143 del 21 maggio 2025 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

CONSIDERATO che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

CONSIDERATO che i summenzionati eventi hanno provocato l’esondazione di corsi d’acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell’8 maggio 2023 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023, nn. 998 e 999 del 31 maggio 2023, n. 1003 del 14 giugno 2023, n. 1010 del 22 giugno 2023, n. 1027 del 3 ottobre 2023, n. 1029 del 6 ottobre 2023, n. 1031 del 10 ottobre 2023, n. 1045 del 14 dicembre 2023 e n. 1080 del 15 marzo 2024, recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini”;

VISTO l’articolo 14 dell’ ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100 del 21 settembre 2024 con cui, in ragione dell’eccezionalità degli eventi verificatisi a partire sul giorno 17 settembre 2024 e del conseguente impatto sulla capacità operativa dei medesimi territori interessati, i termini di cui alla citata ordinanza n. 999/2023 sono stati ulteriormente prorogati;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, con cui è disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 alla gestione commissariale straordinaria di cui all’articolo 20-ter del citato decreto-legge n. 61/2023, e sono individuate le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza in rassegna, che cessano a decorrere dalla data dell’efficacia il medesimo decreto;

RAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione di ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna;

SENTITO il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all’articolo 20-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 61/2023;

ACQUISITA l’intesa della Regione Emilia-Romagna;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART.1
(Restituzione somme non dovute)

  1. La restituzione delle somme percepite per il contributo per l’immediato sostegno ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 999/2023, non dovute, in tutto o in parte, avviene secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.1027/2023, mediante accreditamento sul conto corrente infruttifero n. 22330, aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (IBAN IT49J0100003245350200022330), a tal fine indicato espressamente nel relativo provvedimento di accertamento.
  2. Permane l’obbligo per i beneficiari, anche laddove non abbiano presentato domanda di saldo, di documentare al comune territorialmente competente tutte le spese concernenti l’acconto ricevuto. Per l’eventuale quota parte di contributo non rendicontato o non valutato ammissibile all’esito delle attività istruttorie, i Comuni interessati provvedono a richiedere la restituzione delle somme.
  3. Il Commissario delegato definisce, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, le modalità con cui le Amministrazioni comunali relazionano, a conclusione delle attività istruttorie, in ordine alle casistiche concernenti i beneficiari che non hanno provveduto alla predetta presentazione della domanda di saldo.
  4. A fronte di mancato adempimento da parte dei beneficiari nella restituzione delle risorse, si provvede all’iscrizione a ruolo con le modalità di cui al citato articolo 2, comma 1 dell’OCDPC n. 1027/2023.
  1. E facoltà dell’Amministrazione comunale sostituirsi, in tutto o in parte, per restituire, a valere sui propri stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente, le somme percepite a titolo di contributo di immediato sostegno e non rendicontate da nuclei familiari in cui almeno un componente risulti in carico ai propri Servizi Sociali.

ART. 2
(Integrazioni all’OCDPC n. 999/2023)

  1. Nel caso in cui il beneficiario del contributo per l’immediato sostegno, concesso ai sensi dell’articolo 1, commi 1, 2 e 4 dell’OCDPC n. 999/2023, sia deceduto, l’obbligo di produrre i relativi giustificativi di spesa si trasferisce in capo agli eredi aventi causa.
  2. Qualora gli eredi non siano in grado di produrre i giustificativi di spesa di cui al comma 1 e sia stata presentata domanda di contributo per la ricostruzione dell’unità immobiliare danneggiata che ha dato diritto al contributo per l’immediato sostegno, si provvede alla detrazione della somma già percepita dal de cuius dall’importo spettante in sede di riconoscimento del contributo per la ricostruzione.
  3. Il Commissario delegato definisce, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, le modalità con cui le Amministrazioni comunali relazionano in ordine alle fattispecie di cui al presente articolo. Nel caso previsto dal comma 2, le Amministrazioni territorialmente interessate provvedono a dare comunicazione anche al Commissario straordinario per la ricostruzione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2025

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano