5 maggio 2025

Ocdpc n. 1141 del 5 maggio 2025 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Comune di Maratea nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell’evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel comune di Maratea (PZ)

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi lo stato di emergenza conseguenza dell’evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel comune di Maratea (PZ);

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 977 del 23 marzo 2023 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel comune di Maratea (PZ)”;

VISTO l’articolo 1, comma 731, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre 2022, per gli interventi di messa in sicurezza del  territorio  e  ristoro delle attività economiche è stata autorizzata la spesa di  1  milione  di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni 2024 e 2025;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024 con cui il predetto stato d’emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1103 del 3 ottobre 2024 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel comune di Maratea (PZ)”;      

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2024, recante un ulteriore stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna, ed in particolare di consentire la prosecuzione delle attività di monitoraggio strumentale del costone roccioso in località Castrocucco con la rete strumentale di sensori installati da ANAS;

VISTA la nota del Presidente della Regione Basilicata del 3 febbraio 2025;

ACQUISITA l’intesa della Regione Basilicata;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

  1. Il Comune di Maratea è individuato quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 977 del 23 marzo 2023, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Sindaco del Comune di Maratea è individuato quale Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  977/2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il Soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previste dall’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 977 del 23 marzo 2023,  ovvero le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la rimodulazione dei termini analiticamente individuati agli articoli 2 e 5 della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 977/2023.
  3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.
  4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Basilicata, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6411 aperta ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 977/2023, fino al 23 febbraio 2027. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.
  6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all’articolo 1 della citata del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 977/2023.
  7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull’avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l’indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.
  9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.
  10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Basilicata che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
  11. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell’effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.
  13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.
  14. Il Soggetto responsabile di cui al comma 2, provvede altresì’ al proseguimento della misura inerente il monitoraggio del versante in frana di località Castrocucco, contenuta nel Piano approvato e già autorizzata, a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 731, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già trasferite sulla contabilità speciale di cui al comma 5 dal Ministero dell’economia e delle finanze.
  15. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,  5 maggio 2025

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano