Ocdpc n. 1.122 del 24 dicembre 2024- Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, con riferimento a specifiche esigenze verificatesi sul territorio della Regione Abruzzo
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
VISTE le decisioni di esecuzione (UE) del Consiglio n. 2023/2409 19 ottobre 2023 e n. 2024/1836 del 26 giugno 2024 che hanno prorogato la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;
VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;
VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e, in particolare, l’articolo 26;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina” e, in particolare, l’articolo 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023;
VISTI i commi da 669 a 671 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, tra l’altro, lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui il predetto stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023, n. 969 del 27 febbraio 2023, n.1028 del 5 ottobre 2023, n. 1051 del 29 dicembre 2023, n. 1088 dell’8 luglio 2024 e n. 1090 del 19 luglio 2024 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante: “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali” con cui il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dalla citata ordinanza n. 872/2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualità, con copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del predetto decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16;
VISTO l’articolo 21, comma 9 bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n.191, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza in rassegna fino al 4 marzo 2024;
VISTO l’articolo 1, dal comma 389 fino al comma 396 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 ed in particolare il comma 390 che ha prorogato lo stato di emergenza in rassegna fino al 31 dicembre 2024;
VISTA la legge 29 dicembre 2022, n.197, e in particolare, l’articolo 1, commi da 231 a 252;
DATO ATTO che, in considerazione degli elevati afflussi di profughi provenienti dall’Ucraina, sul territorio della Regione Abruzzo sono state rilevate criticità nella registrazione tempestiva dei medesimi sull’applicativo all’uopo utilizzato per lo svolgimento delle attività di competenza regionale e che, in particolare, a seguito della rimodulazione delle attività assistenziali di competenza dei Commissari delegati Presidenti delle Regioni e dei Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano disposta con l’art. 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 937/2022, si sono riscontrate criticità nella ricollocazione di alcuni nuclei familiari che non hanno accettato tempestivamente i trasferimenti proposti dalle autorità competenti, anche sulla base di segnalate fragilità;
CONSIDERATO che con le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1028/2023, 1088/2024 e 1090/2024 sono state adottate disposizioni volte a completare la regolazione delle attività volte alla rimodulazione delle predette forme di accoglienza di competenza dei Commissari delegati Presidenti delle Regioni e dei Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e ad introdurre opportuni rimedi volti alla risoluzione di casistiche particolari riscontrate nell’ambito del processo di ricollocazione dei nuclei familiari interessati nel quadro delle altre e diverse forme di assistenza disponibili, anche ai fini della definizione delle conseguenti pendenze amministrative;
TENUTO CONTO della tempistica necessaria per l’ elaborazione ed adozione dei predetti provvedimenti e delle conseguenti attività di corretta quantificazione e determinazione delle spettanze riconoscibili a fronte delle richiamate circostanze particolari, nel quadro di particolare criticità derivante dall’evoluzione del contesto internazionale e dalle conseguenti ed insorgenti esigenze di aggiornamento ed allineamento delle disposizioni volte ad assicurare la necessaria assistenza ed accoglienza ai profughi provenienti dall’Ucraina;
CONSIDERATO che, in alcune circostanze, ciò ha comportato tempistiche di erogazione delle relative risorse finanziarie dilazionate nel tempo, facendo emergere situazioni di criticità nella gestione di alcune strutture alberghiere convenzionate, con effetti sulle attività di competenza delle predette strutture nel quadro delle misure in materia tributaria richiamate in premessa;
RAVVISATA la necessità di assicurare il necessario sostegno alle attività che hanno prestato la propria collaborazione nell’assistenza ed accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina in convenzione con la Regione Abruzzo;
VISTO il parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 27 novembre 2024, acquisito al protocollo dipartimentale in pari data al n. 60728;
D’INTESA con il Presidente della Regione Abruzzo;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
ART. 1
(Ulteriori disposizioni volte all’attuazione delle misure di cui alle Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1028/2023, 1088/2024 e 1090/2024)
- Per le ragioni di cui in premessa, relativamente alle strutture alberghiere operanti sul territorio della Regione Abruzzo che hanno ospitato i profughi ucraini senza ricevere alcun corrispettivo nel periodo decorrente dal 1° giugno 2023 e fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza in considerazione delle tempistiche di definizione degli adempimenti amministrativi necessarie in attuazione del combinato disposto degli articoli 1 e 2 dell’OCDPC n. 1028/2023, degli articoli 1 e 2 dell’OCDPC n. 1088/2024 e dell’art. 1 dell’OCDPC n. 1090/2024, il versamento delle rate dovute ai fini della definizione agevolata prevista dall’articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n.197, scadenti nello stesso periodo e fino al 31 dicembre 2024, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia della stessa definizione se effettuato integralmente entro la data del 31 gennaio 2025.
- Per le finalità di cui al comma 1, le strutture interessate rendono, entro il 15 gennaio 2025, all’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione concernente la sussistenza delle predette condizioni. Entro cinque giorni dalla presentazione di tale dichiarazione, l’agente della riscossione comunica, mediante posta elettronica certificata, alle strutture debitrici l’ammontare delle somme dovute, relativamente alle rate di cui al comma 1.
- La Regione Abruzzo, ricevuta dalle strutture interessate la quantificazione delle somme dovute relativamente alle predette rate, in tempo utile per effettuare il versamento entro la data del 31 gennaio 2025, provvede direttamente al pagamento di quanto determinato ai sensi del comma 2 nel termine previsto, dandone tempestiva comunicazione alle competenti strutture territoriali dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e procede, altresì, contestualmente e con le ordinarie modalità, al versamento alle strutture interessate delle eventuali somme residue rispetto al corrispettivo dovuto.
- Le procedure esecutive avviate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione a seguito dell’inefficacia della definizione agevolata di cui al comma 1, sono sospese a far data dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 e fino al predetto termine del 31 gennaio 2025. Il tempestivo e integrale pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 determina l’estinzione di tali procedure, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
- Il Presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato provvede agli adempimenti di cui al presente articolo nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale istituita al fine di fronteggiare le conseguenze del contesto emergenziale in rassegna.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2024
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano