Ocdpc n. 1.013 del 24 luglio 2023 - Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi nell'anno 2021 nel territorio delle regioni Friuli Venezia Giulia, Toscana e Veneto, ai sensi dell’articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 2023
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO l’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;
VISTO l’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 recante: “Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020”;
VISTO l’articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 recante: “Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”;
CONSIDERATO che l’ambito di applicazione del sopra citato articolo 1, comma 448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall’articolo 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023 n. 21, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021 e che è stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;
CONSIDERATO altresì che il citato articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023 n. 21, prevede che si deve provvedere alla definizione delle modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 per gli eventi verificatisi nell'anno 2021;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 996 del 18 maggio 2023 con cui sono state disciplinate le modalità attuative del riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi con riferimento all’anno 2021, con le medesime procedure di cui agli allegati B e C della citata ordinanza n. 932/2022;
CONSIDERATO che, in attuazione dell’articolo 1, comma 448, della legge n. 234/2021, come integrato dall’articolo 5-sexies della legge n. 21/2023, con la citata ordinanza n. 996/2023 sono state, altresì, individuati i contesti emergenziali verificatisi nell’anno 2021;
RITENUTO necessario integrare i sopra citati contesti emergenziali con ulteriori eventi calamitosi verificatisi nell’anno 2021 per i quali, a seguito di ulteriori verifiche e approfondimenti istruttori, è emerso che i Commissari delegati delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Toscana e Veneto, rispettivamente con note prot. n. 15239 del 26 maggio 2021, n. 403718 del 18 ottobre 2021 e n. 351248 del 5 agosto 2021, avevano trasmesso le relative ricognizioni nel rispetto del termine normativamente previsto del 12 marzo 2023;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1009 del 21 giugno 2023 recante: “Disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall’articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020”;
CONSIDERATO che i fabbisogni relativi agli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza, all’esito dell’istruttoria iva prevista, saranno posti a carico delle risorse disponibili stanziate per l’anno 2024 dal citato articolo 1, comma 448;
ACQUISITA l’intesa delle Regioni interessate;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
ART. 1
(Contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive)
- Per le ragioni di cui in premessa, i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati nell’allegato A alla presente ordinanza provvedono, con le medesime procedure di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla data del 12 marzo 2023, fermo restando l’ammontare complessivo di detti fabbisogni.
- Le attività di cui al comma 1 sono espletate, per quanto concerne i soggetti privati sulla base dell’allegato B alla presente ordinanza e per le attività economiche e produttive sulla base dell’allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei Commissari delegati eventualmente già adottati se previamente condivisi con il Dipartimento della protezione civile.
- Per ciascuna Regione, all’esito delle attività di cui al comma 1, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede al riparto e all’assegnazione delle relative risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, cosi come integrato dall’articolo 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023 n. 21.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2023
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio