Ocdpc n. 744 del 18 febbraio 2021 - Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 711 dell’novembre 2020 in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e in particolare l’articolo 2, comma 5, lettera c) e l’articolo 25;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data dello stesso provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 519 del 28 maggio 2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova”;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 557 del 5 novembre 2018, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova”;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 632 del 6 febbraio 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova”;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 711 dell’11 novembre 2020 recante “Ordinanza per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.”;
VISTA la nota della regione Veneto prot. n. 38228 del 27 gennaio 2021 con la quale si chiede di modificare l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protzione civile n. 711 dell’11 novembre 2020, a seguito della modifica dell’incarico conferito al dott. Nicola Dell’Acqua, individuato dalla predetta ordinanza quale soggetto incaricato dell’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi in premessa;
RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;
RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;
D’INTESA con la Regione Veneto;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
Articolo 1
- All’articolo 1, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 711 dell’11 novembre 2020, le parole “Il Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto” sono sostituite dalle seguenti “il dott. Nicola Dell’Acqua - Direttore dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”.
- Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 18 febbraio 2021
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli