Ocdpc n. 734 del 15 gennaio 2021 - Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione della Repubblica della Croazia in conseguenza dell’evento sismico che il giorno 29 dicembre 2020 ha colpito il territorio delle città di Sisak e Petrinja nella medesima Repubblica.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2021
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera l), e l’articolo 29, commi 1 e 3;
VISTA la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il Meccanismo Unionale di protezione civile;
CONSIDERATO che la Repubblica italiana, nell’ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo Unionale, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;
CONSIDERATO che il giorno 29 dicembre 2020 il territorio delle città di Sisak e Petrinja nella Repubblica di Croazia è stato interessato da un evento sismico di magnitudo 6.4;
CONSIDERATO che, in conseguenza del predetto evento calamitoso, è in atto una grave situazione di emergenza che ha causato vittime, feriti, dispersi e sfollati, nonché ingenti danni ad edifici pubblici e privati, oltre all’interruzione dei servizi essenziali;
VISTA la richiesta del 29 dicembre 2020, formulata dal Governo della Repubblica di Croazia alla Commissione dell’Unione Europea, volta a mobilitare il Meccanismo Unionale di protezione civile per assistere la popolazione colpita dal sisma;
VISTA la nota del 30 dicembre 2020, prot. n. 154897 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con la quale si chiede di attivare le procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all’estero, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTE le note del 4 gennaio 2021 prot. n. CG/000285 e del 13 gennaio 2021 prot. n. CG/001854, inviate dal Capo del Dipartimento della protezione civile al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, finalizzate a comunicare, alle Commissioni parlamentari competenti, l’attivazione delle prime misure urgenti di protezione civile, in attuazione del predetto articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la nota del 13 gennaio 2021, prot. n. 4018 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con la quale si chiede di fornire alla Repubblica di Croazia il materiale necessario per allestire un campo di accoglienza dotato di container al fine di assicurare assistenza alloggiativa alla popolazione;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza del predetto evento sismico di magnitudo 6.4 che ha interessato il territorio delle città di Sisak e Petrinja nella Repubblica di Croazia;
RAVVISATA, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione di tutte le iniziative di protezione civile finalizzate al soccorso ed all’assistenza della popolazione anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all’ordinamento giuridico vigente;
DISPONE
Articolo 1 (Coordinamento degli interventi)
1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la grave emergenza determinatasi nel territorio della Repubblica della Croazia a seguito dell’evento calamitoso di cui in premessa, il Capo del Dipartimento della protezione civile coordina gli interventi a supporto delle autorità competenti della Repubblica di Croazia per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione, anche avvalendosi delle componenti e delle strutture operative di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nonché di eventuali soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile coordina l’invio, nel territorio colpito, con il concorso dell’Esercito Italiano che provvede al trasporto, di strutture tendate ed effetti letterecci messi a disposizione dal Dipartimento della protezione civile nonchè dalle regioni Veneto e Friuli - Venezia Giulia.
3. Al fine di garantire l’assistenza alloggiativa alla popolazione, il Dipartimento della protezione civile provvede alla realizzazione, nel territorio colpito, di un campo di accoglienza composto da container, avvalendosi di Consip s.p.a., in qualità di centrale di committenza, per l’individuazione dell’operatore economico aggiudicatario di una procedura di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l’acquisizione dei relativi materiali e delle eventuali attività connesse.
4. Per le attività svolte da Consip S.p.a. si provvede alla copertura dei relativi oneri, nei limiti dei valori rimborsati a Consip S.p.a. dalle Amministrazioni nelle gare su delega nell’ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica amministrazione.
Articolo 2 (Disposizioni concernenti la donazione di beni finalizzati al soccorso ed all’assistenza alla popolazione)
1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’attività di assistenza alla popolazione colpita dall’evento calamitoso di cui in premessa, è autorizzata la donazione, in favore della Repubblica di Croazia, con le modalità di cui al comma 2, dei beni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.
2. Alla donazione dei beni di cui al comma 1 si provvede mediante verbale sottoscritto per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Croazia con le autorità locali.
3. Al reintegro dei beni oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4.
Articolo 3 (Deroghe)
1. Per l’espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, si provvede, ove necessario e sulla base di apposita motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
- decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, articolo 14;
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;
- regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20;
- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34 ed articolo 36 del decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952 n. 328;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
- articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di permettere ai Comuni di andare in deroga per le somme urgenze ai tempi stringenti relativi alla copertura di spesa di fine anno;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i soggetti di cui all’articolo 1, per le attività di rispettiva competenza, possono avvalersi delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell’articolo 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 163;
3. I soggetti di cui all’articolo 1, per le attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 59, comma 1 bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’articolo 26, comma 6, lett. a), del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 77, allo scopo di consentire la scelta dei commissari di gara anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'ANAC;
- 93 e 103, ove necessario e previa adeguata motivazione;
- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
- 105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; limitatamente all’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
- 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all’articolo 1, per le attività di rispettiva competenza, accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all’articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, per la realizzazione degli interventi e ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente i soggetti di cui all’articolo 1, per le attività di rispettiva competenza, provvedono, mediante le procedure di cui all’articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture. Qualora tali operatori non siano presenti all'interno delle white list delle prefetture, le sopra citate verifiche comprendono anche i controlli antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti possono essere selezionati nell’ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Dipartimento della protezione civile ovvero da Consip s.p.a.
6.Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all’articolo 1, per quanto di rispettiva competenza, possono procedere all’applicazione delle norme e dei principi espressi nel decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonchè prevedere, specificatamente, se ritenuto necessario, premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
7. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all’articolo 1, per quanto di rispettiva competenza, possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell’articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.
Articolo 4 (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 2.300.000,00 a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2021.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2021
Il CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli