26 agosto 2020

Ocdpc n. 699 del 26 agosto 2020 - Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione della città di Beirut in Libano, in conseguenza dell’evento calamitoso che in data 4 agosto ha colpito il medesimo territorio

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 31 agosto 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera l), e l’articolo 29, commi 1 e 3;

VISTA la decisione n.1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile;

CONSIDERATO che la Repubblica italiana, nell’ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo Unionale, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

CONSIDERATO che il giorno 4 agosto 2020 il territorio della città di Beirut in Libano è stato colpito da gravi esplosioni;

CONSIDERATO che, in conseguenza del predetto evento calamitoso è in atto una grave situazione di emergenza che ha causato numerose vittime, centinaia di dispersi, ingenti danni ad edifici ed infrastrutture, nonché l'interruzione di servizi essenziali;

TENUTO CONTO che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all’attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita;

VISTA la comunicazione del 4 agosto del Governo della Repubblica Libanese al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea con la quale si chiede assistenza per far fronte agli eventi calamitosi in argomento;

VISTA la nota del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale del 5 agosto 2020 con la quale si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

CONSIDERATO che l'offerta di assistenza da parte del Governo italiano è stata accettata dal Common Emergency Communication and Information System (CECIS) in data 5 agosto 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento calamitoso che in data 4 agosto 2020 ha colpito la città di Beirut in Libano;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

RAVVISATA, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all’ordinamento giuridico vigente;

DISPONE

ART. 1
(Iniziative urgenti di protezione civile)

  1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la grave emergenza determinatasi nel territorio della città di Beirut in Libano a seguito dell’evento di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei Soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del Codice della protezione civile, interviene a supporto delle autorità competenti della Repubblica interessata per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione anche in raccordo con l’Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione Europea (DG-ECHO).
  2. Per assicurare il supporto nell’espletamento degli interventi di assistenza e soccorso di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l’invio nel territorio colpito di team del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Ministero della Difesa - Esercito italiano, al fine di supportare le autorità locali nello svolgimento delle prime attività di ricerca e soccorso nonché di analisi del danno occorso alle strutture ed infrastrutture interessate. Il Dipartimento coordina, inoltre, l’invio di materiale e beni dei Vigili del Fuoco.
  3. L’attività di cui al comma 2 è svolta con il supporto logistico del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare Italiana, che garantisce il trasporto in loco degli uomini e dei mezzi necessari, con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 3 del presente provvedimento.
  4. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’attività di assistenza alla popolazione colpita dall’evento calamitoso di cui in premessa, è autorizzata la donazione, in favore della popolazione della Repubblica del Libano con le modalità di cui al comma 5, di attrezzature e beni dei Vigili del Fuoco, necessari per lo svolgimento delle attività di istituto, inviati ai sensi del comma 2.
  5. Alla donazione dei beni di cui al comma 4 alla Repubblica del Libano si provvede mediante verbale sottoscritto per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Libano con le autorità locali.

ART. 2
(Deroghe)

  1. Per l’espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:
    - decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, articolo 14;
    - leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

ART. 3
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 1.000.000, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2020

Il CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli