7 maggio 2020

Ocdpc n. 671 del 7 maggio 2020 - Disposizioni operative per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428- ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il riordino delle disposizioni legislative in materia del Sistema nazionale della protezione civile;

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

VISTI i commi da 423 a 428-ter dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;  

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 428-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotto dall’articolo 46-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 27 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalità e i termini con i quali si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda 'C' allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante: “Attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la “Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio”, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alle richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno; 

CONSIDERATO che il ripristino delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole non costituisce aiuto di Stato;

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dagli eventi calamitosi ricompresi nella delibera del 28 luglio 2016 sopra citata;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 1, comma 427, della legge n. 208/2015, annualità 2019 alle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi anni 2013 -2018”;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla GUUE L 193/2014;

VISTO l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 702/2014, ai sensi del quale le agevolazioni concesse in applicazione della presente ordinanza sono esenti dall’obbligo di notifica di cui al l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 

VISTO, in particolare, l’articolo 25, comma 2, lettere e) ed f), del citato decreto legislativo n. 1/2018, che disciplinano, tra l’altro, le procedure di ricognizione dei fabbisogni per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, già previste dal citato articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il regime di aiuti SA.49425 (2017/XA) che disciplina la concessione di aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
D’INTESA con le Regioni interessate;

DI CONCERTO con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;

DISPONE

ART. 1
(Disciplina delle modalità di concessione dei contributi a favore delle imprese agricole)

  1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 428-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi indicati all’articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019, che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 del medesimo articolo 1 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa da quella di cui alla scheda “C”  allegata alle ordinanze di protezione civile, si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, tenuto conto delle tipologie di danno ammissibili, come di seguito riportate:
    a) ai terreni;
    b) ai fabbricati ed altri manufatti rurali (stalle, magazzini, rimesse ecc.);
    c) alle strade poderali e canali di scolo aziendali;
    d) alle piantagioni arboree da frutto;
    e) alle scorte vive (bestiame);
    f) alle scorte morte (materie prime e prodotti finiti);
    g) alle macchine ed attrezzi;
    h) alle strade interpoderali;
    i) alle opere di approvvigionamento idrico;
    j) alle reti idrauliche ed impianti irrigui al servizio di più aziende agricole;
    k) alle opere di bonifica a servizio di più aziende agricole.
  2.  Le Regioni di cui all’articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019 citata in premessa, all’esito delle attività di regolarizzazione di cui al comma 1, provvedono alle attività di riconoscimento dei contributi spettanti, con le modalità del finanziamento agevolato, tenuto conto dei massimali previsti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e nei limiti delle risorse finanziarie già riconosciute ai sensi della citata delibera del Consiglio de ministri del 21 dicembre 2019.  
  3.  La presente ordinanza è pubblicata sui siti internet del Dipartimento della protezione civile www.protezionecivile.gov.it e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, conformemente a quanto disposto dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.
  4. Sui siti internet delle Regioni interessate sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti le informazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014. Tali informazioni sono rese disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l’aiuto è concesso.
  5. Per le finalità di monitoraggio degli interventi rientranti nella comunicazione in regime di esenzione n. SA.49425 (2017/XA) le Regioni trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali gli elementi necessari ai fini della presentazione delle relazioni annuali alla Commissione europea in conformità al regolamento (UE) n. 2015/1589 e al regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli