24 febbraio 2020

OCDPC n. 636 del 19 febbraio 2020 - per favorire e regolare il subentro del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità legata alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.51  del 29-02-2020

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010 e n. 3880 del 3 giugno 2010, recanti disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli”;

VISTO l’articolo 1, comma 1135, lettera a), della legge 31 dicembre 2018, n. 145, che ha da ultimo differito al 31 maggio 2019 il termine di durata della gestione commissariale di cui alla sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858/2010;

VISTA la nota prot. n. 30374 del 26 luglio 2019 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha individuato nel Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, l’Amministrazione competente in via ordinaria all’espletamento delle attività necessarie al completamento della Galleria Pavoncelli bis;

TENUTO CONTO che l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 43/2013, che prevede la stipula di un Accordo di programma per l’individuazione di un soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in rassegna a tutt’oggi non ha trovato attuazione;

RAVVISATA pertanto la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto di criticità in rassegna;

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

SENTITA l’Acquedotto Pugliese S.p.A.;

D’INTESA con le regioni Campania e Puglia;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata è individuato quale Amministrazione competente alla prosecuzione delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nella situazione di criticità legata alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli.

Per le finalità di cui al comma 1 il Provveditore per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata provvede in via ordinaria al coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati per il superamento della situazione di criticità in rassegna, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti, fermo restando che l’effettiva attivazione della Galleria resta subordinata alla sottoscrizione del previsto accordo interregionale tra le Regioni interessate per il trasferimento della risorsa idrica.
Fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 4, comma 1-bis, del sopra citato decreto-legge n. 43/2013, Il Prof. Roberto Sabatelli, Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858/2010 e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro dieci giorni dall’adozione del presente provvedimento a trasferire al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale ed ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
Il Provveditore per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative del Provveditorato nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, nei limiti delle disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3919 aperta ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858/2010 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Provveditore per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata è tenuto a relazionare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli