29 marzo 2019

Ocdpc n. 583 del 29 marzo 2019:subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Citta metropolitana di Palermo.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 9 aprile 2019 

VISTI gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2018, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Citta metropolitana di Palermo;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 514 del 9 marzo 2018 recante: ”Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Citta metropolitana di Palermo”;

VISTO l’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n.1/2018, che dispone che nell’ordinanza per il rientro nell’ordinario è possibile per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili;

RAVVISATA la necessità di continuare ad avvalersi della Struttura di Supporto di cui al comma 3 dell’articolo 1 della citata Ordinanza n. 514/2018, secondo le medesime modalità ivi previste, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

D’INTESA con la Regione Siciliana;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

La Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.
Per le finalità di cui al comma 1 il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti prosegue l’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi in premessa indicati, pianificati e non ancora ultimati anche avvalendosi delle deroghe previste dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 514/2018, nei limiti previsti dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018. Egli provvede, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza e sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, già in possesso dello stesso, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti, nonché ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza può avvalersi della Struttura di cui all’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 514 del 9 marzo 2018, secondo le modalità ivi previste, nel limite delle risorse ancora disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della citata ordinanza n. 514 del 2018, nonché delle strutture organizzative della Regione nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
AI fine di consentire il funzionamento della Struttura di cui al comma 2, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti è autorizzato a gestire, in qualità di autorità ordinariamente competente, la contabilità speciale aperta ai sensi del richiamato articolo 3, comma 1, lettera c), dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 514/2018, per 24 mesi, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il Presidente della Regione Siciliana è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
Le eventuali risorse residue giacenti sulla contabilità speciale, alla chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali.
Il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
Alla chiusura della contabilità speciale, tutti i beni strumentali acquisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 5, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento n.514/2018, transiteranno nel patrimonio del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti.
Il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, continua a svolgere in ordinario le ulteriori attività previste dall’articolo 2 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,  29 marzo 2019

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli