Ocdpc n. 578 del 21 febbraio 2019 Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del comune di Pomarico, in provincia di Matera
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2019
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019, con la quale è dichiarato, per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale movimento franoso verificatosi il giorno 29 gennaio 2019 nel territorio del comune di Pomarico, in provincia di Matera;
CONSIDERATO che il summenzionato evento ha causato gravi danneggiamenti alle abitazioni pubbliche e private, nonché il crollo di dodici unità immobiliari;
RAVVISATA la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;
ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
ACQUISITA l’intesa della Regione Basilicata;
DISPONE
Articolo 1
(Nomina Commissario e piano degli interventi e ricognizione dei fabbisogni ulteriori)
1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il dirigente dell’Ufficio protezione civile della regione Basilicata è nominato Commissario delegato.
2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, del Sindaco del Comune di Pomarico, che agisce sulla base di specifiche direttive dallo stesso impartite. I predetti soggetti possono avvalersi delle strutture organizzative e del personale della regione Basilicata e del Comune di Pomarico, nonché delle altre strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni montane, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’articolo 7, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione;
b) gli interventi per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
c) gli interventi urgenti volti alla riduzione del rischio residuo ed alle necessarie attività di monitoraggio;
d) gli interventi di previsione e di mitigazione attiva e passiva necessaria a far fronte ai potenziali effetti diretti ed indiretti del movimento franoso.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l’indicazione delle singole stime di costo.
5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 7, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. Il Commissario delegato è autorizzato, stante l’urgenza degli interventi di cui alla presente ordinanza, a dare corso alle misure ivi previste nelle more dell’approvazione del piano.
7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, anche a titolo di anticipazione nel limite del 40% del valore degli interventi assentiti, e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato.
8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.
Articolo 2
(Ricognizione dei fabbisogni ulteriori)
1. Il Commissario delegato identifica entro 30 giorni dall’adozione del piano di cui all’articolo 1, comma 3, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell’emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Commissario delegato identifica per ciascun intervento la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l’indicazione delle singole stime di costo, ai fini della valutazione dell’impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Art. 3
(Deroghe)
1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i Soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell’articolo 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell’articolo 163.
Articolo 4
(Contributi autonoma sistemazione)
1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l’autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
3. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell’Amministrazione regionale, provinciale o comunale.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 7.
Articolo 5
(Sospensione dei mutui)
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 agosto 2019, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.
Articolo 6
(Relazione del Commissario delegato)
1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
Articolo 7
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019, nel limite massimo di euro 700.000,00
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2019
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli