Ocdpc n. 544 dell'18 settembre 2018: Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione delle delibere del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 relativamente agli eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla predetta delibera del 6 settembre 2018
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2018
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
VISTO l’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell’articolo 5, della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;
VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1, della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziaria dei conseguenti oneri;
VISTO il documento allegato alle ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, recante la “Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio”, concernente le modalità e la modulistica con le quali tutti Commissari delegati devono provvedere alla ricognizione dei fabbisogni di danno in modalità omogenea per l’intero territorio nazionale, condiviso con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui alla nota del 20 novembre 2013;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, con la quale sono state disciplinate le modalità ed i criteri per consentire ai soggetti danneggiati di accedere ai finanziamenti agevolati;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 372, n. 373, n. 374, n. 375, n. 376, n. 377, n. 378, n.379, 380, 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 16 agosto 2016 e n. 387 del 23 agosto 2016 (Regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria. Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Puglia e Basilicata) con cui sono stati definiti i criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, nonché alle attività economiche e produttive, per gli eventi calamitosi verificatisi nel territori regionali nel periodo da marzo 2013 a ottobre 2015;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale, analogamente a quanto già fatto con riferimento ai danni occorsi in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla citata delibera del 28 luglio 2016, è stato disposto in ordine alla concessione di contributi per i danni occorsi ai soggetti privati ed ai titolari di attività economiche e produttive sia in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo da marzo 2013 a ottobre 2015, per i quali la ricognizione dei fabbisogni è stata trasmessa al Dipartimento della protezione civile successivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, che in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi da novembre 2015 a dicembre 2017 di cui alla tabella allegata a detta delibera del 6 settembre 2018;
CONSIDERATO che risultano disponibili, per l’anno 2018, euro 178.678.592,10 da utilizzare per la concessione di contributi per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, nonché alle attività economiche e produttive, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla delibera del 6 settembre 2018 e che il relativo riparto tra le Regioni interessate è pure indicato nel medesimo allegato;
VISTO, inoltre, l’articolo 1, comma 2, della citata delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, con il quale viene stabilito che per i contesti emergenziali indicati nella tabella allegata alla medesima delibera trovano applicazione i criteri e le modalità attuative stabilite con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, con le conseguenti ordinanze di protezione civile ad esclusione dell’allegato 2 “criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive”;
CONSIDERATO che il citato articolo 1, comma 2, prevede, altresì, che con successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le regioni interessate e di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per i profili finanziari ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono stabilite le modalità attuative per la determinazione e la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive, nonché i termini, per le Regioni, per l’eventuale individuazione dell’Organismo istruttore per l’approvazione, con apposita delibera di Giunta regionale, delle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo e la relativa modulistica;
RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative sopra descritte, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla delibera del 6 settembre 2018;
ACQUISITA l’intesa delle Regioni interessate;
DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
DISPONE
Articolo 1
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)
1. Tenuto conto di quanto esposto in premessa, all’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 si provvede con le modalità previste dall’allegato A alla presente ordinanza.
2. Fermi restando i termini di cui al punto 1 dell’allegato A alla presente ordinanza, ove ritenuto necessario procedere, a seguito di adeguata istruttoria espletata dalle Regioni interessate dal presente provvedimento entro e non oltre il 30 giugno 2019, ad eventuali rimodulazioni dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari, le stesse potranno essere disposte con apposite delibere del Consiglio dei Ministri.
Art. 2
(Limiti di importo)
1. I contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive di cui all’articolo 1 potranno essere concessi entro il limite massimo indicato in allegato alla delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con riferimento a ciascun evento calamitoso ivi previsto.
Art. 3
(Attività di monitoraggio)
1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. Ciascuna Regione assicura, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente ai contributi da concedersi in attuazione della presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.
Art. 4
(Invarianza della spesa)
1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, le Regioni, i Comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dall’allegato A alla presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2018
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli