16 febbraio 2018

Ocdpc n. 506 del 16 febbraio 2018: Superamento criticità frana nel comune di Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell’acquedotto Fiumefreddo. Proroga contabilità speciale n. 5982

 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 2018

VISTO l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO in particolare l’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell’acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 295 del 7 novembre 2015, n. 297 del 13 novembre 2015 e n. 443 del 31 marzo 2017;

VISTA la nota della regione Siciliana prot. 66060 del 28 novembre 2017 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento regionale di protezione civile ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile un quadro delle attività svolte ed ha chiesto la proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5982, al fine di portare a compimento gli adempimenti di competenza;
RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi dell’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

ACQUISITA l’intesa della Regione Siciliana con nota del 25 gennaio 2018;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

1 Per consentire l’espletamento delle attività di competenza del Soggetto attuatore della Regione Siciliana, nominato ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 443 del 31 marzo 2017, titolare della contabilità speciale n. 5982, il termine di vigenza della predetta contabilità speciale è fissato al 31 marzo 2018.

2 Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 febbraio 2018

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli