24 gennaio 2013

Ocdpc n. 43 del 24 gennaio 2013: disposizioni per favorire e regolare il subentro della regione Veneto nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di emergenza per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima regione nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010

 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione del Veneto nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di emergenza inerente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima regione nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010

Il Capo del dipartimento della protezione civile

Visto l' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;

Visto l' art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 (3);

Visto in particolare l' art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l' art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992 ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2010 , con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2011 , con il quale il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 novembre 2012;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2012, n. 3906 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un ambito di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell' art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 (3), con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del 13 novembre 2012 e del 30 novembre 2012 del Commissario delegato - Prefetto di Verona;

Viste le note del 29 novembre 2012 e del 6 dicembre 2012 con le quali il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso il presente provvedimento alla Regione del Veneto per il rilascio dell'intesa ai sensi dell' art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;

Viste le note del 3 e del 14 dicembre 2012 con le quali il Presidente della Regione del Veneto ha negato il rilascio dell'intesa ai sensi dell' art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sopra citato;

Ritenuto, comunque, necessario, al fine di scongiurare possibili pregiudizi scaturenti dalla mancata tempestiva adozione della presente ordinanza, provvedere comunque all'adozione del provvedimento in esame, e ciò aderendo al costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale è legittimo il provvedimento adottato in assenza del raggiungimento dell'intesa prevista dalla legge nell'ipotesi in cui, in applicazione del principio di leale cooperazione, si sia dato luogo ad uno sforzo delle parti per dar vita alla stessa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

 

Art. 1

1. La Regione del Veneto è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici richiamati in premessa.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità presso la Regione del Veneto, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna. Egli provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ed in corso di realizzazione ai soggetti ordinariamente competenti, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato nominato ai sensi dell' art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 agosto 2011, n. 3960 , provvede entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, a trasferire al Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della regione del Veneto, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5458, che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. (4)

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione del Veneto ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 9 , 10 , 12 , 13 , 14 , 29 , 33 , 37 , 40 , 41 , 42 , 45 , 48 , 49 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 79-bis , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 111 , 112 , 113 , 114 , 118 , 119 , 120 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 132 , 133 , 141 , 143 , 144 , 153 , 182 , 197 , 204 , 205 , 240 , 241 , 242 , 243 nonché le disposizioni regolamentari strettamente connesse.

11. Il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all' art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992 .

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

(4) Per la proroga della durata della contabilità speciale n. 5458, di cui al presente comma, vedi l’ art. 1, comma 364, L. 27 dicembre 2013, n. 147 .