16 gennaio 2013

Ocdpc n. 39 del 16 gennaio 2013: disposizioni per favorire e regolare il subentro della regione Liguria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità inerente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2013 

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Liguria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità inerente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010

Il Capo del Dipartimento della protezione civile

Visto l' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ; Visto l' art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 (3);

Visto in particolare l' art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l' art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992 ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2010 , con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010, prorogato fino al 31 ottobre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2011 ;

Vista l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2010, n. 3903 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un ambito di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell' art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012 , con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la nota del 17 dicembre 2012 del Presidente della Regione Liguria;

Acquisita l'intesa della regione Liguria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

 

 

 

 

Art. 1

1. La regione Liguria è individuata, a partire dal 1° novembre 2012, quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore generale del Dipartimento ambiente della regione Liguria è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data del 31 ottobre 2012. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, Commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Direttore generale del Dipartimento ambiente della regione Liguria tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il predetto Direttore, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della regione Liguria, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore generale del Dipartimento ambiente della regione Liguria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5459, che viene allo stesso intestata per trentasei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore generale del Dipartimento ambiente della regione Liguria può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Liguria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi dei commi 5 e 7 del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10 Il predetto Direttore a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all' art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992 .

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 15 luglio 2012, n. 100».