17 novembre 2015

Ocdpc n. 298 del 17 novembre 2015: primi interventi urgenti per gli eccezionali eventi meteorologici che dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito la regione Campania

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2015

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania;
Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;
Acquisita l'intesa della regione Campania con nota prot. n. 19058 del 13 novembre 2015;

Dispone:

Art. 1. Nomina commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, l'arch. Giuseppe Grimaldi, vicario del segretario generale dell'Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, è nominato commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Comuni, delle Province, degli Enti pubblici non territoriali interessati dagli eventi meteorologici in argomento, delle strutture organizzative e del personale dell'Autorità di bacino di cui al comma 1 e della regione Campania, nonché dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità.
3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi
c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.
5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile.
6. I contributi sono erogati ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.
7. Il commissario delegato provvede, ove necessario, all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui all'art. 4.

Art. 2. Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in Euro 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di Euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di Euro 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3. Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, nel limite di euro 30.000.000,00, nelle more dell'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie nel quadro del fabbisogno quantificato complessivamente in euro 38.000.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.
3. La regione Campania è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4. Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 184-bis, 184-ter, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza. 

Art. 5. Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992

1. Il commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6. Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati;
b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;
c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.
3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:
a) primi interventi urgenti;
b) interventi di ripristino;
c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo. 

Art. 7. Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8. Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;
b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente. 

Art. 9. Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.
3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10. Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa citati, che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati dal commissario delegato con apposito provvedimento, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 maggio 2016, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

Art. 11. Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria di mezzi ed attrezzature

1. Al fine di garantire il ripristino della capacità di risposta alle emergenze, in considerazione dell'utilizzo intensivo di attrezzature e mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli eventi di cui in premessa, il commissario delegato è autorizzato a concedere alle suindicate organizzazioni contributi finalizzati a concorrere alla copertura delle spese che tali organizzazioni sosterranno per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonché, qualora non convenientemente ripristinabili, per l'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di concezione innovativa e in grado di ottimizzare i costi di gestione.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, nei limiti di euro 250.000,00.

Art. 12. Benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, il commissario delegato provvede alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile locali impiegate dalla regione Campania in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, entro il limite massimo di euro 100.000,00. Il commissario definisce, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, le necessarie modalità attuative. Gli oneri eventualmente eccedenti restano a carico delle risorse statali all'uopo ordinariamente dedicate.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 3 della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente, entro il limite massimo di euro 100.000,00, alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale di cui all'art. 1 del medesimo decreto nonché appartenenti alle colonne mobili regionali attivate in occasione dell'emergenza di cui in premessa. Eventuali economie residue saranno versate nella contabilità speciale di cui all'art. 3, comma 2 della presente ordinanza. Gli oneri eventualmente eccedenti restano a carico delle risorse statali all'uopo ordinariamente dedicate.

Art. 13. Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 14 al 31 ottobre 2015. Il medesimo commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore procapite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.
2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 1° novembre 2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 50 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 20 ore mensili procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 14 al 31 ottobre 2015, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 1° novembre 2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 25 unità, può essere autorizzata la corresponsione della predetta indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, sono definite le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

Art. 14. Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.