7 novembre 2015

Ocdpc n. 295 del 7 novembre 2015: primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica nella città di Messina

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2015

Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica nella città di Messina

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto l'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina;
Considerato che il predetto grave movimento franoso ed il danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo hanno interrotto l'approvvigionamento idrico nella città di Messina ed hanno determinato forti disagi alla popolazione interessata con possibili ripercussioni anche sul piano igienico-sanitario e che lo stesso movimento franoso costituisce un potenziale pericolo per l'abitato del Comune di Calatabiano;
Considerato che il giorno 3 novembre 2015 si è verificato un ulteriore danneggiamento della rete idrica causando un considerevole aggravamento della situazione sopra descritta;
Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
Dispone

Articolo1
(Nomina Commissario e individuazione delle linee di azione)

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa, il Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della regione Siciliana è nominato Commissario delegato, e opera secondo le direttive operative che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile impartisce anche mediante un gruppo di raccordo composto dai Dirigenti degli Uffici del medesimo Dipartimento responsabili degli ambiti di attività di interesse strategico in relazione allo specifico contesto emergenziale, coordinato dal Direttore dell'Ufficio gestione delle emergenze.
2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei comuni, delle Unioni di comuni della regione siciliana, degli enti pubblici non territoriali interessati dagli eventi in argomento, delle strutture organizzative e del personale della regione Siciliana, nonché dei soggetti privati e a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità.
3. Il Commissario delegato, con le modalità di cui al comma 1, definisce gli interventi da realizzare con immediatezza a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 e ne coordina, l'attuazione con il supporto del centro di coordinamento dell'emergenza di cui all'articolo 3, nei seguenti ambiti:
a) approvvigionamento idrico di emergenza per la città di Messina;
b) ripristino, anche in termini di somma urgenza, della funzionalità dell'Acquedotto Fiumefreddo, tenendo conto del rischio incombente sul territorio comunale di Calatabiano interessato dal movimento franoso;
c) attività tecnico-scientifiche per lo studio ed il monitoraggio del movimento franoso;
d) analisi della rete idrica cittadina per la razionalizzazione dell'erogazione dell'acqua.
4. Il Commissario delegato predispone, altresì, un piano di interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Tale piano deve contenere:
a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza delle popolazioni colpite dai predetti eventi;
b) gli interventi di mitigazione del rischio per il versante interessato dal movimento franoso e per l'acquedotto Fiumefreddo.
5. Il piano di cui al comma 4 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle relative stime di costo.
6. Il predetto piano potrà essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con l'evento calamitoso in argomento.

Art. 2
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015, nel limite massimo del primo stanziamento di euro 2.000.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
3. La regione Siciliana è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3
(Accelerazione delle procedure)

1. AI fine di garantire la tempestiva ed efficace attuazione delle azioni previste dal comma 3 dell'art. 1, il Commissario delegato istituisce, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, il centro di coordinamento dell'emergenza, articolato per funzioni di supporto relative a specifici ambiti di responsabilità, composta da un massimo di 50 unità di personale qualificato, anche di livello dirigenziale, individuate tra le componenti e strutture operative, anche territoriali, del Servizio Nazionale della Protezione Civile che, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione interna e funzionale, ne autorizzano tempestivamente la partecipazione per il tempo necessario e, comunque, entro il termine dello stato di emergenza.
2. La regione Siciliana e gli enti pubblici territoriali e locali interessati assicurano, altresì, il personale di supporto per il funzionamento della struttura operativa di cui al comma 1, definendo la rispettiva partecipazione d'intesa con il Commissario delegato.
3. La struttura di cui al presente articolo potrà essere rimodulata, con le stesse modalità di cui al comma 1, a seguito dell'evoluzione del contesto emergenziale in rassegna.

Art. 4
(Deroghe)

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 1Q-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 45 e 53;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9,10,11,12,13,14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97,98,111,112,113,114,118,119,120,122,123,124, 125,126,127,128,129, 130,132,133,134,141,144,145,239,241, 241-bis e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,22-bis, 23, 24, 25e49;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 184-bis, 184-ter, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197,198,199,205,208,209,210,211,212,214,215,216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Articolo 5
(Misure volte ad assicurare la piena capacità operativa alla struttura di supporto all'azione commissariale)

1. AI personale non dirigenziale, direttamente impiegato nelle attività della struttura operativa di cui all'articolo 3, dal 6 novembre 2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 50 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 50 ore mensili procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impiegato nelle attività della struttura operativa di cui all'articolo 3, dal 6 novembre 2015 fino al termine dello stato di emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 25% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 6 novembre 2015 fino alle cessate esigenze, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
3. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 2 ed, a tal fine, il Commissario delegato provvede alla quantificazione ed all'accantonamento delle risorse necessarie, oltre che all'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari ed all'adozione delle specifiche autorizzazioni.
4. In relazione alle particolari esigenze connesse con l'attività del gruppo di raccordo di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche al personale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri direttamente impiegato, nella sede dipartimentale in relazione al contesto emergenziale in rassegna. Le unità di personale interessate, entro il limite di 10 unità, sono individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile con proprio provvedimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel/e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Capo del Dipartimento della protezione civile