17 luglio 2015

Ocdpc n. 267 del 7 luglio 2015: disposizioni per favorire e regolare il subentro della regione Umbria nelle iniziative per superare la situazione di criticità per gli eccezionali eventi alluvionali e dissesti idrogeologici da novembre 2013 a febbraio 2014 nella regione Umbria

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2015

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Umbria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatesi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria

Il Capo del Dipartimento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno determinato fenomeni franosi, danneggiamenti ad edifici privati, alle infrastrutture viarie ed alle attivita' produttive, verificatesi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 con cui il predetto stato di emergenza e' stato prorogato per ulteriori 180 giorni;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 180 dell'11 luglio 2014 recante: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatesi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria
Vista la nota della Giunta regionale della regione Umbria del 13 maggio 2015 con cui si trasmette la relazione sullo stato di attuazione del Piani degli interventi approvato con ordinanza del Commissario delegato n. 17/2014, aggiornato al 30 aprile 2015 e contestualmente si richiede l'adozione dell'ordinanza che consenta la prosecuzione in regime ordinario delle iniziative del Piano con contestuale mantenimento della contabilita' speciale n. 5825;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Acquisita l'intesa della regione Umbria;

Dispone:

Art. 1

1. La regione Umbria e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticita' determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il dirigente del Servizio geologico e sismico, Ing. Alberto Merini, appartenente alla direzione Programmazione, innovazione e competitivita', dell'Ambito di coordinamento "Territorio, infrastrutture e mobilita'" della regione Umbria, e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro 180 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.
3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato di cui all'ordinanza n. 180/2014, provvede, entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza puo' avvalersi delle strutture organizzative della regione Umbria, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente di cui al comma 2 provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5825, denominata "C.R.A.T.IN.M.R. UMBRIA O.180_14", aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 180 del 11 luglio 2014, che viene al medesimo intestata fino al 22 giugno 2017, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui alla presente ordinanza residuino delle risorse sulla contabilita'
speciale, il dirigente di cui al comma 2 puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della regione Umbria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
10. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2015

Il capo del dipartimento  Curcio