28 aprile 2015

Ocdpc n. 244 del 28 aprile 2015: disposizioni urgenti di protezione civile per soccorso e assistenza alla popolazione del Nepal a seguito del sisma del 25 aprile 2015

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2015

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 25 aprile 2015

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile;
Vista la nota Neb/Pol/EU/ECHO/258 del 25 aprile 2015 dell'Ambasciata del Nepal presso l'Unione europea con la quale il Governo della repubblica Federale democratica del Nepal ha richiesto l'assistenza della Direzione generale aiuti umanitari e protezione civile (DGECHO) della Commissione europea;
Considerato che, l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle nazioni unite (OCHA) ha attivato il sistema di coordinamento internazionale;
Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2015 con cui e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 25 aprile 2015 che ha interessato il territorio della repubblica federale democratica del Nepal;
Considerato che il predetto evento ha causato un numero ingente ed imprecisato di vittime, dispersi e sfollati, la distruzione di numerosi centri abitati nonche', per le particolari condizioni morfologiche del territorio, l'isolamento di molte parti del Paese;
Considerato, altresi', che l'evento sismico ha determinato una gravissima situazione sanitaria e socio economica nel territorio centro-occidentale dello Stato del Nepal, nonche' la mancanza di beni di prima necessita' alla popolazione colpita;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;
Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle strutture e delle componenti di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Sentito il Ministero degli affari esteri;

Dispone:

Art. 1
Iniziative urgenti di protezione civile

1. Per assicurare il concorso dello Stato italiano, in un contesto di solidarieta' internazionale, nell'adozione di tutte le iniziative urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione determinatasi nel territorio della Repubblica federale democratica del Nepal in conseguenza dell'evento calamitoso in premessa, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, garantisce in raccordo con la Commissione europea (DGECHO), con l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle nazioni unite (OCHA) e gli organismi internazionali interessati, l'intervento finalizzato al soccorso ed all'assistenza della popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio di squadre operative e di valutazione composte da funzionari e tecnici del Dipartimento medesimo, delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonche' dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale oppure negli elenchi territoriali delle regioni e province autonome, oltre che l'allestimento di strutture di prima assistenza e soccorso. Dette squadre operative e di valutazione concorreranno, anche a supporto del team inviato dalla Commissione europea nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, alla realizzazione degli interventi di prima assistenza e soccorso secondo le necessita' rappresentate dalle apposite strutture di coordinamento dell'Unione europea, dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle nazioni unite (OCHA), nonche' dalle autorita' competenti della Repubblica interessata.

Art. 2
Disposizioni amministrative

1. Gli oneri per il trasporto sul territorio nazionale e quelli relativi all'allestimento, la gestione operativa in loco, il rientro in Italia ed il necessario ricondizionamento delle strutture di prima assistenza e soccorso di cui all'art. 1, comma 2, sono ristorati dal Dipartimento della protezione civile, nel limite delle risorse di cui all'art. 4.
2. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate anche al fine di garantire idonea copertura al personale dipendente ed ai volontari impiegati nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, nonche' contratti gia' stipulati per la fornitura dei beni e servizi necessari.
3. Gli oneri connessi all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 194/2001 per i volontari impiegati nelle attivita' di cui alla presente ordinanza sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 4. Al fine di consentire la tempestiva attuazione delle attivita' di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile puo' erogare alle organizzazioni di volontariato interessate un'anticipazione di euro 50.000,00, il cui impiego dovra' essere rendicontato ai sensi del richiamato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 194/2001.

Art. 3
Deroghe a specifiche disposizioni

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attivita' negoziali, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti
disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14- ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 111, 114, 118, 119, 120, 124, 125, 130, 132, 133, 134, 141, 239, 241, 241-bis;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 22, 118, 119, 120, 121, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 170, 215, 216, 220, 238, 271, 272, 273, 280, 282, 283, 284, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 350;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 4, 5, 6;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.

Art. 4
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di un milione di euro a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2015 e dell'Unione europea.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2015

Il Capo del Dipartimento: Curcio