11 febbraio 2015

Ocdpc n. 225 dell'11 febbraio 2015: primi interventi urgenti per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa in Puglia

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2015

Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2014/497/UE relativa alla misure volte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea della Xylella fastidiosa (Well e Raju);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 2014 recante «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana» con il quale sono stati disciplinate le attivita' da porre in essere;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju) in considerazione dell'esigenza di disporre di poteri straordinari per attuare le misure di cui trattasi;
Ravvisata la necessita' di disporre la piu' tempestiva attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;
Considerato che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 2, lett. c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'adozione di un'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Acquisita l'intesa della regione Puglia;
Sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Dispone:

Art. 1 Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza connessa alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia, il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato per la regione Puglia e' nominato Commissario delegato.
2. L'Agenzia regionale per le attivita' irrigue e forestali della regione Puglia e' nominata Soggetto attuatore del Commissario delegato.
3. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi del Corpo forestale dello Stato nonche', anche in qualita' di soggetti attuatori, della regione Puglia, del Servizio fitosanitario regionale, dei Comuni, delle Province, degli Enti pubblici non territoriali interessati, nonche' dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticita'. Il Commissario delegato assicura una costante informativa al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed alla regione Puglia in ordine alle attivita' poste in essere in attuazione della presente ordinanza per le conseguenti informazioni che le predette Amministrazioni hanno la responsabilita' di fornire alla Commissione UE.
4. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano per la piu' celere attuazione delle misure di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 2014 da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, previa istruttoria del Comitato di monitoraggio di cui al comma 6, relativamente agli aspetti connessi con la localizzazione degli interventi da porre in essere, l'elenco degli stessi, con relativo cronoprogramma, nonche' la stima dei costi relativi.
5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, limitatamente al cronoprogramma delle attivita' ed alla relativa stima dei costi, nei limiti delle risorse di cui all'art. 4 e con le modalita' di cui al comma 4, nonche' per le eventuali ulteriori misure fitosanitarie individuate con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto ministeriale del 26 settembre 2014 sopra citato.
6. Il Dipartimento della protezione civile istituisce un Comitato di monitoraggio delle attivita' poste in essere dal Commissario delegato, assicurando ogni opportuno raccordo con il comitato tecnico-scientifico di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 settembre 2014. Il predetto Comitato di monitoraggio e' composto da sette membri di cui tre designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tra i quali uno con funzioni di presidente, due designati dal Dipartimento della protezione civile e due dalla Regione Puglia.
7. Per la partecipazione al Comitato di cui al comma 6 non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti. 8 Gli eventuali oneri relativi ai rimborsi delle spese di missione sostenute dai componenti del Comitato di cui al comma 6 sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 4 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui al comma 4 sono quantificate le somme necessarie.

Art. 2 Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
regio decreto18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.

Art. 3 Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, a partire dalla data di adozione della medesima, fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di trenta unita', puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
2. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 4 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, sono quantificate le somme necessarie nonche' le modalita' per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari, entro i limiti di cui al comma 1.

Art. 4 Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede: a. quanto ad euro 5.000.000,00, come disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225; b. quanto ad euro 2.630.000,00, a valere sul bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui euro 1.315.215,00 gia' trasferiti con decreto ministeriale n. 28061 del 5 dicembre 2014 all'Agenzia regionale per le attivita' irrigue e forestali della regione Puglia; c. quanto ad euro 3.980.000,00, a valere sul capitolo di spesa n. 111034 del bilancio regionale della regione Puglia, esercizio 2014, di cui 3.473.304,00 gia' trasferiti all'Agenzia regionale per le attivita' irrigue e forestali della regione Puglia; d. quanto ad euro 2.000.000,00, a valere sul capitolo di spesa n. 111034 del bilancio regionale della regione Puglia, esercizio 2015.
2. Per l'impiego delle risorse di cui al comma 1, ad esclusione di quelle di cui alle lettere b) e c) gia' nella disponibilita' dell'Agenzia regionale per le attivita' irrigue e forestali della regione Puglia, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
3. L'Agenzia regionale per le attivita' irrigue e forestali della regione Puglia, soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, e' tenuta ad utilizzare le risorse di cui al comma 1, lettere b) e c) gia' nella propria disponibilita', secondo le direttive impartite dal Commissario delegato.
4. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la regione Puglia sono autorizzati a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, anche di derivazione comunitaria.
5. Con successive ordinanze sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 4 ed il relativo ammontare.
6. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 Attivita' economiche e produttive

1. Il Commissario delegato e' nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attivita' di ricognizione dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto della diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede all'attivita' di raccolta, controllo, omogeneizzazione dei dati nonche' al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 6.
3. L'attivita' di ricognizione di cui al comma 1 comprende:
a) la determinazione dei giorni di sospensione dell'attivita' derivante dagli accadimenti di cui in premessa;
b) il prezzo di acquisto di piante colpite dal batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju);
c) la verifica dell'eventuale concessione di contributi nei due anni precedenti per la valutazione della disponibilita' residua sul massimale individuale dell'impresa in regime de minimis;
d) la quantificazione del danno economico conseguente alla sospensione dell'attivita', espresso in trecentosessantacinquesimi, sulla base dei redditi prodotti risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno finanziario 2012 e/o 2013 ovvero, in assenza di presentazione di dichiarazione dei redditi per lo svolgimento dell'attivita' produttiva, dalle pertinenti scritture contabili.

Art. 6 Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attivita' di ricognizione e' svolta in conformita' alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.
2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Dipartimento della protezione civile ed alla Regione Puglia la relazione contenente la ricognizione dei danni.
3. Le attivita' di cui alla presente ordinanza non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro dei danni subiti ed, in ogni caso, eventuali contributi potranno essere riconosciuti nel limite delle risorse di cui all'art. 4.

Art. 7 Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Dipartimento della protezione civile ed alla Regione Puglia, una relazione inerente le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza e i relativi costi sostenuti, nonche', allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2015

Il Capo del Dipartimento: Gabrielli