Ocdpc n. 177 del 10 luglio 2014: ulteriori disposizioni per regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria per l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2014
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria concernente l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», con cui tra l'altro, Prefetto di Palermo e' stato nominato Commissario delegato;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 con cui, tra l'altro, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' stato nominato Commissario delegato;
Considerato che, ai sensi del comma 9 dell'art. 1 della predetta ordinanza n. 3933/2011, con nota dipartimentale del 18 aprile 2013, il Prefetto di Palermo, ex Commissario delegato, e' stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2013, a provvedere al completamento degli interventi avviati direttamente a valere sulla contabilita' speciale n. 5470; Visto l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011;
Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 24 del 9 novembre 2012;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, recante: «Ordinanza di protezione civile finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale»;
Vista la nota del 15 maggio 2014, con cui il Prefetto di Palermo ha rappresentato, al fine di definire i procedimenti amministrativi in corso connessi all'emergenza di cui trattasi, la necessita' di utilizzare le risorse finanziarie presenti sulla contabilita' speciale n. 5470;
Ravvisata, quindi, la necessita' di prorogare il termine di vigenza della contabilita' speciale intestata al Prefetto di Palermo, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, onde evitare ulteriori rallentamenti delle procedure di liquidazione delle somme dovute;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Per consentire l'espletamento delle attivita' solutorie di competenza, il Prefetto di Palermo, ex Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 e successive modificazioni, titolare della contabilita' speciale n. 5470, e' autorizzato a mantenere aperta le predetta contabilita' fino al 30 giugno 2015, utilizzando le risorse pari a euro 2.388.423,05.
Art. 2
1. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2014
Il capo del Dipartimento: Gabrielli