22 maggio 2014

Ocdpc n. 169 del 22 maggio 2014: disposizioni per assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni di Bosnia Erzegovina e Serbia colpite da piogge di eccezionale intensità dal 13 maggio 2014

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina e della Repubblica di Serbia colpite da piogge di eccezionale intensita' verificatesi dal giorno 13 maggio 2014

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2014 con cui e' stato dichiarato, per trenta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza delle piogge di eccezionale intensita', verificatesi dal giorno 13 maggio 2014, nel territorio della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina e della Repubblica di Serbia;
Considerato che il predetto evento ha causato vittime, dispersi e sfollati nonche' la distruzione di numerosi centri abitati e l'isolamento di molte parti dei territori dei paesi interessati;
Considerato, altresi', che detto evento ha determinato una gravissima situazione sociale, sanitaria ed economica, nonche' la mancanza di beni di prima necessita' alla popolazione colpita;
Considerato che la Commissione Europea, in data 16 maggio 2014, ha attivato il Meccanismo di protezione civile ai sensi della Decisione del Consiglio 1313/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che riforma il meccanismo Unionale di protezione civile;
Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del richiamato meccanismo comunitario, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;
Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante l'attivazione delle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Sentito il Ministero degli affari esteri;

Dispone:

Art. 1
Iniziative urgenti di protezione civile

1. Per assicurare il concorso dello Stato italiano, in un contesto di solidarieta' internazionale, nell'adozione di tutte le iniziative urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione determinatasi nella Repubblica di Bosnia ed Erzegovina e nella Repubblica di Serbia in conseguenza dell'evento calamitoso in oggetto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, e' incaricato di garantire, in raccordo con la Commissione Europea (DGECHO), l'Ufficio per il coordinamento degli Affari Umanitari delle Nazioni unite (UNOCHA), e gli organismi internazionali interessati, l'intervento finalizzato al soccorso e all'assistenza della popolazione delle predette Repubbliche.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a coordinare l'invio di squadre operative composte da funzionari e tecnici del Dipartimento medesimo, delle Regioni e Province Autonome e delle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, nonche' dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale oppure negli elenchi territoriali delle predette Regioni e Province Autonome. Dette squadre operative concorreranno alla realizzazione degli interventi di prima assistenza e soccorso secondo le necessita' rappresentate dalle apposite strutture di coordinamento della Commissione Europea nonche' dalle autorita' competenti delle Repubbliche interessate.
3. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti di cui al comma 2 sono autorizzati, in via d'urgenza e ove necessario, ad utilizzare polizze assicurative gia' stipulate anche al fine di garantire idonea copertura al personale dipendente ed ai volontari impiegati nello svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, nonche' contratti gia' stipulati per la fornitura dei beni e servizi necessari.

Art. 2
Deroghe a specifiche disposizioni

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e Province Autonome e le altre componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile interessate sono autorizzati a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10 bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 111, 114, 118, 119, 120, 124, 125, 130, 132, 133, 134, 141, 239, 241, 241-bis;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 22, 118, 119, 120, 121, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 170, 215, 216, 220, 238, 271, 272, 273, 280, 282, 283, 284, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 350;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.

Art. 3
Disposizioni per il personale impiegato nelle attivita' di emergenza

1. Al personale non dirigenziale ed ai titolari di alta professionalita' o di posizione organizzativa delle Regioni, Province Autonome e delle altre componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, nonche' al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile impiegato, nei mesi di maggio e giugno 2014, sul territorio colpito dall'evento calamitoso nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, puo' essere autorizzata la corresponsione, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, quale trattamento economico accessorio, di una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
2. Al personale di cui al comma 1 impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza in territorio nazionale, anche con compiti di supporto, puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, nei mesi di maggio e giugno 2014.

Art. 4
Risorse Finanziarie

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attivita' previste dalla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2014, a valere sulle risorse disponibili per interventi ed attivita' di soccorso presenti nei bilanci delle componenti del Servizio Nazionale della protezione civile interessate, nonche' a carico del bilancio del Dipartimento della protezione civile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 maggio 2014

Il Capo del Dipartimento: Gabrielli