18 novembre 2013

Ocdpc n. 121 del 18 novembre 2013: ulteriori disposizioni per assicurare l'assistenza alla popolazione della Repubblica delle Filippine colpita dal tifone Hayan

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2013

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare l'assistenza alla popolazione della Repubblica delle Filippine colpita dal tifone Haiyan il giorno 8 novembre 2013

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013 con cui e' stato dichiarato, fino al 14 gennaio 2014, lo stato di emergenza in conseguenza del tifone Haiyan che ha colpito il territorio della Repubblica delle Filippine il giorno 8 novembre 2013;
Vista la Decisione del Consiglio 2007/779/EC, Euratom dell'8 novembre 2007 che ha istituito un meccanismo comunitario di protezione civile;
Considerato che il predetto evento ha causato un numero ingente di vittime, dispersi e sfollati nonche' la distruzione di numerosi centri abitati e l'isolamento di molte parti del Paese;
Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del richiamato meccanismo comunitario, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 120 del 15 novembre 2013 con la quale si e' provveduto all'attivazione delle strutture e delle componenti di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano, in un contesto di solidarieta' internazionale, nell'adozione di tutte le iniziative urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione determinatasi nella Repubblica delle Filippine in conseguenza dell'evento calamitoso in oggetto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, in raccordo con la Commissione Europea (DGECHO) e gli organismi internazionali interessati, mediante l'invio di squadre operative e l'allestimento di strutture di prima assistenza e soccorso secondo le necessita' rappresentate dalle apposite strutture di coordinamento dell'Unione Europea, nonche' dell'Ufficio Affari Umanitari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (OCHA), ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;
Viste le note prot. 0757228 del 16 novembre 2013 e n. 759693 del 18 novembre 2013, con le quali la Regione Marche ha rappresentato l'esigenza di integrare alcune disposizioni contenute nella richiamata ordinanza n. 120/2013, alla luce di circostanze non prevedibili insorte nel corso delle ultime fasi di allestimento del modulo sanitario inviato nell'area colpita, relative anche alla successiva gestione in loco;
Viste le note del Dipartimento della protezione civile prot. EME/FIL/66531 del 15 novembre 2013 e prot. EME/FIL/66650 del 16 novembre 2013;

Dispone:

Art. 1
Integrazioni all'art. 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2013, n. 120

1. Il funzionario del Dipartimento della protezione civile designato coordinatore in loco dell'attivita' del modulo operativo PMA di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 120 del 15 novembre 2013, e' autorizzato a prelevare contante e a trasferirlo al funzionario della Regione Marche appositamente incaricato dalla medesima Regione di sostenere gli oneri per la gestione operativa in loco del predetto modulo.

2. Il funzionario del Dipartimento della protezione civile designato responsabile dell'attivita' di supporto del modulo di assistenza tecnico-operativa (TAST) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 120 del 15 novembre 2013, e' autorizzato a prelevare contante ed ad acquisire beni e servizi necessari al funzionamento del predetto modulo. 3. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate mediante l'utilizzo della carta di credito dipartimentale ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 e del conseguente decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 4499 di repertorio del 12 settembre 2011, anche in deroga ai limiti di importo ivi stabiliti ed all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 2
Integrazioni all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 120 del 15 novembre 2013

1. All'elenco delle disposizioni indicate nell'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2013, n. 120 e' aggiunta la seguente: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 11.

2. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attivita' negoziali, la Regione Marche e' autorizzata a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria in materia di affidamento di forniture di beni e servizi, alle disposizioni elencate nell'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2013, n. 120, come integrato ai sensi del comma 1, nonche' alle disposizioni regionali corrispondenti.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2013

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Gabrielli