OCDPC n. 750 del 16 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 con la quale il medesimo stato di emergenza è stato prorogato di dodici mesi;
CONSIDERATO che con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 è stato, altresì, disposto, ai sensi del dell’articolo 24, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, pari ad euro 7.450.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, ai fini del completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) e per l’avvio degli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020 e n. 661 del 6 aprile 2020;
VISTE le note della Regione Toscana prot. n. 351006 del 14 ottobre 2020 e prot. n. 421729 del 1° dicembre 2020;
RAVVISATA la necessità di disporre ulteriori misure di protezione civile necessarie per fronteggiare l’emergenza in rassegna;
ACQUISITA l’intesa della Regione Toscana;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
Articolo 1
(Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627/2020)
1. Al comma 7 dell'articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il termine di cui sopra può essere prorogato dal Comune, al massimo di ulteriori due mesi, su istanza motivata del beneficiario del contributo."
2. Il comma 14 dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020, è sostituito dal seguente:
“14. Tra le unità immobiliari danneggiate e possibili destinatarie dei contributi di cui ai commi 1 e 2, sono da intendersi anche quelle destinate ad uso commerciale, produttivo od ufficio, nonché le unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, abituale e continuativa, la cui riparazione dei danni sia strumentale al recupero della funzionalità dell'intera unità strutturale di cui fanno parte. Per gli immobili di cui al presente comma l’erogazione dei contributi è subordinata al parere del competente Settore della Regione Toscana in merito alla verifica dei progetti ai sensi delle norme tecniche vigenti e che, una volta realizzati, consentano la revoca dell’ordinanza di sgombero.”
Articolo 2
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri connessi all’attuazione dell’articolo 1 si provvede a valere sulle risorse stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 citata in premessa.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2021
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio